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Document 32001D0659

    2001/659/CE: Decisione della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di pollame dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2469]

    GU L 232 del 30.8.2001, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; abrog. impl. da 32006D0696

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/659/oj

    32001D0659

    2001/659/CE: Decisione della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di pollame dal Brasile (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2469]

    Gazzetta ufficiale n. L 232 del 30/08/2001 pag. 0019 - 0022


    Decisione della Commissione

    del 6 agosto 2001

    che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di pollame dal Brasile

    [notificata con il numero C(2001) 2469]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/659/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE(2), in particolare gli articoli 11 e 12,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/598/CE(4), prevede certificati veterinari contenenti due diversi attestati sanitari, rispettivamente modello A e modello B, da utilizzare in funzione della situazione della malattia di Newcastle nel paese considerato.

    (2) Alcune regioni del Brasile sono autorizzate ad utilizzare il modello A del certificato per le esportazioni di carni di pollame nella Comunità.

    (3) Focolai della malattia di Newcastle si sono manifestati in alcuni allevamenti di pollame non commerciali nello Stato di Goiás. Pertanto questa regione del Brasile, dalla quale sono autorizzate le esportazioni del pollame nella Comunità, non è più indenne dalla malattia di Newcastle.

    (4) Da un'ispezione condotta da servizi della Commissione in Brasile nell'ottobre 2000 per valutare la situazione zoosanitaria e dalle informazioni complementari trasmesse dalle autorità brasiliane risulta che le misure di controllo da queste applicate nei confronti della malattia di Newcastle sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle(5), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

    (5) È opportuno su questa base mantenere l'autorizzazione delle importazioni di carni fresche di pollame da questa regione. L'attestato sanitario del modello A deve pertanto essere modificato.

    (6) È opportuno restringere l'ambito della presente decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile(6), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(7), e stabilire, se del caso, norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione distinta.

    (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato II, sezione 2, modello A, della decisione 94/984/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica alla carni fresche di pollame certificate dal 1o settembre 2001.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2001.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

    (2) GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

    (3) GU L 378 del 21.12.1994, pag. 11.

    (4) GU L 210 del 3.8.2001, pag. 37.

    (5) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

    (6) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 1.

    (7) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    ALLEGATO

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