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Document 32001R1776

Regolamento (CE) n. 1776/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 240 del 8.9.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; abrog. impl. da 32001R2031

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1776/oj

32001R1776

Regolamento (CE) n. 1776/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 08/09/2001 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 1776/2001 della Commissione

del 7 settembre 2001

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1230/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al citato regolamento, è necessario distinguere tra i succhi di frutta addizionati di zuccheri classificati nella voce 2009 e le preparazioni per la fabbricazione di bevande, in particolare, gli sciroppi aromatizzati classificati nella voce 2106.

(2) Secondo le note esplicative della voce 2009 del sistema armonizzato, ai succhi di frutta possono essere aggiunti zuccheri, fra gli altri additivi, purché i succhi conservino i loro caratteri originari.

(3) I succhi di frutta e i miscugli di succhi di frutta con o senza aggiunta di zuccheri sono classificati nelle sottovoci della voce 2009 della nomenclatura combinata, in particolare in base alla loro massa volumica, a seconda che superi o no 1,33 g/cm3 a 20 °C, valore che dipende, fra l'altro, dal tenore di zuccheri contenuti in tali prodotti.

(4) La nota complementare n. 2 del capitolo 20 della nomenclatura combinata prescrive il metodo da utilizzare per misurare il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio, nei prodotti compresi in tale capitolo, in particolare nei succhi di frutta della voce 2009.

(5) Sembra opportuno fissare un limite minimo del 50 % in peso per il tenore di succhi di frutta dei prodotti di cui alla sottovoce della voce 2009 intitolata "di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C", al fine di conservare il carattere originario di succhi di frutta di tale voce.

(6) È necessario modificare la nota complementare 5 del capitolo 20 per tener conto della presente decisione.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nota complementare 5 del capitolo 20 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dal testo seguente: "5. a) Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

- succo di limone o di pomodoro: 3,

- succo di mela: 11,

- succo di uva: 15,

- succo di altre frutta o di ortaggi o legumi, compresi i miscugli di succhi: 13.

b) I succhi di frutta addizionati di zucchero, di massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 168 del 23.6.2001, pag. 6.

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