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Document 32001R2301
Commission Regulation (EC) No 2301/2001 of 26 November 2001 suspending the preferential customs duties and re-establishing the Common Customs Tariff duty on imports of uniflorous (bloom) carnations originating in Morocco
Regolamento (CE) n. 2301/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco
Regolamento (CE) n. 2301/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco
GU L 308 del 27.11.2001, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32001R2309 |
Regolamento (CE) n. 2301/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0023 - 0024
Regolamento (CE) n. 2301/2001 della Commissione del 26 novembre 2001 che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi. (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio(3), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. (3) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97(5) ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta. (4) Il regolamento (CE) n. 2300/2001 della Commissione(6), ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime. (5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari del Marocco. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune. (6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 15 ottobre 2001 al 31 maggio 2002. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo. (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20 ) originari del Marocco, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. (2) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1. (3) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. (4) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. (5) GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1. (6) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.