EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0901

Regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Russia

GU L 127 del 9.5.2001, p. 11–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2007; abrogato da 32007R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/901/oj

32001R0901

Regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio, del 7 maggio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Russia

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0011 - 0019


Regolamento (CE) n. 901/2001 del Consiglio

del 7 maggio 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Inchieste precedenti

(1) Nel 1987, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio(2) sulle importazioni di urea originarie, tra l'altro, dell'ex Unione Sovietica. Con il regolamento (CEE) n. 3339/87(3), il Consiglio ha accettato gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea originarie, tra l'altro, dell'Unione Sovietica. Tali impegni sono stati confermati con la decisione 89/143/CEE della Commissione(4). Nel marzo 1993, la Commissione ha aperto un riesame della decisione che accetta gli impegni per le importazioni di urea originarie, tra l'altro, dell'ex Unione Sovietica(5). Il riesame si è concluso con l'istituzione, mediante il regolamento (CE) n. 477/95 del Consiglio(6), di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originarie della Federazione russa ("Russia"). L'aliquota del dazio istituito era pari alla differenza tra 115 ECU/t ed il prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima dello sdoganamento, qualora tale prezzo fosse inferiore.

2. Inchieste relative ad altri paesi

(2) Nell'ottobre 2000, è stata aperta un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Egitto, dell'Estonia, della Lituania, della Libia, della Polonia, della Romania e dell'Ucraina(7). Tale inchiesta è attualmente in corso.

3. Presente inchiesta

3.1. Domanda di riesame

(3) Nel settembre 1999, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza(8) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di urea originarie della Russia. La Commissione ha successivamente ricevuto una richiesta di riesame di queste misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (il "regolamento di base")(9). La domanda è stata presentata il 3 dicembre 1999 dall'Associazione europea dei produttori di fertilizzanti (European Fertilizer Manufacturers Association - EFMA) per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di urea ("prodotto in esame"). La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

3.2. Avviso di apertura

(4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, nel marzo 2000(10) la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.3. Periodo dell'inchiesta

(5) Il periodo dell'inchiesta relativa all'esame del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo 1o gennaio 1999 - 31 dicembre 1999 ("PI"). L'analisi delle tendenze necessaria a valutare il persistere o la reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del PI (il "periodo oggetto del riesame").

3.4. Parti interessate dall'inchiesta

(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari richiedenti, i produttori esportatori russi, gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato. La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, ai produttori comunitari, agli importatori, agli utilizzatori e alle associazioni notoriamente interessati nonché a coloro i quali si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Inoltre, un avviso e un questionario sono stati inviati all'unico produttore della Repubblica Slovacca, ritenuta adeguato paese analogo.

(7) Risposte al questionario sono giunte da parte di 11 produttori comunitari, un produttore del paese analogo, un importatore, un associazione di utilizzatori e un utilizzatore. Non sono invece giunte risposte al questionario dal paese esportatore interessato.

3.5. Verifica delle informazioni ricevute

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nonché dell'interesse della Comunità. La Commissione ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(9) Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari:

Hydro Agri Brunsbüttel, Germania

Hydro Agri Italia SpA, Italia

Irish Fertilizer Industries Ltd, Irlanda

Produttore del paese analogo:

Duslo, a.s., Sal'a, Slovacchia

Importatore non collegato:

Cargill B.V., Amsterdam, Paesi Bassi

Utilizzatori/Associazioni di utilizzatori:

Sadepan Chimica (Viadana),

Svenska Lantmännen, Stoccolma, Svezia.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(10) Il prodotto interessato dal presente procedimento è il medesimo che ha formato oggetto della precedente inchiesta: l'urea. L'urea è prodotta prevalentemente a partire dall'ammoniaca, che deriva a sua volta dal gas naturale. Essa può essere in forma solida o liquida. L'urea solida può avere uso agricolo e industriale. L'urea a granulazione agricola può venire utilizzata come fertilizzante da spargere sul terreno o come integratore per l'alimentazione animale. L'urea a granulazione industriale è una materia prima per alcuni tipi di colla e di plastica. L'urea liquida può essere utilizzata tanto come fertilizzante quanto a fini industriali. Tutti i tipi di urea presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e, ai fini del presente riesame, possono essere considerati un prodotto unico.

(11) Il prodotto in esame è classificabile ai codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90. Un'associazione di importatori ha sostenuto che l'urea importata con il codice NC 3102 10 90 dovesse essere esclusa dal presente riesame, poiché da molti anni non erano state effettuate importazioni di questo tipo.

(12) Riguardo a tale tesi va notato che, anche se per molti anni non sono state effettuate importazioni con il codice NC 3102 10 90, il prodotto classificabile in questo codice NC appartiene chiaramente alla categoria unica del prodotto che costituisce il "prodotto in esame" ed inoltre non è possibile escludere che importazioni di questo tipo vengano effettuate in futuro.

2. Prodotto simile

(13) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato comunitario dai produttori comunitari è simile sotto tutti gli aspetti all'urea fabbricata in Russia e esportata nella Comunità. Esso è pertanto considerato prodotto simile ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. È inoltre stato rilevato che l'urea esportata dalla Russia nella Comunità e l'urea prodotta e venduta sul mercato interno della Slovacchia, il paese analogo, erano simili.

C. PERSISTERE O REITERAZIONE DEL DUMPING

(14) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure implicasse o meno il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping.

(15) Nel corso del PI, dalla Russia sono state importate 25 chilotonnellate di urea (contro le 117 chilotonnellate importate durante il precedente PI (1992) e le 271 chilotonnellate del 1986). Tale quantità rappresenta una quota di mercato dello 0,4 %.

1. Rischio del persistere del dumping

1.1. Paese analogo

(16) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per la determinazione del valore normale ci si è basati sulle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato nel quale veniva fabbricato e venduto il prodotto in esame. Nell'avviso di apertura, la Commissione ha suggerito quale adeguato paese analogo la Repubblica Slovacca, poiché questo paese era stato usato come paese analogo nell'inchiesta precedente e poiché i processi produttivi e l'accesso alle materie prime nella Repubblica Slovacca sono simili a quelli della Russia.

(17) Un'associazione di importatori ha obiettato sulla scelta della Repubblica Slovacca quale paese analogo per i seguenti motivi: a differenza della Russia, la Repubblica Slovacca non ha produzione di gas naturale. Dal momento che il gas è la materia prima di base per la produzione di urea, esso rappresenta il principale elemento di costo del prodotto finale. È stato inoltre asserito che la Repubblica Slovacca è del tutto dipendente dal gas russo, per il quale paga un prezzo molto elevato. È stato pertanto sostenuto che l'uso della Repubblica Slovacca quale paese analogo avrebbe fatto lievitare artificialmente il valore normale, con un conseguente margine di dumping artificialmente elevato.

(18) In secondo luogo, l'associazione di importatori ha sostenuto che, data l'importanza del gas nella produzione dell'urea, il paese analogo avrebbe dovuto essere un paese produttore di gas. L'associazione di importatori ha proposto quali paesi analoghi alternativi la Norvegia, il Canada o l'Arabia Saudita.

(19) Per quanto attiene alla prima affermazione, occorre sottolineare che i prezzi del gas praticati sul mercato russo sono fortemente scontati e non sono determinati da forze di mercato. Inoltre, non sono state fornite prove del fatto che sul mercato slovacco i prezzi del gas fossero più elevati di quelli praticati in altre economie di mercato, né la Commissione ha constatato tale divario confrontando i prezzi del gas praticati nel PI in Slovacchia con i prezzi del gas praticati in altre economie di mercato. Non è possibile dunque accettare la tesi secondo cui la scelta della Repubblica Slovacca quale paese analogo porti ad un aumento artificiale del valore normale. Riguardo alla seconda argomentazione, la Commissione ha analizzato se qualcuno dei paesi proposti fosse più adeguato. La Norvegia non sarebbe ovviamente stata una scelta opportuna, poiché il paese non produce urea. L'Arabia Saudita è stata considerata inadatta, perché la legislazione di questo paese consente all'industria nazionale che utilizza il gas naturale di acquistare la materia prima a prezzi artificialmente bassi e fornisce all'industria nazionale dei fertilizzanti incentivi agli investimenti. Quanto al Canada, l'industria di urea di questo paese non ha fornito collaborazione.

(20) Pertanto, è stata mantenuta la scelta della Repubblica Slovacca quale paese analogo per i seguenti motivi: i processi produttivi e l'accesso alle materie prime nella Repubblica Slovacca erano simili a quelli della Russia; i prezzi del gas naturale nella Repubblica Slovacca erano competitivi e non più elevati di quelli praticati in altre economie di mercato; il paese ha fornito un alto livello di collaborazione. L'unico produttore slovacco ha accettato di collaborare all'inchiesta ed inoltre è stato accertato che le vendite effettuate da questo produttore sul mercato interno erano rappresentative rispetto al volume delle esportazioni della Russia nella Comunità.

(21) Su tale base, è stato concluso che la Repubblica Slovacca rappresentava una scelta appropriata e non infondata di paese analogo per la determinazione del valore normale delle importazioni di urea originarie della Russia.

1.2. Valore normale

(22) È stato innanzitutto esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno dal produttore slovacco che ha collaborato fossero rappresentative rispetto alle importazioni nella Comunità oggetto dell'inchiesta. A tal fine, è stato ritenuto opportuno escludere le vendite a parti collegate, non essendo state tali vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Una volta escluse le vendite a parti collegate, è stato accertato che, rispetto al volume medio delle esportazioni effettuate nella Comunità dai produttori russi durante il PI, le vendite dirette del produttore slovacco che ha collaborato erano sufficientemente rappresentative, poiché effettuate in quantità notevoli.

(23) È stato poi stabilito che, in base al confronto tra i prezzi interni e i costi di produzione, si poteva ritenere che le vendite dirette ad acquirenti indipendenti fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

(24) Quale valore normale è stata pertanto presa la media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite dirette effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato slovacco.

1.3. Prezzo all'esportazione

(25) Poiché nessun produttore esportatore ha collaborato, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai fatti disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Nella fattispecie, esso è stato determinato in base al prezzo medio all'esportazione riportato da Eurostat.

1.4. Confronto

(26) Poiché l'urea è un prodotto sfuso, con costi di trasporto che rappresentano un'alta percentuale del prezzo di vendita, è stato ritenuto opportuno effettuare il confronto a livello franco fabbrica. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. In particolare, il valore normale è stato adeguato per tenere conto dei costi di imballaggio, mentre il prezzo all'esportazione è stato adeguato per tenere conto dei costi di trasporto sostenuti in Russia e dei costi di nolo dalla Russia alla Comunità sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e di altre informazioni disponibili.

1.5. Margine di dumping

(27) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato determinato confrontando la media ponderata del valore normale nel paese analogo con il prezzo medio all'esportazione per tonnellata fornito da Eurostat.

(28) Il confronto ha messo in luce l'esistenza di un notevole livello di dumping (superiore al 35 %). L'entità del dumping è pertanto superiore a quanto rilevato nella precedente inchiesta (28,2 %).

1.6. Conclusione

(29) Nessuno degli elementi emersi dall'inchiesta indica che il livello di dumping accertato possa scomparire o anche solo ridursi qualora le misure antidumping fossero abrogate. Si è pertanto concluso che, nel caso di abrogazione delle misure, è probabile che le importazioni originarie della Russia continuino ad essere effettuate a prezzi di dumping. Tuttavia, in considerazione dei volumi ridotti delle esportazioni nel PI, si è ritenuto opportuno esaminare anche se, nel caso di abrogazione delle misure esistenti, vi fosse un rischio di reiterazione del dumping per volumi di esportazioni più consistenti.

2. Rischio di reiterazione del dumping

2.1. Analisi della situazione del paese interessato

(30) Come già sottolineato, si è rilevato che le importazioni nella Comunità sono state effettuate a prezzi di dumping. Tuttavia, i volumi delle importazioni nel PI erano molto ridotti (0,4 % del consumo comunitario). Pertanto si è ulteriormente analizzata l'eventualità che altre circostanze potessero rivelare un rischio di reiterazione del dumping nel caso di abolizione delle misure.

2.1.1. Capacità produttiva e utilizzazione degli impianti

(31) In assenza di collaborazione da parte degli esportatori russi, la Commissione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, ha fondato la propria analisi tanto sulle informazioni fornite nella domanda di riesame quanto sulle informazioni tratte da uno specifico studio di mercato indipendente presentato dal denunziante nel corso dell'inchiesta.

(32) Secondo tali fonti, negli ultimi anni la capacità di produzione di urea della Russia si aggirerebbe sulle 5300 chilotonnellate annue. Le stesse fonti indicano che l'effettiva produzione della Russia si aggirerebbe sulle 3700 chilotonnellate annue. I produttori russi sarebbero pertanto in grado di produrre ulteriori 1600 chilotonnellate annue, pari al 26,5 % del consumo comunitario nel 1999.

2.1.2. Esportazioni della Russia in Brasile, Messico e Turchia

(33) Quanto alla possibilità di un incremento delle vendite russe su mercati di paesi terzi, la Commissione ha rilevato che la Russia esporta già verso paesi terzi. Nel 1999 si sono registrati consistenti volumi di esportazioni verso il Brasile, il Messico e la Turchia e non vi sono segnali che facciano prevedere per i prossimi anni un aumento notevole del consumo interno di questi paesi. È pertanto improbabile che questi mercati possano facilmente assorbire le ulteriori quantità che i produttori russi sono in grado di fabbricare.

(34) Quanto ai prezzi all'esportazione, è emerso che sui mercati di Brasile, Messico e Turchia il prodotto russo era venduto ad un prezzo notevolmente inferiore a quello delle forniture russe alla Comunità.

(35) Sembra quindi che, rispetto alle importazioni russe nella Comunità, le importazioni in Brasile, Messico e Turchia vengano effettuate a prezzi che presentano un più elevato livello di dumping.

(36) Data la vicinanza dei produttori russi al mercato europeo e la possibilità di un più elevato margine sui prezzi all'esportazione verso questo mercato, è probabile che almeno una parte delle esportazioni dirette in Brasile, Messico e Turchia possa, nel caso di abrogazione delle misure, essere deviata verso la Comunità.

2.2. Conclusione

(37) La notevole capacità produttiva russa attualmente inutilizzata, i consistenti volumi delle esportazioni russe verso Brasile, Messico e Turchia nonché il basso livello dei prezzi di tali esportazioni (inferiori persino ai prezzi delle esportazioni russe nella Comunità, che sono già oggetto di un elevato livello di dumping e che, in generale, sono inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria) indicano l'esistenza del rischio che l'abolizione delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originario della Russia porti alla reiterazione del dumping su ingenti volumi di esportazioni dirette al mercato comunitario.

(38) In assenza di misure, il volume delle esportazioni russe potrebbe facilmente raggiungere il livello della precedente inchiesta (117 kt) o persino il livello del 1994 (300 kt). Ciò è reso ancor più probabile dalla vicinanza della Russia al mercato comunitario. I prezzi delle esportazioni russe verso Brasile, Messico e Turchia nel corso del PI danno un indicazione del livello dei prezzi di eventuali future esportazioni nella Comunità. Vi è quindi un rischio di reiterazione di un elevato livello di dumping per notevoli volumi di esportazioni.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(39) L'inchiesta ha appurato che, nel PI, gli 11 produttori comunitari richiedenti rappresentavano più dell'85 % della produzione comunitaria di urea. Essi costituiscono quindi l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

E. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo

(40) Il consumo comunitario apparente di urea è stato determinato sulla base del volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, del volume delle vendite di altri produttori comunitari e delle importazioni di urea nella Comunità originarie del paese interessato e di tutti gli altri paesi terzi. Per la determinazione del consumo comunitario non si è tenuto conto della produzione per uso vincolato, poiché tale produzione non è venduta sul mercato libero, ma viene ulteriormente lavorata per la fabbricazione di diversi prodotti finali, composti solo in parte da urea. L'industria comunitaria non ha né importato né acquistato in altro modo urea per uso vincolato. Pertanto le vendite di urea prodotta per e utilizzata sul mercato vincolato non erano in concorrenza con le vendite di urea prodotta per e venduta sul mercato non vincolato ed è quindi improbabile che siano state soggette agli effetti delle importazioni in dumping.

(41) Su questa base, durante il periodo oggetto del riesame, il consumo è aumentato in modo costante del 25,8 %, passando dai circa 4,8 milioni di tonnellate del 1996 a circa 6 milioni di tonnellate nel PI.

2. Importazioni dal paese interessato

2.1. Volume e quota di mercato

(42) Va notato che, tra il 1990 e il 1994, il volume delle importazioni originarie della Russia era ancora notevole, tanto che nel 1994 aveva raggiunto le 300 kt. In quel periodo erano in vigore misure antidumping in forma di impegno. I dati Eurostat indicano un forte calo verificatosi tra il 1995 e il 1996, dopo la trasformazione, nel 1995, della misura esistente in dazio. Una delle ragioni di questo calo è stata la trasformazione della forma della misura. Successivamente, il volume delle importazioni si è mantenuto stabile tra il 1996 e il 1998 per far osservare un nuovo forte calo nel PI. Non si può escludere che a questa flessione abbia contribuito il significativo incremento delle esportazioni originarie di altri paesi terzi nella Comunità.

(43) La quota di mercato delle importazioni nella Comunità provenienti dal paese interessato si è ridotta dallo 0,9 % del 1996 allo 0,4 % nel PI.

2.2. Prezzi

(44) In media i prezzi CIF delle importazioni in esame sono aumentati sensibilmente a seguito dell'istituzione, nel 1995, del dazio antidumping, basato su un prezzo minimo all'importazione. A partire dal 1998 si è notata una notevole diminuzione dei prezzi all'importazione. Tuttavia, a partire dal 1997, e ancor più dal 1998, i prezzi russi dell'urea erano al livello più alto della gamma dei prezzi praticati nella Comunità dai produttori esportatori di altri paesi terzi, e questo spiega in parte perché le importazioni originarie della Russia non hanno potuto guadagnare quote di mercato.

(45) Un'associazione di importatori ha asserito che, nel confrontare i prezzi, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle differenze qualitative tra l'urea russa e l'urea prodotta dall'industria comunitaria. A tale riguardo va detto che le misure attualmente in vigore comprendono un 10 % di adeguamento qualitativo. Inoltre, i riesami in previsione della scadenza, a differenza di certi riesami intermedi, in considerazione del loro campo di azione, non richiedono nuovi calcoli dei margini di pregiudizio basati sul confronto dei prezzi.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

3.1. Produzione

(46) Tra il 1996 e il PI, la produzione complessiva di urea dell'industria comunitaria destinata alla vendita sul mercato comunitario, esclusa cioè la produzione per uso vincolato che rappresenta circa il 25 % della produzione totale, è aumentata del 7,5 %. Un incremento significativo si è verificato tra il 1996 e il 1997, mentre tra il 1998 e il PI la produzione si è leggermente ridotta.

3.2. Capacità e utilizzazione degli impianti

(47) Il tasso di utilizzazione degli impianti si è mantenuto relativamente stabile attorno all'86 % nel 1996 e nel 1997. Successivamente è sceso all'84,7 % nel 1998 e all'82,5 % durante il PI.

(48) Tuttavia, l'ammonio utilizzato per la produzione di urea può essere usato anche per la produzione di fertilizzanti. Il tasso di utilizzazione degli impianti per la produzione di urea e il relativo andamento sono quindi influenzati anche dallo sviluppo di altri fertilizzanti.

3.3. Vendite nella Comunità

(49) Il volume complessivo delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è passato dai circa 3,2 milioni di tonnellate del 1996 a circa 3,8 milioni di tonnellate nel PI, mostrando un incremento del 17 %. L'incremento delle vendite è stato particolarmente accentuato tra il 1997 e il 1998.

3.4. Scorte

(50) Il livello delle scorte non è ritenuto un valido indicatore del pregiudizio in considerazione della stagionalità delle vendite, del fatto che l'urea per usi vincolati viene immagazzinata insieme all'urea destinata ad essere immessa direttamente sul mercato nonché al fatto che l'urea viene in parte immagazzinata dai produttori stessi e in parte da cooperative agricole.

3.5. Quota di mercato

(51) In un mercato generalmente in espansione e nonostante l'incremento dei volumi di vendita, la quota del mercato comunitario detenuta dall'industria comunitaria si è ridotta dal 67 % circa del 1996 a circa il 63 % nel PI, così che questa industria non ha beneficiato dell'espansione del mercato.

3.6. Prezzi

(52) Dal 1996 al PI, ogni anno il prezzo medio delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito fino a registrare una contrazione complessiva pari quasi al 40 %, in linea con la tendenza generale dei prezzi sul mercato. I fattori che hanno influito su questa tendenza sembrano essere stati la presenza sul mercato comunitario di importazioni originarie di altri paesi terzi e il dumping riscontrato per altri fertilizzanti quali il nitrato di ammonio e le soluzioni di urea e di nitrato di ammonio, che hanno determinato una depressione dei prezzi di tutti i fertilizzanti azotati. Occorre inoltre notare che nell'aprile 1997 la Repubblica popolare cinese ha imposto un divieto di importazione sull'urea. Il mercato cinese è circa quattro volte più vasto del mercato comunitario e, prima dell'imposizione del divieto, si riforniva prevalentemente di importazioni. Pertanto, il divieto di importazione ha influito sui prezzi dell'urea nella Comunità, poiché molti paesi terzi inviavano una notevole percentuale delle loro esportazioni nella Repubblica popolare cinese. Sui prezzi di vendita può anche avere influito il calo dei prezzi dei prodotti energetici (dato che il gas naturale è la principale materia prima per la produzione di urea).

3.7. Redditività e utile sul capitale investito

(53) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in percentuale del valore netto delle vendite, è diminuita costantemente tra il 1996 e il PI. Questa tendenza deve essere vista alla luce dell'evoluzione dei prezzi, che in effetti ha mostrato un andamento simile. Nel 1998 la redditività è diventata di segno negativo e, nel PI, il livello delle perdite è aumentato notevolmente.

(54) L'utile sul capitale investito ha seguito la tendenza negativa della redditività durante il periodo oggetto del riesame. Questa tendenza negativa è stata ancora più marcata per l'effetto congiunto della diminuzione della redditività e dell'aumento degli investimenti.

3.8. Flusso di cassa

(55) Il flusso di cassa generato dall'industria comunitaria rispetto alle vendite di urea ha seguito con poco distacco la tendenza della redditività.

3.9. Capacità di reperire capitali

(56) Le società che producono urea fanno parte di gruppi più grandi. Non sono state segnalate difficoltà.

3.10. Occupazione, produttività e salari

(57) L'occupazione è diminuita da 1638 unità occupate nel 1996 a 1469 unità occupate nel PI, con un calo del 10 %. Nel periodo oggetto del riesame, la produttività è aumentata costantemente. I salari, per contro, hanno mostrato una contrazione nel 1997, ma successivamente hanno seguito la tendenza della produttività.

3.11. Investimenti

(58) Tra il 1996 e il PI, l'industria comunitaria ha effettuato notevoli investimenti. In tale valutazione rientrano in parte anche gli investimenti fatti negli impianti di ammonio, considerati investimenti a monte. Gli investimenti sono stati prevalentemente investimenti diretti per impianti e macchinari utilizzati nei processi produttivi di urea e di ammonio.

4. Importazioni da altri paesi terzi

(59) Il volume delle importazioni di urea originarie di paesi terzi diversi dalla Russia, tra il 1996 e il PI, è aumentato di circa 665 kt, passando, secondo i dati Eurostat, da 1187 kt a 1852 kt.

(60) Tale incremento dovrebbe presumibilmente essere visto alla luce del divieto di importazione di urea imposto nell'aprile 1997 nella Repubblica popolare cinese, che ha spinto alcuni paesi a dirottare le proprie esportazioni verso altri paesi. Questo altri paesi terzi, tra il 1996 e il PI, hanno incrementato di 6 punti percentuali la propria quota di mercato nella Comunità. La media dei relativi prezzi CIF all'importazione, secondo dati Eurostat, si è ridotta sensibilmente tra il 1996 e il PI.

5. Conclusione

(61) Nel 1996, immediatamente dopo l'istituzione del dazio (1995), mentre si osservava un aumento del consumo sul mercato comunitario, la quota di mercato della Russia era già scesa al di sotto dell'1 %. Il prezzo medio di queste importazioni dichiarato in dogana era sceso, giungendo, nel PI, ad un livello inferiore a quello del prezzo minimo all'importazione di 115 ECU/t. Le importazioni originarie della Russia non sono riuscite a guadagnare quote di mercato, anche a causa della presenza sul mercato comunitario di altri paesi terzi i cui prezzi dal 1997 erano inferiori a quelli russi.

(62) Il previsto miglioramento della situazione dell'industria comunitaria non si è verificato, a causa, in linea di massima, di una sempre più forte presenza sul mercato di fornitori di altri paesi terzi. Mentre la produzione e il volume delle vendite sono aumentati, altri indicatori hanno subito un notevole peggioramento: il tasso di utilizzazione degli impianti, le quote di mercato, i prezzi, la redditività, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione. In particolare, la forte contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto un effetto negativo sulla redditività di questa industria. Questa situazione deve essere osservata tenendo in considerazione la maggiore presenza sul mercato comunitario di importazioni originarie di altri paesi terzi, che, dopo l'istituzione delle misure, hanno guadagnato notevoli quote di mercato. Occorre notare che, nell'ottobre 2000, è stata aperta un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea originarie diversi altri paesi terzi (Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Lituania, Libia, Polonia, Romania e Ucraina). L'industria comunitaria, quindi, è ancora in una situazione difficile.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL DUMPING

(63) A proposito del probabile effetto sull'industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, sono stati considerati i seguenti fattori, in linea con gli elementi sintetizzati ai considerando 37 e 38.

(64) Vi sono chiari segnali del fatto che le importazioni originarie della Russia continueranno ad essere oggetto di dumping. È inoltre probabile che il volume delle importazioni aumenti sensibilmente, dal momento che i produttori esportatori russi dispongono di una notevole capacità produttiva inutilizzata e hanno quindi la potenzialità di incrementare la propria produzione e il volume delle esportazioni. Inoltre, nel futuro prossimo, il consumo interno russo resterà probabilmente a livelli relativamente bassi.

(65) Se si considerano i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori russi sui mercati di paesi terzi, cioè di Brasile, Turchia e Messico, è probabile che i produttori esportatori russi adotteranno nella Comunità una politica dei prezzi aggressiva al fine di riguadagnare le quote di mercato perse. In effetti, come rilevato in precedenti procedimenti relativi a fertilizzanti, anche piccoli volumi a prezzo basso possono avere significativi effetti in termini di distorsione e di pregiudizio su questo mercato.

(66) L'industria comunitaria si trova ancora in una situazione difficile, in particolare dal punto di vista della redditività, situazione notevolmente migliorata dopo l'istituzione delle misure in oggetto, ma poi deterioratasi nuovamente. I volumi e i prezzi che con ogni probabilità caratterizzerebbero le importazioni russe in caso di abolizione delle misure, costituirebbero una nuova minaccia per l'industria comunitaria, la cui situazione è già precaria. Il loro impatto su questa industria sarebbe quasi certamente grave.

(67) Su queste premesse, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure, vi è il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni di urea originarie della Russia.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

(68) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping attualmente in vigore possa essere contraria all'interesse globale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità è stato basato su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte: cioè dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame. Onde valutare la probabile incidenza del mantenimento o meno delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate.

(69) Occorre ricordare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Va inoltre rilevato che la presente inchiesta costituisce un riesame e quindi analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. Il presente riesame ha dunque preso in considerazione ogni conseguenza indebitamente negativa subita dalle parti interessate durante il periodo successivo all'istituzione delle misure.

(70) La Commissione ha inviato questionari a 44 importatori, ad un'associazione di importatori, a cinque associazioni di utilizzatori e ad un utilizzatore del prodotto in esame e ha ricevuto risposte da parte di un importatore, un utilizzatore, un'associazione di utilizzatori e dall'associazione di importatori.

(71) Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping, alla situazione dell'industria comunitaria e al rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistessero ragioni valide per concludere che in questo caso particolare il mantenimento delle misure non è nell'interesse della Comunità.

2. Industria comunitaria

(72) Si ritiene che, se non venissero mantenute le misure antidumping istituite nella precedente inchiesta, si assisterebbe probabilmente alla reiterazione del dumping pregiudizievole e all'ulteriore deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, già aggravatasi nel periodo oggetto del riesame.

(73) L'industria comunitaria ha dato prova di essere un'industria strutturalmente vitale, capace di adeguarsi al mutare delle condizioni del mercato. Ciò è dimostrato prevalentemente dai profitti ottenuti da questa industria fino al 1997 e dagli investimenti da essa effettuati in capacità produttiva di massimo livello tecnologico. Il successo di questo impegno dipende in gran parte dall'esistenza sul mercato comunitario di una concorrenza leale. A tale riguardo, occorre sottolineare che, nell'ottobre 2000, è stata aperta un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea originarie della Bielorussia, della Bulgaria, della Croazia, dell'Egitto, dell'Estonia, della Lituania, della Libia, della Polonia, della Romania e dell'Ucraina. Va aggiunto che il deterioramento in termini di occupazione, redditività e prezzi di vendita è stato tale che recentemente l'industria comunitaria ha chiuso una notevole parte della propria capacità produttiva di fertilizzanti azotati.

3. Importatori

(74) Dei 44 importatori che hanno ricevuto i questionari, solo uno ha risposto. Questi ha affermato di essere in linea di principio contrario al mantenimento delle misure. Si è concluso tuttavia che, data l'importanza trascurabile dell'urea per la sua attività, questo importatore non subirebbe conseguenze serie dal mantenimento delle misure.

(75) In considerazione del basso livello di cooperazione, del fatto che gli importatori trattano generalmente un'ampia gamma di fertilizzanti, di cui l'urea è solo uno, e del fatto che esistono numerose altre fonti di approvvigionamento di urea attualmente non soggette a misure antidumping, si è concluso che l'eventuale incidenza negativa che il mantenimento delle misure potrebbe avere sugli importatori non sarebbe una ragione valida contro tale mantenimento.

4. Utilizzatori

(76) Gli utilizzatori del prodotto in esame sono prevalentemente agricoltori e società che producono colle e plastica. La Commissione ha inviato questionari a diverse associazioni di utilizzatori a livello nazionale e europeo. Hanno risposto al questionario un'associazione di utilizzatori, che rappresenta 11 cooperative agricole, e un utilizzatore. Entrambi, in linea di principio, si sono espressi contro il mantenimento delle misure. Tuttavia, di questi, nessuno ha utilizzato urea originaria della Russia durante il periodo dell'inchiesta. Nel periodo oggetto del riesame, i membri dell'associazione di utilizzatori hanno acquistato minime quantità di urea originarie di altre fonti. Il singolo utilizzatore non ha avuto problemi ad approvvigionarsi di urea da altri paesi terzi nel periodo in cui sono state in vigore le misure.

(77) Va notato che, come stabilito in precedenti inchieste, i fertilizzanti rappresentano solo una piccola parte dei costi di produzione complessiva degli agricoltori. Per questo motivo e in considerazione del basso livello di collaborazione, si è concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto una notevole incidenza negativa sugli utilizzatori di urea. A tale riguardo occorre notare che nessuno degli utilizzatori ha segnalato un aumento generale del prezzo dell'urea e/o una diminuzione della propria redditività da quando sono state istituite le misure attualmente in vigore. Per questo motivo e in considerazione del basso livello di collaborazione, si è concluso che l'eventuale incidenza negativa che il mantenimento delle misure potrebbe avere sugli utilizzatori non sarebbe una ragione valida contro tale mantenimento.

5. Conclusione

(78) In considerazione di quanto sopra, si è concluso che, in relazione all'interesse della Comunità, non esistono ragioni valide contro il mantenimento delle misure.

H. MISURE ANTIDUMPING

(79) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento del dazio antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di urea originarie della Russia. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare le proprie osservazioni sui fatti comunicati. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le precedenti conclusioni.

(80) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di urea originarie della Russia devono essere lasciate in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di urea originaria della Russia classificata nei codici NC 3102 10 10 e 3102 10 90.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo è pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 115 EUR per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, ogniqualvolta quest'ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all'importazione.

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ridotto proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(11), il prezzo all'importazione minimo di cui sopra è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile. Il dazio dovuto corrisponde allora alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo ridotto e il prezzo franco frontiera comunitaria ridotto, prima dello sdoganamento.

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Ringholm

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

(2) GU L 121 del 9.5.1987, pag. 11.

(3) GU L 317 del 7.11.1987, pag. 1.

(4) GU L 52 del 24.2.1989, pag. 37.

(5) GU C 87 del 27.3.1993, pag. 7.

(6) GU L 49 del 4.3.1995, pag. 1.

(7) GU C 301 del 21.10.2000, pag. 2.

(8) GU C 252 del 3.9.1999, pag. 2.

(9) GU C 62 del 4.3.2000, pag. 19.

(10) GU C 62 del 4.3.2000, pag. 19.

(11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2787/2000 (GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1).

Top