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Document 32001D0832
2001/832/EC: Commission Decision of 27 November 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/179/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to footwear (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3681)
2001/832/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3681]
2001/832/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3681]
GU L 310 del 28.11.2001, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 31999D0179 | 31/08/2003 |
2001/832/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3681]
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/2001 pag. 0030 - 0030
Decisione della Commissione del 27 novembre 2001 che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature [notificata con il numero C(2001) 3681] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2001/832/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano. (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione. (3) Con la decisione 1999/179/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature, che in conformità dell'articolo 3, scadono il 28 febbraio 2002. (4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione della decisione 1999/179/CE. (5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE va pertanto essere prorogato. (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 31 agosto 2003. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001. Per la Commissione Margot Wallström Membro della Commissione (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. (2) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 31.