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Document 32002D0054
2002/54/EC: Council Decision of 21 January 2002 concerning the provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of South Africa on trade in spirits
2002/54/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose
2002/54/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose
GU L 28 del 30.1.2002, p. 131–131
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/54(1)/oj
2002/54/CE: Decisione del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 30/01/2002 pag. 0131 - 0131
Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2002 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose (2002/54/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) È necessario per la Comunità e il Sudafrica prevedere l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose a decorrere dal 28 gennaio 2002 in attesa dell'espletamento delle procedure richieste dal Sudafrica per l'entrata in vigore dell'accordo. (2) Per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo occorre che la Commissione possa procedere agli adeguamenti tecnici necessari, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(1). (3) Dovrebbe pertanto essere approvato l'accordo in forma di scambio di lettere a tal fine, ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose a decorrere dal 28 gennaio 2002 è approvato a nome della Comunità. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e il testo dell'accordo sugli scambi di bevande spiritose sono acclusi alla presente decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere esprimendo così il consenso della Comunità ad essere vincolata dallo stesso. Articolo 3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8 e dell'articolo 16, paragrafo 2 dell'accordo sugli scambi di bevande spiritose, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l'accordo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio. Articolo 4 La Commissione rappresenta la Comunità nel Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo sugli scambi di bevande spiritose. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Arias Cañete (1) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).