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Document 32002D0273

2002/273/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2002, che assegna quote di importazione per le sostanze controllate di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 867]

GU L 94 del 11.4.2002, p. 28–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/273/oj

32002D0273

2002/273/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2002, che assegna quote di importazione per le sostanze controllate di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2002 (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 867]

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 11/04/2002 pag. 0028 - 0033


Decisione della Commissione

del 7 marzo 2002

che assegna quote di importazione per le sostanze controllate di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002

[notificata con il numero C(2002) 867]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(1), modificato dai regolamenti (CE) n. 2038/2000(2) e (CE) n. 2039/2000(3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 stabilisce che l'immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate da paesi terzi è soggetta a restrizioni quantitative. Le restrizioni sono fissate e alle imprese sono assegnate quote per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1999 e per ciascun periodo successivo di dodici mesi secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. Le quote sono assegnate solo per il bromuro di metile e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), nonché per le sostanze controllate impiegate per usi essenziali o critici o per applicazioni di quarantena o trattamento anteriore al trasporto, per le sostanze usate come materie prime o come agenti di fabbricazione o destinate alla distruzione.

(2) I limiti quantitativi all'immissione di sostanze controllate sul mercato comunitario sono stabiliti all'articolo 4 e nell'allegato III.

(3) Eventuali modifiche dei suddetti limiti non devono comportare, a livello comunitario, un consumo di sostanze controllate superiore ai limiti stabiliti dal protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(4) L'articolo 4, paragrafo 2, stabilisce il livello calcolato totale di bromuro di metile che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per un determinato periodo di 12 mesi, nel caso di specie dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

(5) L'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce il livello calcolato totale di idroclorofluorocarburi (HCFC) che i produttori e gli importatori possono immettere sul mercato o usare per proprio conto per un determinato periodo di 12 mesi, nel caso di specie dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002.

(6) La Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori comunitari di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono(4), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2002.

(7) Per il bromuro di metile destinato ad usi diversi dall'applicazione di quarantena e da trattamenti anteriori al trasporto le quote di importazione sono assegnate agli importatori primari, e per tali la Commissione intende gli importatori che trattano direttamente, fatturando, con i produttori al di fuori della Comunità. Sulla quota di bromuro di metile di ciascun importatore è trattenuta una riserva del 3,75 % ed una riserva di emergenza dell'1,25 % da assegnare nel 2002 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

(8) Per il bromuro di metile destinato all'applicazione di quarantena e a trattamenti anteriori al trasporto, le quote di importazione sono assegnate agli importatori primari, e per tali la Commissione intende gli importatori che trattano direttamente, fatturando, con i produttori al di fuori della Comunità. Sulla quota di bromuro di metile di ciascun importatore è trattenuta una riserva del 10 %, da assegnare nel 2002 secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

(9) Per gli HCFC, l'assegnazione di quote individuali ai produttori ed agli importatori si basa sui principi di continuità, uguaglianza e proporzionalità. Nel fissare le quote la Commissione ha tenuto conto della necessità di ridurre ulteriormente la produzione, l'importazione e l'uso di sostanze che riducono l'ozono e di interferire il meno possibile con il funzionamento del mercato.

(10) È opportuno riservare una parte del livello calcolato totale di HCFC che può essere immesso sul mercato agli importatori comunitari che non producono HCFC. Nel 1998, nel 1999, nel 2000 e nel 2001 il livello delle importazioni è stato pari al 4 % del livello calcolato totale di HCFC disponibile per l'immissione sul mercato. Per il 2002 è opportuno riservare il 4 % del quantitativo totale di HCFC disponibile per l'immissione sul mercato agli importatori che non producono HCFC. Tale percentuale corrisponde ad un quantitativo di 227040 kg PRO (Potenziale di riduzione dell'ozono - Ozone Depletion Potential - ODP), da assegnare in base alle rispettive quote di mercato del 1999 agli importatori che nello stesso anno hanno ottenuto una quota, tenendo inoltre conto degli effettivi quantitativi richiesti.

(11) Le quote per usi essenziali sono autorizzate con apposita decisione della Commissione.

(12) La Commissione rilascia le licenze d'importazione ai sensi dell'articolo 6, previa verifica del rispetto da parte dell'importatore delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 13.

(13) L'articolo 8 vieta l'immissione in libera pratica nella Comunità o il perfezionamento attivo di sostanze controllate importate da Stati non parti del protocollo.

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), oggetto del regolamento (CE) n. 2037/2000, provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 3381000 kg PRO.

2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), oggetto del regolamento (CE) n. 2037/2000, provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 0 kg PRO.

3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), oggetto del regolamento (CE) n. 2037/2000 provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 5307329 kg PRO.

4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), oggetto del regolamento (CE) n. 2037/2000, provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 400060 kg PRO.

5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), oggetto del regolamento (CE) n. 2037/2000, provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 4706095,600 kg PRO.

6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi), oggetto del regolamento (CE) n. 2037/2000, provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 0 kg PRO.

7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), oggetto del regolamento (CE) n. 2037/2000, provenienti da fonti esterne e che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità europea nel 2002 è di 3812606,520 kg PRO.

Articolo 2

1. Sono assegnate quote di importazione per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e per gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002 alle imprese di cui all'allegato 1, per i fini ivi indicati.

2. Sono assegnate quote di importazione per il tetracloruro di carbonio per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002 alle imprese di cui all'allegato 2, per i fini ivi indicati.

3. Sono assegnate quote di importazione per l'1,1,1-tricloroetano per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002 alle imprese di cui all'allegato 3, per i fini ivi indicati.

4. Sono assegnate quote di importazione per il bromuro di metile per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002 alle imprese di cui all'allegato 4, per i fini ivi indicati.

5. Sono assegnate quote di importazione per gli idroclorofluorocarburi per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002 alle imprese di cui all'allegato 5.

6. Le quote di importazione assegnate per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2002 per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, il bromuro di metile e gli idroclorofluorocarburi sono indicate nell'allegato 6(5).

Articolo 3

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione: DuPont de Nemours (Nederland) BV Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Nederland Atofina SA Cours Michelet - La Défense 10 F - 92091 Paris La Défense Honeywell Fluorine Products Europe BV Kempenweg 90 PO Box 264 6000 AG Weert Nederland Ineos Fluor Ltd PO Box 13, The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QF United Kingdom Rhodia Organique Fine Ltd PO Box 46 - St Andrews Road Avonmouth Bristol BS11 9YF United Kingdom Solvay Fluor und Derivate GmbH Hans-Böckler-Allee 20 D - 30173 Hannover Ausimont SpA Viale Lombardia 20 I - 20021 Bollate ( MI ) Phosphoric Fertilizers Industry SA Thessaloniki Plant OO Box 10183 GR - 54110 Thessaloniki Advanced Chemical SA C/Balmes, 69 Pral 3o E - 08007 Barcelona Agroquímicos De Levante SA Polígono Industrial Castilla

Calle Vial n° 5 S/N

E - 46380 Cheste ( Valencia ) Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9 B - 1348 Louvain-La-Neuve Alcobre SA C/Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E - 28031 Madrid Alfa Agricultural Supplies SA 15, Tim. Filimonos str. GR - 11521 Athens Arch Chemicals NV Keetberglaan 1A

Havennummer 1061

B - 2070 Zwijndrecht Asahi Glass Europe BV World Trade Center

Strawinskylaan 1525

1077 XX Amsterdam Nederland Biochem Ibérica

Químicos Agrícolas e Industriais, Lda

Estrada M. 502 - Apartado 250 Atalaia P - 2870-901 Montijo Bromine and Chemicals Ltd 201 Haverstock Hill Hampstead London NW3 4QG United Kingdom Celotex Limited Warwick House

27/31 St Mary's Road

Ealing London W5 5PR United Kingdom Dunlop-Enerka BV Oliemolenstraat 2 Drachten Nederland Eurobrom BV PO Box 158 2280 AD Rijswijk Nederland Galco SA Avenue Carton de Wiart 79 B - 1090 Brussels Galex SA BP 128 F - 13321 Marseille Cedex 16 Gasco NV Assenedestraat 4 B - 9940 Rieme-Ertvelde Great Lakes Chemical (Europe) Ltd Sycamore House, Lloyd Drive, The Grove

Ellesmere Port

South Wirral L65 9HQ United Kingdom GU Thermo Technology Ltd Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way

Park Gate

Southampton SO31 1FQ United Kingdom Guido Tazzetti & Co. Strada Settimo 266 I - 10156 Torino HARP International Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon taff

Pontypridd CF37 5SX United Kingdom Mebrom NV Assenedestraat 4 B - 9940 Rieme-Ertvelde Neoquímica Largo da Estação, Apartado 97 Vala do Carregado P - 2584-908 Carregado Polar Cool SL C/Valdemorillo, 8 Polígono Industrial

Ventorro del Cano

E - 28925 Alcoron Promosol Bld Henri Cahn BP 27 F - 94363 Bry-sur-Marne Cedex Refrigerant Products Ltd N9 Central Park Estate

Westinghouse Road

Trafford Park

Manchester M17 1PG United Kingdom Sigma Aldrich Chemie GmbH Riedstraße 2 D - 89555 Steinheim Sigma Aldrich Chimie SARL 80, rue de Luzais, L'isle d'abeau Chesnes FR - 38297 St Quentin Fallavier Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT United Kingdom SJB Chemical Products BV Wellerondom 11 3230 AG Brelle Nederland Syngenta Crop Protection Surrey Research Park Guildford, Surrey GU2 7YH United Kingdom Synthesia Española SA Conde Borell, 62 E - 08015 Barcelona Universal Chemistry & Technology SpA Viale A. Filippetti 20 I - 20122 Milano

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2002.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 25.

(3) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 26.

(4) GU C 205 del 21.7.2001, pag. 7.

(5) L'allegato 6 non viene pubblicato poiché contiene informazioni commerciali riservate.

ALLEGATO 1

GRUPPI I e II

Quote di importazione assegnate agli importatori in conformità del regolamento (CE) n. 2037/2000 per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati usati come materie prime o destinati alla distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002.

Impresa

- Honeywell Fluorine Products (NL)

- Ineos Fluor Ltd (UK)

- Solvay Fluor und Derivate (D)

- Syngenta (UK)

ALLEGATO 2

GRUPPO IV

Quote di importazione assegnate agli importatori in conformità del regolamento (CE) n. 2037/2000 per il tetracloruro di carbonio usato come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002.

Impresa

- Dunlop-Enerka (NL)

- Honeywell Fluorine Products (NL)

- Ineos Fluor Ltd (UK)

- Phosphoric Fertilisers Industry (GR)

ALLEGATO 3

GRUPPO V

Quote di importazione assegnate agli importatori in conformità del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'1,1,1-tricloroetano usato come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002.

Impresa

- Arch Chemicals (B)

- Atofina (F)

ALLEGATO 4

GRUPPO VI

Quote di importazione assegnate agli importatori in conformità del regolamento (CE) n. 2037/2000 per il bromuro di metile destinato ad usi diversi dall'applicazione di quarantena o da trattamenti anteriori al trasporto o ad applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto o usato per scopi di laboratorio o come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002.

Impresa

- Agroquimicos de Levante (E)

- Albemarle Europe (B)

- Alfa Agricultural Supplies (GR)

- Atofina (F)

- Biochem Ibérica (P)

- Bromine & Chemicals (UK)

- Eurobrom (NL)

- Great Lakes Chemicals (UK)

- Mebrom (B)

- Neoquímica (P)

- Sigma Aldrich Chemie (D)

- Sigma Aldrich Chimie (FR)

- Sigma Aldrich Company (UK)

ALLEGATO 5

GRUPPO VIII

Quote di importazione assegnate agli importatori in conformità del regolamento (CE) n. 2037/2000 per gli idroclorofluorocarburi usati come materie prime o come agenti di fabbricazione, o destinati alla rigenerazione o alla distruzione o a scopi di laboratorio, ad usi oggetto di deroga o ad altre applicazioni consentite ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2037/2000, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2002.

Produttore

- Atofina (F)

- Ausimont (I)

- DuPont de Nemours (NL)

- Honeywell Fluorine Products (NL)

- Ineos Fluor Ltd (UK)

- Rhodia Organique (UK)

- Solvay Fluor und Derivate (D)

Importatore

- Advanced Chemicals (E)

- Alcobre (E)

- Asahi Glass (NL)

- Celotex (UK)

- Galco (B)

- Galex (F)

- Gasco (B)

- Greencool (UK)

- Guido Tazzetti (I)

- HARP International (UK)

- Polar Cool (E)

- Promosol (F)

- Refrigerant Products (UK)

- Sigma Aldrich Chimie (F)

- Sigma Aldrich Company (UK)

- SJB Chemical Products (NL)

- Synthesia (E)

- Universal Chemistry & Technology (I)

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