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Document 32001R1667

    Regolamento (CE) n. 1667/2001 della Commissione, del 17 agosto 2001, che rinvia la data di pagamento del contributo alle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    GU L 223 del 18.8.2001, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1667/oj

    32001R1667

    Regolamento (CE) n. 1667/2001 della Commissione, del 17 agosto 2001, che rinvia la data di pagamento del contributo alle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    Gazzetta ufficiale n. L 223 del 18/08/2001 pag. 0009 - 0009


    Regolamento (CE) n. 1667/2001 della Commissione

    del 17 agosto 2001

    che rinvia la data di pagamento del contributo alle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), e in particolare l'articolo 50,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 48, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 dispone che per lo zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001 nel quadro del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio, previsto dal regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione(3), ai fini della riscossione del contributo di magazzinaggio si considera giorno di smercio il 30 giugno 2001.

    (2) Data l'entità dell'importo del contributo di magazzinaggio dovuto per lo zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001, occorre rendere più flessibili le condizioni di pagamento prevedendo una deroga alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero(4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/93(5).

    (3) Le regole applicabili alla produzione di zucchero che le imprese decidono di riportare dalla campagna di commercializzazione 2000/01 alla campagna di commercializzazione 2001/02 in applicazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2038/1999, saranno stabilite in seguito.

    (4) Occorre applicare tali misure con effetto dalla data di applicazione del regime della nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

    (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la constatazione dello zucchero in giacenza alla data del 30 giugno 2001, in applicazione dell'articolo 48, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli Stati membri non tengono conto della produzione di zucchero che le imprese produttrici hanno deciso di riportare dalla campagna di commercializzazione 2000/01 alla campagna di commercializzazione 2001/02 in applicazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

    Articolo 2

    1. In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1998/78, gli Stati membri stabiliscono l'importo dovuto da ogni persona soggetta al contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 48, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 entro il 20 ottobre 2001.

    2. L'importo di cui al paragrafo 1 è pagato entro il 20 novembre 2001.

    Articolo 3

    Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni applicabili allo zucchero oggetto di riporto di cui all'articolo 1. Le disposizioni applicabili saranno stabilite successivamente.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (2) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

    (3) GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28.

    (4) GU L 231 del 23.8.1978, pag. 5.

    (5) GU L 161 del 2.7.1993, pag. 58.

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