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Document 32001R1152

    Regolamento (CE) n. 1152/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    GU L 156 del 13.6.2001, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1152/oj

    32001R1152

    Regolamento (CE) n. 1152/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 156 del 13/06/2001 pag. 0029 - 0030


    Regolamento (CE) n. 1152/2001 della Commissione

    del 12 giugno 2001

    che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

    (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

    (2) GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 12 giugno 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB:

    I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

    Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

    V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

    V02 Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazachistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina.

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