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Document 32001R0469

    Regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore

    GU L 67 del 9.3.2001, p. 37–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/03/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/469/oj

    32001R0469

    Regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore

    Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2001 pag. 0037 - 0049


    Regolamento (CE) n. 469/2001 del Consiglio

    del 6 marzo 2001

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare gli articoli 9 e 11,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO

    1. Precedenti inchieste relative a Singapore

    (1) Con regolamento (CEE) n. 1103/93(2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea classificabili al codice NC ex84238150.

    (2) Nell'ottobre 1993, con regolamento (CEE) n. 2887/93(3), il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea. Nel 1995 le misure applicabili nei confronti dei produttori esportatori di Singapore sono state modificate dal regolamento (CE) n. 2937/95(4). Ciò ha determinato un aumento nel livello dei dazi, essendo stato accertato che i produttori esportatori di Singapore assorbivano i dazi applicati.

    2. Recenti inchieste relative al prodotto in esame

    (3) Nell'aprile 1993, con regolamento (CEE) n. 993/93(5) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie del Giappone. Tali misure sono inoltre oggetto di un riesame avviato nell'aprile 1998(6).

    (4) Il 16 settembre 1999 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(7), in cui annunciava l'avvio di un procedimento antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 (il "regolamento di base") riguardante l'importazione nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan. Tale inchiesta si è conclusa nel novembre 2000 con il regolamento (CE) n. 2605/2000(8), che ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di tali paesi.

    3. Domanda di riesame

    (5) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping riguardanti le importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea(9), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame (riguardante esclusivamente Singapore) delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    La domanda è stata presentata per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva del prodotto in esame costituisce una quota maggioritaria della produzione comunitaria.

    (6) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'avvio di un riesame, la Commissione ha avviato un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base(10). L'apertura del riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poggia sulla dichiarazione, contenuta nella richiesta, in base alla quale i margini di dumping avevano registrato un forte incremento nel periodo successivo all'inchiesta precedente. Di conseguenza, lo scadere di tali misure avrebbe determinato un aumento del dumping e dei relativi effetti pregiudizievoli.

    4. Inchiesta

    (7) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari che hanno sostenuto la domanda di riesame, i produttori esportatori, gli importatori ed un'associazione che rappresenta gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini indicati nell'avviso di apertura del riesame.

    (8) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate ed ha ricevuto risposta da due produttori comunitari e da un produttore esportatore di Singapore. La Commissione ha inoltre inviato un questionario agli importatori e ad Eurocommerce, un'associazione che rappresenta diversi piccoli utilizzatori della Comunità. Non è pervenuta alcuna risposta ufficiale dagli importatori, dai singoli utilizzatori o dall'associazione di utilizzatori.

    (9) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse della Comunità. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti società:

    Produttore esportatore:

    - Teraoka Weigh System PTE Ltd, Singapore.

    Produttori comunitari:

    - Bizerba GmbH & Co. KG, Balingen, Germania

    - GEC Avery Ltd, (una consociata della General Electric Company, plc), Birmingham, Regno Unito.

    (10) L'inchiesta relativa al persistere e alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 1997 e il 30 settembre 1998 (in seguito denominato il "periodo dell'inchiesta"). L'esame del persistere e della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta (in seguito denominato il "periodo in esame").

    (11) Il presente riesame ha superato il termine di 12 mesi entro il quale avrebbe dovuto di norma essere concluso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, a causa della complessità dell'inchiesta e in particolare del cosiddetto "effetto euro" (vedi considerando 39) sull'inchiesta.

    (12) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni sulle informazioni divulgate. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni.

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Il prodotto in esame

    (13) Il prodotto in esame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia le bilance elettroniche per il commercio, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare, eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni, di cui al codice NC ex84238150. Nell'ambito delle bilance elettroniche si evidenziano diversi tipi o livelli di prestazioni e di tecnologia. A tal riguardo, l'industria distingue la produzione di bilance in tre segmenti: gamma inferiore, intermedia e superiore. Si va da bilance "stand-alone", senza stampante incorporata, ai modelli più sofisticati con chiave di programmazione e la possibilità di integrazione in un sistema informatizzato di controllo e gestione.

    (14) Sebbene le possibilità di impiego delle bilance elettroniche possano variare, non si rilevano differenze significative tra i diversi tipi in termini di caratteristiche fisiche e tecniche essenziali. Dall'inchiesta è emerso inoltre che non è possibile tracciare linee di demarcazione nette fra i tre segmenti, poiché i modelli di segmenti vicini sono spesso intercambiabili. In conformità dei risultati dell'inchiesta precedente, le bilance devono essere quindi considerate un prodotto unico ai fini della presente inchiesta.

    2. Prodotto simile

    (15) L'inchiesta ha stabilito che i diversi modelli di bilance elettroniche prodotti e venduti a Singapore presentano, nonostante alcune differenze in termini di dimensioni, durata utile, voltaggio o design, le stesse caratteristiche tecniche e fisiche essenziali di quelli esportati da Singapore nella Comunità e devono, quindi, essere considerati prodotti simili.

    Analogamente, a parte alcune differenze tecniche secondarie, le bilance elettroniche prodotte nella Comunità sono essenzialmente simili sotto tutti gli aspetti a quelle esportate da Singapore nella Comunità.

    C. DUMPING E PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL DUMPING

    1. Osservazioni preliminari

    (16) Come si è detto, la presente inchiesta riunisce un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3. Quest'ultimo è stato avviato per esaminare le informazioni riguardanti un presunto aumento delle pratiche pregiudizievoli di dumping. La Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, poiché i volumi venduti nel mercato comunitario dai produttori esportatori erano modesti e non vi erano prove sufficienti per dimostrare un cambiamento duraturo della situazione. Le conclusioni della Commissione si basano pertanto su quelle formulate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, relative alla probabilità del persistere o della reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping in caso di abolizione delle misure esistenti.

    (17) Secondo Eurostat, durante il periodo dell'inchiesta sono state importate nella Comunità da Singapore circa 449 bilance elettroniche, rispetto alle 4500 unità importate nel periodo dell'inchiesta precedente, che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del riesame.

    (18) L'unico produttore di Singapore che ha collaborato all'inchiesta, ossia la Teraoka Weigh System PTE Ltd, ha dichiarato di aver esportato nella Comunità 315 unità. I riferimenti ai dati Eurostat indicano che tale volume rappresenta il 70 % delle esportazioni nella Comunità, il che equivale ad una forte mancanza di collaborazione.

    2. Probabile persistere o reiterazione del dumping

    (19) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, questo tipo di riesame viene avviato per determinare se la scadenza delle misure possa favorire il persistere o la reiterazione delle pratiche pregiudizievoli di dumping.

    Probabile persistere del dumping

    (20) Nell'esaminare se l'abolizione delle misure possa favorire il persistere del dumping, occorre verificare l'effettiva esistenza del dumping e le probabilità di un persistere dello stesso. A tal riguardo, valgono le conclusioni di cui alla revisione per la determinazione del dumping previste dall'articolo 11, paragrafo 3.

    Probabilità di reiterazione del dumping

    (21) Dal momento che le conclusioni sul probabile persistere del dumping non consentono, di per sé, di decidere se mantenere o abolire le misure, essendo esse basate su un esiguo volume di esportazioni nella Comunità di un modello destinato ad essere gradualmente eliminato, è stata anche affrontata la questione della probabilità di reiterazione del dumping in caso di abolizione delle misure. A tal riguardo, in base ad alcuni indicatori la ripresa di tali importazioni nella Comunità in grandi quantità appare probabile. L'aumento delle vendite si manifesterebbe prevedibilmente in due forme: mediante il trasferimento della capacità produttiva (che presenta una relativa mobilità) dalle unità nei mercati dei paesi terzi collegate ai produttori esportatori di Singapore a Singapore e mediante il trasferimento di alcune delle vendite dai numerosi altri mercati dei paesi terzi al mercato comunitario al fine di sfruttare i prezzi leggermente più elevati di quest'ultimo. Inoltre, l'attuale presenza di dazi nei confronti del Giappone rafforza tale ipotesi.

    (22) Il produttore esportatore ha dichiarato che il trasferimento della produzione a Singapore, in vista di una aumento delle vendite nel mercato comunitario, risultava improbabile, soprattutto per quanto riguarda la produzione delle unità situate nella Comunità. Tuttavia, dal momento che tali unità non hanno collaborato all'inchiesta, non è stato possibile valutare tali affermazioni. In ogni caso, la storia del prodotto in questione dimostra che la relativa produzione è estremamente mobile e che si presta ad essere trasferita in tempi relativamente brevi in risposta ad eventi quali ad esempio l'istituzione di dazi antidumping. Le unità presenti nella Comunità sono state create ad esempio in seguito all'istituzione di tali dazi.

    (23) Per quanto riguarda il prezzo delle importazioni nella Comunità del prodotto simile applicato in caso di ripresa delle stesse, esistono fondati motivi per ritenere che tale prezzo si collocherebbe a livelli di dumping, soprattutto se si considera che un volume notevole di esportazioni da Singapore verso altri mercati dei paesi terzi, che non sono soggetti ad alcuna misura (come ad esempio gli Stati Uniti, il Canada, la Malesia, l'Indonesia, la Repubblica di Corea, Israele e la Tailandia) presenta prezzi di dumping. Se tali prezzi venissero applicati anche alle vendite destinate al mercato comunitario, si assisterebbe ad una pratica di dumping. Ciò avverrebbe anche se i prezzi applicati fossero leggermente superiori per riflettere la lieve differenza di prezzo, rispetto agli altri paesi terzi, che si registra attualmente in gran parte del mercato comunitario. Inoltre, nulla lascia intendere che il livello relativamente elevato dei prezzi a Singapore subisca delle variazioni nel breve termine. Pertanto, è ragionevole presupporre che, alla luce delle precedenti pratiche di dumping riguardanti tale prodotto, l'eventuale consistente ripresa delle esportazioni verso la Comunità avverrebbe a prezzi inferiori rispetto a quelli applicati a Singapore.

    (24) Il produttore esportatore ha affermato che non esisteva alcuna prova che potesse dimostrare che le vendite effettuate nei suddetti paesi terzi dal produttore esportatore avvenissero in regime di dumping e a tal riguardo ha presentato dei calcoli relativi alle esportazioni di un modello ed ai margini di profitto della vendita dello stesso nella Comunità. Tuttavia, ciò non ha dimostrato l'esistenza, o meno, della pratica di dumping su tali vendite. Ciò è dovuto non ultimo al fatto che le informazioni riguardavano solamente un modello e che i profitti sulle vendite effettuate nella Comunità sono irrilevanti. Le osservazioni della Commissione sul dumping nei suddetti paesi terzi si basano infatti sulle informazioni fornite dal produttore esportatore relativamente a tutte le vendite da esso realizzate nei paesi terzi. Il risultante dumping presenta caratteristiche diverse, con prezzi all'esportazione generalmente molto più bassi di quelli applicati a Singapore.

    Determinazione del dumping ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3

    (25) Conformemente alla dichiarazione formulata nella richiesta di riesame in base alla quale i margini di dumping aumenterebbero in seguito all'abolizione dei dazi, nell'inchiesta è stato previsto anche un riesame del dumping relativamente al periodo dell'inchiesta. In tale contesto, solamente un produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta. Durante l'inchiesta, quest'ultimo ha dichiarato che non praticava più il dumping sulle vendite destinate alla Comunità e che di conseguenza le misure applicate nei confronti delle sue esportazioni dovrebbero essere abolite.

    (26) Per quanto riguarda la dichiarazione del produttore esportatore in base alla quale, essendo venuto a mancare il dumping, si sarebbe dovuto procedere all'abolizione dei dazi, si è tenuto conto del fatto che le misure erano in vigore durante il periodo dell'inchiesta e che, di conseguenza, i calcoli sul dumping potevano essere influenzati dall'esistenza di tali misure, in particolare per quanto riguarda il volume ed i prezzi di tali importazioni nella Comunità. Nel corso del periodo fissato per l'inchiesta il produttore esportatore ha esportato 315 unità. Tale volume è di gran lunga inferiore a quello esportato nel corso del periodo dell'inchiesta che ha portato alle attuali misure. Di per sé, tale livello non è stato tuttavia considerato insufficiente per il ricalcolo di un nuovo margine di dumping. Gran parte delle importazioni era destinata ad un importatore dei Paesi Bassi il quale, pur non avendo collaborato alla presente inchiesta, aveva dei rapporti con il produttore esportatore che andavano al di là della semplice relazione acquirente-venditore. La mancanza di cooperazione da parte di tale importatore non ha consentito di eseguire un'adeguata analisi per stabilire se tale rapporto possa aver influenzato i prezzi delle esportazioni in questione.

    (27) Inoltre, il produttore esportatore ha dichiarato l'esistenza di una parte collegata nella Comunità la cui collaborazione all'inchiesta si è limitata all'invio di alcune informazioni di tipo generale sulle proprie attività. Pertanto, non è stato possibile stabilire con certezza se tale impresa sia direttamente o indirettamente coinvolta nella vendita del prodotto in esame nella Comunità.

    (28) Oltre a ciò, il produttore esportatore si è difeso dall'accusa di dumping paragonando i prezzi di esportazione di un modello venduto nella Comunità con quelli di una versione più recente dello stesso modello venduto a Singapore ed aumentando questi ultimi di oltre il 20 % per tener conto dei costi di produzione presumibilmente più alti del modello venduto a Singapore.

    (29) In ogni caso, il produttore esportatore non ha fornito alcuna prova a dimostrazione del fatto che tali differenze abbiano influito sui prezzi applicati sul mercato di Singapore. Ad esempio, non è stata presentata alcuna prova riguardo ai prezzi dei modelli vecchi e nuovi quando questi ultimi sono stati introdotti sul mercato. Sono state analizzate le vendite ai paesi terzi, esclusa la Comunità europea, per verificare se potessero fornire la base per un eventuale adeguamento. Dall'analisi è emerso che quando i due modelli venivano venduti sullo stesso mercato, l'andamento dei prezzi non era tale da poter confermare con chiarezza la dichiarazione del produttore esportatore. In alcuni paesi i prezzi di entrambi i modelli erano più o meno uguali. In altri paesi la versione più "vecchia" era più costosa mentre in altri paesi il prezzo più alto veniva applicato alla versione più recente. Dal confronto dei prezzi di vendita dei due modelli nei mercati dei paesi terzi è emerso che il prezzo della versione più recente era superiore in media del 6 %.

    (30) Alla luce di tali circostanze, è stato osservato che il dumping avrebbe cessato di esistere soltanto mediante la concessione del richiesto adeguamento delle caratteristiche fisiche. In caso contrario, o qualora l'adeguamento concesso si fosse limitato alla differenza tra i prezzi di vendita sui mercati terzi dei due modelli in questione, sarebbe rimasto un notevole margine di dumping.

    (31) Di conseguenza, considerando il volume relativamente esiguo di importazioni di uno dei due modelli (che è in corso di graduale ritiro dal mercato e per il quale non esiste un modello equivalente in vendita a Singapore) e la mancata partecipazione all'inchiesta delle parti collegate o associate nella Comunità (mediante un rapporto che vada perlomeno al di là del normale rapporto acquirente-venditore) si giunge alla conclusione che non è possibile stabilire un margine di dumping affidabile e duraturo per il periodo dell'inchiesta.

    (32) Per lo stesso motivo, è respinta la richiesta di un aumento dei dazi. Questi ultimi possono essere rivisti verso l'alto o verso il basso sulla base delle conclusioni riguardanti il periodo dell'inchiesta, a condizione che esse possano essere considerate attendibili e durature. A tal riguardo, non vi era alcuna prova attendibile che potesse giustificare un aumento dei dazi. Apparentemente, l'esistenza delle misure contribuiva infatti ad evitare che ingenti quantità di prodotti venissero venduti in regime di dumping.

    (33) Per i produttori esportatori con sede a Singapore che non hanno collaborato all'inchiesta, il dumping è stato valutato sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. A tal riguardo, è opportuno ritenere che i dati più attendibili siano quelli stabiliti nel corso dell'inchiesta precedente. Pertanto, è stato determinato un margine di dumping residuo mantenendo il precedente margine di dumping residuo del 31,0 %, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria.

    Conclusioni

    (34) La revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, indica che l'abolizione dei dazi determinerebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del dumping. Non si è potuto procedere alla revisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in quanto tale revisione è giustificata soltanto laddove venga riscontrato un cambiamento duraturo delle circostanze.

    D. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DELLE BILANCE ELETTRONICHE

    1. Struttura dell'industria comunitaria

    (35) Successivamente all'istituzione, nel 1993, delle attuali misure antidumping sulle importazioni di bilance elettroniche da Singapore, l'industria comunitaria ha attraversato una fase di ristrutturazione e concentrazione per restare competitiva. Soltanto cinque delle nove società che avevano collaborato all'inchiesta precedente sono rimaste operative nel periodo dell'inchiesta. Come accennato al considerando 8, due di esse hanno collaborato alla presente inchiesta, nel corso della quale è emerso chiaramente che altri produttori comunitari hanno subito una ristrutturazione analoga.

    (36) I produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano il 39 %, ossia una quota maggioritaria, della produzione complessiva della Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Essi vengono denominati in prosieguo "industria comunitaria". Inoltre, due grandi società hanno appoggiato la richiesta di riesame, ma non hanno collaborato pienamente all'inchiesta. La rappresentatività della produzione comunitaria che ha sostenuto la denuncia superava dunque di gran lunga il 50 %.

    (37) Va sottolineato che, ai fini del suddetto calcolo della rappresentatività della produzione comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento di base, le società operanti nella Comunità e legate ai produttori esportatori dei paesi per i quali sono state riscontrate pratiche di dumping sono state escluse dalla definizione di produzione comunitaria complessiva.

    2. Consumo di bilance elettroniche nel mercato comunitario

    (38) Il consumo nella Comunità è stato calcolato utilizzando dati sulle vendite forniti dall'industria comunitaria e verificati, cifre contenute nella domanda di riesame (per le vendite dei produttori comunitari che non hanno collaborato) e, infine, cifre relative ai volumi delle importazioni forniti da Eurostat. Durante il periodo in esame si è registrato il consumo seguente:

    Consumo di bilance elettroniche nella Comunità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (39) L'aumento del consumo registrato nel 1997 e durante il periodo dell'inchiesta è dovuto essenzialmente ad un aumento eccezionale della domanda da parte dei rivenditori in seguito all'introduzione dell'euro ("effetto euro"). Dal 1997 i rivenditori si sono visti costretti, in maniera crescente, a sostituire le vecchie bilance elettroniche con nuovi modelli compatibili con l'euro. Ciò ha innescato un aumento della domanda di bilance elettroniche nella Comunità con il conseguente incremento nel volume delle vendite. Il miglioramento della situazione sarà di breve durata e i prezzi e i volumi delle vendite torneranno con ogni probabilità a livelli normali entro il 2000 per poi scendere ben al di sotto di questi ultimi a partire dal 2001 e ritornare ai livelli consuetudinari entro il 2004.

    (40) I rappresentanti legali dei produttori esportatori di Singapore hanno fornito una cifra diversa sui consumi. Tale cifra è il risultato di un'estrapolazione basata sui dati del 1996 relativi ad uno Stato membro. La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni ricavate dalle anzidette fonti sono più precise, complete ed aggiornate.

    3. Importazioni interessate

    Volume delle importazioni

    (41) Sulla base delle informazioni fornite da Eurostat (utilizzando il codice Taric dedicato 8423815010), le importazioni di bilance elettroniche da Singapore nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento:

    Volume delle importazioni

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (42) Il calo nel volume delle importazioni registrato nel 1996 è in gran parte riconducibile all'aumento dell'aliquota di dazio applicabile alla Teraoka Weigh System PTE Ltd verificatosi in seguito all'inchiesta di riesame antiassorbimento che ha portato all'adozione del regolamento (CE) n. 2937/95.

    (43) Le vendite nel mercato comunitario effettuate durante il periodo dell'inchiesta dal produttore esportatore che ha collaborato riguardavano soltanto un modello (il modello A). Nel corso del periodo in esame tali importazioni hanno registrato dei volumi estremamente esigui quantificabili come segue:

    Volume delle importazioni

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (44) La Teraoka Weigh System PTE Ltd ha affermato che l'esigua quota di mercato delle importazioni da Singapore equivaleva al livello minimo. Tuttavia, va ricordato che le disposizioni sul livello minimo contenute nel regolamento di base riguardano solamente i procedimenti relativi a nuovi casi ai sensi dell'articolo 5 piuttosto che i riesami delle misure esistenti conformemente all'articolo 11. Inoltre, è probabile che l'esistenza delle misure contribuisca a ridurre i volumi delle importazioni da tale paese.

    Politica dei prezzi dei produttori esportatori

    (45) Data la notevole mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha dovuto valutare quali fossero le informazioni disponibili per analizzare la politica dei prezzi dei produttori esportatori. A tal riguardo non si è ritenuto opportuno utilizzare le informazioni Eurostat in quanto esse non contenevano alcuna indicazione in merito ai modelli in questione. Pertanto, si è ritenuto più indicato utilizzare le informazioni fornite dall'unico produttore esportatore che ha fornito i dati sulle vendite nel mercato comunitario. È stato eseguito un confronto tra i prezzi dei modelli rappresentativi commercializzati dall'industria comunitaria e del modello paragonabile del produttore esportatore che ha collaborato. Il confronto è stato eseguito sulla base delle vendite effettuate durante il periodo dell'inchiesta, esclusi i dazi antidumping e allo stesso livello commerciale (prezzi applicati ai dettaglianti/importatori). Non è stato necessario operare un adeguamento per la differenza a livello di qualità in quanto i modelli utilizzati erano identici dal punto di vista della percezione dell'acquirente ed erano direttamente e interamente confrontabili. Sebbene si sia ritenuto che tali modelli fornissero un giusto confronto, lo scarso valore delle esportazioni da parte del produttore esportatore in questione ha inevitabilmente reso difficile, se non addirittura impossibile, la formulazione di conclusioni chiare. Sulla base del limitato numero di transazioni disponibili, è stata individuata una notevole sottoquotazione dei prezzi nelle relative importazioni oggetto di dumping.

    (46) È opportuno ricordare in tale contesto che il produttore esportatore che ha collaborato ha fornito informazioni fuorvianti sullo stato del principale importatore coinvolto nel suddetto calcolo. Inizialmente i servizi della Commissione erano stati informati che l'importatore non era collegato all'esportatore di Singapore. Successivamente, i due sono stati tuttavia descritti come soggetti "appartenenti al gruppo Teraoka". Sebbene l'importatore non abbia collaborato all'inchiesta e non sia stato possibile stabilire in maniera definitiva il suo rapporto con il produttore esportatore, la Commissione ha ritenuto che i prezzi di acquisto all'importazione non fossero influenzati dall'eventuale rapporto e li ha utilizzati come la migliore fonte di informazione disponibile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base (cfr. il considerando 45).

    4. Situazione dell'industria comunitaria

    (47) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria ha compreso una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria. Tuttavia, alcuni fattori non sono illustrati in dettaglio in prosieguo in quanto non presentavano alcuna pertinenza con la situazione dell'industria comunitaria nell'ambito della presente inchiesta. Va sottolineato infine che nessuno di tali fattori costituisce necessariamente una base di giudizio determinante.

    Produzione, utilizzo degli impianti e scorte

    (48) Tra il 1994 ed il 1996 la produzione di tutti i tipi di bilance elettroniche è diminuita. Successivamente, essa è aumentata in linea per l'"effetto euro", come illustrato al considerando 39. Il tasso di utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria è aumentato del 13 % nel periodo in esame.

    Produzione e capacità dell'industria comunitaria

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Si è ritenuto che il livello delle scorte non potesse avere un'incidenza significativa sulla situazione dell'industria comunitaria, poiché essa utilizza un sistema di produzione su ordinazione grazie al quale non sussistono praticamente scorte.

    Volume delle vendite

    (49) Il volume delle vendite unitarie di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 ed il 1996. Successivamente, esso è cresciuto per l'"effetto euro", come illustrato al considerando 39.

    Volume delle vendite in termini di unità

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Fatturato

    (50) Il fatturato di tutti i tipi di bilance elettroniche dell'industria comunitaria nel mercato comunitario è diminuito tra il 1994 ed il 1997. Successivamente, esso è aumentato per l'"effetto euro", come illustrato al considerando 39.

    Fatturato in ECU

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Quota di mercato e crescita

    (51) Tra il 1994 e la fine del periodo dell'inchiesta la quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita del 3 %. L'industria comunitaria non ha potuto pertanto trarre pienamente vantaggio dalla crescita del mercato.

    Andamento dei prezzi

    (52) Sono stati esaminati i prezzi delle bilance elettroniche nella Comunità sulla base dei prezzi di vendita di tutti i modelli venduti dall'industria comunitaria. La media ponderata dei prezzi delle vendite ad acquirenti non collegati durante il periodo dell'esame hanno registrato il seguente andamento:

    Andamento dei prezzi delle bilance elettroniche

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi di vendita di tutti i modelli sono diminuiti del 13 %. Questa riduzione globale del prezzo medio è stata riscontrata per tutti i modelli di bilance elettroniche.

    Redditività

    (53) Complessivamente, il rendimento delle vendite di tutti i tipi di bilance elettroniche è passato da livelli modesti nel 1994 ad oltre il 10 % nel periodo dell'inchiesta. All'inizio del periodo in esame, il rendimento delle vendite era nettamente inferiore al tasso ritenuto necessario per garantire la redditività dell'industria. I miglioramenti riscontrati nel 1997 e nel periodo dell'inchiesta sono imputabili al sopracitato "effetto euro", che ha gonfiato temporaneamente le vendite e, in misura minore, agli effetti della vasta ristrutturazione dell'industria, come indicato al considerando 35. Inoltre, anche la presenza dei dazi antidumping avrà un effetto positivo.

    Altri fattori attinenti ai risultati

    (54) Non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata del flusso di cassa, della capacità di ottenere capitali (o investimenti) e dell'utile sul capitale investito, poiché una siffatta analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme. Poiché le altre attività commerciali delle società in questione rappresentano più del 50 % del loro fatturato totale, un'analisi globale non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

    In considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

    Produttività, occupazione e salari

    (55) La tabella che segue indica che nel periodo in esame l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 32 %.

    Produttività per dipendente

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (56) La produttività per dipendente è aumentata del 50 % nel periodo in esame.

    (57) Data l'importanza delle altre attività commerciali rispetto all'insieme della loro attività, non è stata effettuata alcuna analisi dettagliata dei salari. Tale analisi si riferirebbe alla situazione di una società nel suo insieme e non sarebbe necessariamente rappresentativa del prodotto in esame.

    Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

    (58) L'industria comunitaria ha realizzato un vasto programma di ristrutturazione, migliorando le sue tecniche di produzione e di distribuzione al fine di trarre vantaggio dalle misure esistenti. Essa ha continuato tuttavia a subire pressioni sui prezzi, che hanno ridotto i suoi margini di profitto e hanno comportato una perdita della sua quota di mercato con conseguente calo dell'occupazione. La redditività è migliorata durante il periodo in esame ma, come indicato al considerando 39, il suo livello era appena sufficiente a garantire la vitalità dell'industria comunitaria. Tale risultato è imputabile essenzialmente all'impatto positivo dell'"effetto euro". Il livello degli utili dovrebbe tornare ai livelli registrati durante gran parte del periodo dell'esame.

    Si ritiene pertanto che l'industria comunitaria non si sia pienamente ripresa dalla situazione negativa registrata nel corso dell'inchiesta precedente.

    E. PROBABILE REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    1. Analisi della situazione dei produttori esportatori di Singapore

    (59) L'andamento delle importazioni da Singapore è descritto al considerando 41. L'applicazione di dazi antidumping più elevati effettuata in seguito all'inchiesta antiassorbimento nel dicembre 1995 influirà sul livello delle importazioni a partire da tale data.

    (60) Sebbene i volumi fossero inferiori rispetto al passato, i produttori esportatori di Singapore hanno continuato a vendere sul mercato comunitario. L'industria comunitaria ha affermato che essi hanno concentrato le proprie vendite sui mercati di determinati Stati membri limitandosi a vendere modelli specifici anziché l'intera gamma. La Commissione ha esaminato tale affermazione e, dalle cifre relative alle vendite presentate dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta, è emerso chiaramente che determinati modelli venivano effettivamente indirizzati verso taluni mercati, sui quali gli esportatori ritenevano di poter competere, ricorrendo essenzialmente a prezzi bassi, senza aver bisogno delle grandi reti di vendita e distribuzione di cui necessita l'industria comunitaria.

    Nella Comunità, il settore del commercio al dettaglio è dominato sempre di più dalle grandi catene di supermercati che negoziano contratti annuali di acquisto delle bilance elettroniche. Pertanto, il mercato delle bilance elettroniche è esposto a pressioni sui prezzi sotto forma di offerte a basso costo il cui obiettivo è alimentare la corsa al ribasso. La Commissione ritiene pertanto che le offerte a basso prezzo riguardanti le importazioni da Singapore possano facilmente determinare una reiterazione del pregiudizio se si acconsentisse alla cessazione delle vigenti misure antidumping.

    (61) Dalle precedenti inchieste antidumping riguardanti il prodotto in questione è emerso che la produzione è mobile. La Commissione ritiene che, allo scadere delle misure sulle importazioni del prodotto in questione, le esportazioni da Singapore raggiungerebbero rapidamente i precedenti livelli pregiudizievoli e verrebbero effettuate a prezzi di dumping, dato che la presente inchiesta ha rilevato il persistere del dumping. Ciò vale in particolare per il presente caso, dal momento che il principale produttore di Singapore è collegato al produttore del Giappone, ossia una paese per il quale è stato riscontrato il rischio di una reiterazione del dumping pregiudizievole.

    (62) Oltre alle suddette osservazioni relative ai movimenti di produzione, va aggiunto che le cifre fornite dal produttore esportatore che ha collaborato non fornivano informazioni chiare sull'utilizzo della capacità. Siamo stati informati che il tasso di utilizzo della capacità rappresentava il 63 % della produzione notificata e oltre il 100 % dei livelli di produzione raggiungibili durante il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, la Commissione ha concluso che, data la mobilità della produzione e la facilità con la quale possono essere creati nuovi impianti, la produzione e le esportazioni potevano essere rafforzati in caso di cessazione delle misure.

    (63) Il principale produttore esportatore ha affermato che gli impianti di produzione nella Comunità sono stati creati in questo periodo e che pertanto è improbabile che le esportazioni da Singapore verso la Comunità aumentino in caso di abrogazione delle misure. Tuttavia, tali unità di produzione non hanno collaborato all'inchiesta. La scarsa quantità di informazioni fornite dimostrava chiaramente che la gamma di prodotti fabbricati nella Comunità era estremamente esigua. Di conseguenza, i servizi della Commissione hanno concluso che, per offrire una gamma più completa, le importazioni sarebbero state attirate da Singapore. Infatti, in assenza di misure antidumping, vi era la possibilità che la produzione in Europa venisse trasferita nuovamente a Singapore.

    (64) Va inoltre sottolineato che il produttore esportatore in questione vende anche a bassi prezzi in altri mercati (Stati uniti, Canada, Israele, Repubblica di Corea, Indonesia e Malesia). I prezzi di vendita (dazi esclusi) relativi ad un volume totale di vendite di 665 unità destinate a tali paesi erano di circa il 9 % inferiori rispetto ai prezzi dello stesso modello venduto nel mercato comunitario. Ne consegue che, in assenza di misure antidumping, il mercato comunitario sarebbe estremamente appetibile per i produttori esportatori di Singapore.

    (65) Se le misure venissero abolite, tali prezzi rimarrebbero bassi e a livello di dumping. Inoltre, le importazioni eserciterebbero una certa pressione sul mercato comunitario a causa dei maggiori volumi che verrebbero probabilmente coinvolti in virtù dell'accresciuta appetibilità del mercato.

    2. Analisi della situazione dell'industria comunitaria

    (66) Durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha registrato un forte aumento del volume delle vendite dovuto all'"effetto euro", ma come accennato al considerando 39, si tratta di un fenomeno transitorio. Dal momento che l'abrogazione delle misure darebbe luogo probabilmente a importazioni a basso prezzo e in regime di dumping da Singapore, i prezzi e la quota di mercato dell'industria comunitaria dovrebbero subire un'ulteriore erosione.

    (67) Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta i prezzi delle vendite hanno subito in media un calo del 13,3 %; tale tendenza dovrebbe continuare, dato che l'industria comunitaria cercherà di mantenere la sua quota di mercato.

    3. Conclusioni sulla reiterazione del pregiudizio

    (68) Alla luce delle risultanze di cui ai considerando da 59 a 67, si conclude che la scadenza delle misure sulle importazioni del prodotto in questione comporterebbe con ogni probabilità la reiterazione del pregiudizio in base a quanto definito dai vari indicatori di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento di base. Per giungere a tale conclusione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che il mercato comunitario delle bilance elettroniche è esposto ad una pressione sui prezzi essendo dominato dai grandi utenti.

    (69) La Commissione ha tenuto conto della conclusione secondo la quale gli impianti di produzione possono essere trasferiti da un paese all'altro con una certa facilità, con conseguente aumento della capacità disponibile. I considerando da 59 a 65 spiegano perché il mercato comunitario continui ad essere più appetibile agli occhi dei produttori esportatori di Singapore di quanto lo siano altri mercati nei paesi terzi.

    (70) Di conseguenza, lo scadere delle misure determinerebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria, compromettendo a lungo termine la redditività della produzione comunitaria di bilance elettroniche.

    F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1. Osservazioni generali

    (71) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se la proroga dei dazi antidumping fosse contraria all'interesse complessivo della Comunità. Per determinare l'interesse della Comunità sono stati valutati tutti i vari interessi in gioco, ad esempio quelli dell'industria comunitaria, degli importatori, dei commercianti e degli utilizzatori del prodotto interessato. Per valutare la probabile incidenza della proroga delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le suddette parti interessate.

    (72) Va rammentato che, nel corso dell'inchiesta precedente, si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, l'attuale inchiesta consiste in un riesame, che analizza una situazione in cui sono in vigore misure antidumping. Di conseguenza, il periodo e la natura dell'attuale inchiesta hanno consentito di valutare qualsiasi incidenza negativa delle misure antidumping sulle parti interessate.

    (73) La Commissione ha inoltre esaminato gli effetti dei dazi antidumping applicabili alle bilance elettroniche importate da Singapore sugli interessi specifici dell'industria comunitaria e delle altre parti interessate, ivi compresi gli utilizzatori professionali finali.

    2. Interessi dell'industria comunitaria

    (74) Poiché l'industria comunitaria continua a registrare una situazione economica difficile, segnatamente in termini di scarsa redditività (all'inizio del periodo dell'esame e in una prospettiva di medio termine), occupazione e quota di mercato, la Commissione ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche pregiudizievoli di dumping, è probabile che la situazione dell'industria comunitaria peggiori. Considerato il livello delle perdite subite da alcuni produttori ai tempi dell'inchiesta precedente sulle bilance elettroniche provenienti da Singapore, si era previsto che determinati produttori comunitari avrebbero probabilmente interrotto la produzione del prodotto in questione e che i livelli di occupazione avrebbero registrato un calo. Sebbene le misure siano state mantenute nel 1993, l'occupazione ha effettivamente subito un calo, e le società comunitarie hanno mantenuto la loro presenza sul mercato solo grazie ad un processo di consolidamento basato su fusioni e acquisizioni.

    (75) Un ulteriore restringimento o peggioramento dell'industria comunitaria inciderebbe negativamente sull'occupazione e sugli investimenti nell'industria stessa, con effetti a valanga tanto sui fornitori dell'industria quanto sui settori produttivi collegati. Le tecnologie delle bilance elettroniche e di tutta un'altra serie di prodotti sono infatti collegate. Si tratta, per esempio, di altri tipi di bilance elettroniche (ad esempio le bilance industriali) e di apparecchi destinati al settore della vendita al dettaglio (quali le affettatrici). Qualsiasi perdita di know-how tecnologico nel settore delle bilance elettroniche comporterà una perdita globale di competitività nei settori collegati.

    (76) Inoltre, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria ha fatto tutto il possibile per far fronte alla concorrenza di Singapore e di altri paesi. Segue un elenco di alcune delle misure adottate:

    a) progressiva e maggiore concentrazione (meno società).

    b) chiusura delle capacità eccedentarie.

    c) maggior impiego di moderne tecniche di produzione (ad esempio, sistemi di produzione su ordinazione, crescente meccanizzazione e informatizzazione).

    d) miglioramento della produttività.

    e) riduzione dei costi attraverso il subappalto della fabbricazione di alcune componenti, e

    f) investimenti in nuove gamme di modelli.

    (77) I produttori comunitari si sono quindi dimostrati intenzionati e determinati a restare competitivi sul mercato comunitario e capaci di beneficiare della protezione offerta dalle misure antidumping contro pratiche commerciali sleali.

    3. Interessi delle altre parti

    (78) La Commissione ha chiesto la cooperazione di un organismo che rappresenta gli interessi dei punti di vendita al dettaglio, ivi compresi i grandi utilizzatori del prodotto in questione (i supermercati), al fine di verificare se alcuni di essi abbiano registrato un impatto significativo.

    (79) Il suddetto organismo ha informato la Commissione a livello informale che non vi era alcuna risposta da parte dei dettaglianti. Nessun'altra parte interessata si è manifestata. Questa mancanza di collaborazione è dovuta senza dubbio al fatto che le bilance elettroniche rappresentano solamente una percentuale minima dei costi complessivi degli utilizzatori. Si può quindi ritenere che, su un mercato estremamente competitivo, la proroga delle misure avrebbe effetti trascurabili.

    (80) La Commissione ha anche chiesto il parere degli importatori nella Comunità, ma nessuno di essi ha risposto al questionario. È evidente che l'abolizione delle misure permetterebbe agli importatori di abbassare i prezzi di vendita ed aumentare i margini. Tuttavia, alla luce delle suddette conclusioni sul dumping e sul pregiudizio, tale aumento della redditività sarebbe dovuto esclusivamente al persistere del dumping.

    4. Conclusione

    (81) Lo scarso livello di collaborazione da parte degli utilizzatori e degli importatori rende difficile trarre conclusioni sui probabili effetti dell'imposizione di misure antidumping in questi settori. Si è giunti tuttavia alla conclusione che l'incidenza sarà trascurabile, soprattutto nel settore delle vendite al dettaglio, nel quale la percentuale dei costi legati alle bilance elettroniche è estremamente esigua.

    (82) Va ricordato, tuttavia, che è probabile che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, che ha compiuto notevoli sforzi per rimanere competitiva, si ripeta. Per il momento l'industria comunitaria sta beneficiando dell'introduzione dell'euro. Tuttavia, se si lasceranno scadere le misure e con l'attenuarsi dell'"effetto euro", la sua situazione peggiorerà probabilmente in futuro, compromettendo così l'efficienza economica di tutto il settore.

    (83) Sulla base di quanto precede la Commissione ritiene che non vi siano motivi convincenti che si oppongano al mantenimento delle misure antidumping nell'interesse della Comunità.

    G. MISURE DEFINITIVE

    (84) Si rammenta che il presente riesame è stato avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 e dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base. Il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 è stato avviato per verificare se, conformemente alle dichiarazioni dell'industria comunitaria, fossero effettivamente cambiate le circostanze, cosicché la scadenza delle misure avrebbe comportato un'intensificazione del dumping. In questo procedimento, la Commissione ha deciso di non proseguire il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 per i motivi illustrati al considerando 16. Le conclusioni della Commissione si basano pertanto su quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 2, riguardanti il rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio in assenza di misure.

    (85)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (86) Per le ragioni esposte al considerando 11 in merito alla durata dell'inchiesta, si ritiene opportuno limitare a quattro anni la durata delle misure,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni), attualmente classificabili al codice NC ex84238150 (codice TARIC 8423 81 50 10), originarie di Singapore.

    2. L'aliquota del dazio, calcolata sulla base del prezzo netto, franco frontiera comunitaria del prodotto, al lordo del dazio, è pari a:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. Thalén

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 112 del 6.5.1993, pag. 20.

    (3) GU L 263 del 22.10.1993, pag. 1.

    (4) GU L 307 del 20.12.1995, pag. 30.

    (5) GU L 104 del 29.4.1993, pag. 4.

    (6) GU C 128 del 25.4.1998, pag. 11.

    (7) GU C 262 del 16.9.1999, pag. 8.

    (8) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

    (9) GU C 125 del 23.4.1998, pag. 3.

    (10) GU C 324 del 22.10.1998, pag. 4.

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