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Document 32001R2292

Regolamento (CE) n. 2292/2001 del Consiglio, del 20 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

GU L 308 del 27.11.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2292/oj

32001R2292

Regolamento (CE) n. 2292/2001 del Consiglio, del 20 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 27/11/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2292/2001 del Consiglio

del 20 novembre 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio(3), anteriormente al 1o gennaio 2001 il Consiglio decide, su proposta della Commissione, l'eventuale partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie dopo la campagna di commercializzazione 2001/02.

(2) Con il regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, che modifica i regolamenti n. 136/66/CEE e (CE) n. 1638/98 in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio d'oliva(4), il Consiglio ha deciso di introdurre un nuovo regime di aiuto a partire dal 1o novembre 2004. L'attuale regime di aiuto rimane in vigore fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004 inclusa. Di conseguenza, occorre prevedere il mantenimento della partecipazione comunitaria alle spese sostenute dalle agenzie che svolgono determinati controlli relativi al regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva fino alla campagna di commercializzazione 2003/2004 inclusa. È inoltre opportuno mantenere tale partecipazione alle spese sostenute dalle agenzie durante la campagna 2004/2005, in modo da consentire loro di svolgere le necessarie verifiche complementari relative alla campagna precedente e da garantire la continuità del regime di controllo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2262/84. È necessario che nel 2003 la Commissione esamini nell'ambito dei lavori previsti per la riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore di cui trattasi la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie dopo la campagna 2004/2005.

(3) Viste le modifiche introdotte al testo del trattato che istituisce la Comunità europea, occorre sostituire il riferimento all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2262/84 è così modificato:

1) All'articolo 1, paragrafo 5, penultimo comma, i termini "tre anni" sono sostituiti da "sei anni".

2) All'articolo 1, paragrafo 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Nel 2003 la Commissione esaminerà la necessità di mantenere la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e presenterà, se del caso, una proposta al Consiglio nell'ambito della decisione sull'organizzazione comune del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1638/98. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato deciderà l'eventuale finanziamento delle spese di cui trattasi nell'ambito di tale decisione."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU C 213 E del 31.7.2001, pag.1.

(2) Parere del 23 ottobre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 208 del 3.8.1984, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/1999 (GU L 18 del 23.1.1999, pag. 7).

(4) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

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