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Document 32001D0832

2001/832/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3681]

GU L 310 del 28.11.2001, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/832/oj

32001D0832

2001/832/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3681]

Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/2001 pag. 0030 - 0030


Decisione della Commissione

del 27 novembre 2001

che proroga il periodo di validità della decisione 1999/179/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature

[notificata con il numero C(2001) 3681]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/832/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.

(3) Con la decisione 1999/179/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle calzature, che in conformità dell'articolo 3, scadono il 28 febbraio 2002.

(4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione della decisione 1999/179/CE.

(5) Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE va pertanto essere prorogato.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il periodo di validità stabilito all'articolo 3 della decisione 1999/179/CE della definizione del gruppo di prodotti contrassegnato dal numero di codice 017 e dei relativi criteri ecologici specifici è prorogato fino al 31 agosto 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(2) GU L 57 del 5.3.1999, pag. 31.

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