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Document 32002D0072
2002/72/EC: Council Decision of 21 January 2002 on the signing and on the provisional application of an Agreement in the form of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Arab Republic of Egypt on trade in textile products initialled on 12 November 2001
2002/72/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto siglato il 12 novembre 2001
2002/72/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto siglato il 12 novembre 2001
GU L 33 del 2.2.2002, p. 9–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/72(1)/oj
2002/72/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto siglato il 12 novembre 2001
Gazzetta ufficiale n. L 033 del 02/02/2002 pag. 0009 - 0009
Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2002 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto siglato il 12 novembre 2001 (2002/72/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica araba d'Egitto. (2) Tale memorandum d'intesa è stato siglato il 12 novembre 2001. (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità. (4) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente tale memorandum a partire dal 1o gennaio 2002, a condizione di reciprocità, DECIDE: Articolo 1 La firma del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica araba d'Egitto è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale memorandum. Il testo del memorandum è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo in nome della Comunità, con riserva della sua conclusione. Articolo 3 Con riserva di trattamento reciproco, il memorandum d'intesa di cui all'articolo 1 è applicato in via provvisoria a partire dal 1o gennaio 2002, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete