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Document 32001D0190

2001/190/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2001, che modifica la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 720]

GU L 67 del 9.3.2001, p. 88–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/190/oj

32001D0190

2001/190/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2001, che modifica la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 720]

Gazzetta ufficiale n. L 067 del 09/03/2001 pag. 0088 - 0096


Decisione della Commissione

dell'8 marzo 2001

che modifica la decisione 2001/172/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 720]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/190/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.

(2) La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati.

(3) Il Regno Unito ha adottato misure ai sensi della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie contro l'afta epizootica(4), modificata da ultimo dalla decisione 92/380/CEE della Commissione(5), ed ha preso altresì ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione, in particolare il divieto di spostamento degli animali sensibili in Gran Bretagna.

(4) La situazione della malattia nel Regno Unito esige che vengano rafforzate le misure di lotta contro l'afta epizootica prese dal Regno Unito con l'adozione di ulteriori misure di protezione comunitarie.

(5) In collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione ha adottato la decisione 2001/172/CE(6) recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

(6) Poiché alcune categorie di prodotti di origine animale sottoposti a trattamento non corrono il rischio di diffondere la malattia, è opportuno inserire disposizioni che autorizzino gli scambi di tali prodotti a condizione che sia garantita una certificazione adeguata.

(7) Tenuto conto della particolare situazione epidemiologica causata dagli spostamenti di piccoli ruminanti dal Regno Unito verso altri Stati membri nel periodo compreso tra il 1o e il 21 febbraio 2001, è opportuno stabilire ulteriori misure cautelative per un periodo sufficiente ad evitare la possibile diffusione della malattia in altri Stati membri.

(8) Per adattare le misure suddette alla situazione epidemiologica attuale, è necessario modificare la decisione 2001/172/CE.

(9) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 20 marzo 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.

(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1) Gli articoli da 1 a 11 della decisione 2001/172/CE sono sostituiti dagli articoli seguenti:

"Articolo 1

Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, il Regno Unito provvede affinché:

1) non siano spostati tra le parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili;

2) non siano spediti o trasportati animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

Fatto salvo il divieto di spostamento degli animali sensibili nella e attraverso la Gran Bretagna applicato dalle competenti autorità del Regno Unito e in deroga alle disposizioni del punto 1, le autorità competenti possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le zone elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia;

3) i certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/20/CE(8), che accompagnano gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio(9), modificata da ultimo dalla decisione 94/953/CE della Commissione(10), che accompagnano gli animali vivi delle specie ovina e caprina spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

'Animali conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito';

4) i certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati menzionati al punto 3, spediti verso altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, rechino la seguente dicitura:

'Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito';

5) i movimenti verso altri Stati membri di animali scortati da un certificato sanitario menzionato al punto 3 o al punto 4 siano autorizzati soltanto tre giorni dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non spedisce carni fresche di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) alle carni fresche ottenute anteriormente al 1o febbraio 2001, a condizione che le carni siano chiaramente identificate e che a partire da tale data siano state trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle zone elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, punto 1, in un macello situato in una zona elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati; tali carni possono essere commercializzate soltanto nel Regno Unito;

c) alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle zone elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:

- nello stabilimento possono essere lavorate soltanto carni fresche di cui alle lettere a) e b) o carni fresche ottenute da animali allevati e macellati fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- tutte le carni fresche devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(11), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche,

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,

- le carni fresche devono essere chiaramente identificate ed essere trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni non destinate ad essere spedite fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

3. Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere scortate da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale e che reca la seguente dicitura:

'Carni conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

Articolo 3

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I o elaborati con carni ottenute da animali originari delle parti suddette del territorio del Regno Unito.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti a base di carne che abbiano subito uno dei trattamenti menzionati all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio(12), modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE del Consiglio(13), né ai prodotti a base di carne definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio(14), modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE del Consiglio(15), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, che abbiano subito una lavorazione nel corso della quale il pH sia uniformemente risultato inferiore a 6 in tutta la massa.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti a base di carne elaborati con carni ottenute da animali artiodattili macellati anteriormente al 1o febbraio 2001, a condizione che tali prodotti siano chiaramente identificati e che a partire da tale data siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) ai prodotti a base di carne elaborati negli appositi stabilimenti alle condizioni seguenti:

- tutte le carni fresche lavorate nello stabilimento devono essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2,

- tutti i prodotti a base di carne impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui alla lettera a), ovvero essere fabbricati con carni fresche di animali allevati e macellati fuori delle zone di cui all'allegato I,

- tutti i prodotti a base di carne devono recare il bollo sanitario di cui all'allegato A, capitolo VII, della direttiva 77/99/CEE,

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,

- i prodotti a base di carne devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

c) ai prodotti a base di carne elaborati nelle parti del territorio non incluse nell'allegato I con carni ottenute anteriormente al 1o febbraio 2001 e provenienti da parti del territorio incluse nell'allegato I, a condizione che le carni e i prodotti a base di carne siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dalle carni e dai prodotti a base di carne non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.

4. I prodotti a base di carne spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

'Prodotti a base di carne conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 4

1. Il Regno Unito non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte, destinato o meno al consumo umano, che abbia subito almeno:

a) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, seguita da un secondo trattamento termico mediante pastorizzazione ad alta temperatura, UHT, sterilizzazione o da un processo di essiccazione che include un trattamento termico di effetto equivalente ai trattamenti di cui sopra; oppure

b) una prima pastorizzazione, conformemente alle norme dell'allegato I, capitolo 1, punto 3, lettera b), della direttiva 92/118/CEE, unitamente ad un trattamento mediante il quale il pH viene portato ad un livello inferiore a 6 e mantenuto a tale livello per almeno un'ora.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I alle condizioni seguenti:

a) tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati fuori delle zone elencate nell'allegato I;

b) lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

c) il latte deve essere chiaramente identificato ed essere trasportato ed immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I;

d) il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle zone elencate nell'allegato I verso gli stabilimenti di cui sopra si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle zone elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;

e) il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati in applicazione delle presenti disposizioni.

4. Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri deve essere accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

'Latte conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), e spedito in contenitori ermeticamente sigillati, oppure che è stato lavorato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni richieste per il trattamento di cui al paragrafo 2, lettere a) o b), sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 5

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano,

a) elaborati anteriormente al 1o febbraio 2001;

b) elaborati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3;

c) che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, fermo restando che tale trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle rispettive norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

d) destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione permettono che tali prodotti siano sottoposti a trattamenti diversi da quelli previsti dalla presente decisione.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle zone elencate nell'allegato I, alle condizioni seguenti:

- tutto il latte lavorato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure deve essere ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nel prodotto finale devono essere conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure devono essere fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario,

- i prodotti lattiero-caseari devono essere chiaramente identificati ed essere trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I,

- il rispetto delle condizioni di cui sopra è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali, che comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da essi approvati in applicazione delle presenti disposizioni;

b) ai prodotti lattiero-caseari preparati nelle parti del territorio fuori delle zone elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 1o febbraio 2001 e proveniente da parti del territorio elencate nell'allegato I, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori delle zone elencate nell'allegato I.

4. I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri devono essere accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

'Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, per i prodotti lattiero-caseari conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e spediti in contenitori ermeticamente sigillati oppure che sono stati elaborati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento prescritte, è sufficiente che il rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2 sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 6

1. Il Regno Unito non spedisce in altre parti del proprio territorio sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle zone elencate nell'allegato I.

2. Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate negli allegati I e II.

3. Tale divieto non si applica allo sperma, agli ovuli e agli embrioni surgelati della specie bovina prodotti anteriormente al 1o febbraio 2001.

4. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio(16), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna lo sperma bovino surgelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

'Sperma bovino surgelato conforme alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

5. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE del Consiglio(17), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, deve recare la seguente dicitura:

'Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

Articolo 7

1. Il Regno Unito non spedisce pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Tale divieto non si applica alle pelli prodotte anteriormente al 1o febbraio 2001 o conformi alle disposizioni dell'allegato 1, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, o punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE. Si deve provvedere a separare adeguatamente le pelli trattate da quelle non trattate.

3. Il Regno Unito provvede affinché le pelli di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina e di altri artiodattili spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato che reca la seguente dicitura:

'Pelli conformi alla decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1A, dal secondo al quinto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che siano scortate da un documento commerciale attestante che sono rispettate le condizioni di trattamento suddette.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato I, capitolo 3, punto 1B, terzo e quarto trattino, della direttiva 92/118/CEE, è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento suddette sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, in conformità dell'articolo 9.

Articolo 8

1. Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, prodotti dopo il 1o febbraio 2001, provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

Il Regno Unito non spedisce stallatico o letame provenienti dalle parti del proprio territorio elencate nell'allegato I.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

a) ai prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, primo comma, che abbiano subito:

- un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3,00 oppure

- un trattamento termico nel corso del quale la temperatura al centro della massa ha raggiunto almeno i 70 °C;

b) al sangue e prodotti sanguigni definiti all'allegato I, capitolo 7, della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che sono stati sottoposti almeno ad uno dei seguenti trattamenti:

- trattamento termico a una temperatura di 65 °C per almeno 3 ore, seguito da un test di efficacia,

- irradiazione a 2,5 megarad o con raggi gamma, seguita da un test di efficacia,

- modifica del pH in pH 5 per almeno 2 ore, seguita da un test di efficacia;

c) allo strutto e ai grassi pressati o fusi che hanno subito il trattamento termico prescritto dall'allegato I, capitolo 9, punto 2A, della direttiva 92/118/CEE;

d) agli involucri di origine animale cui si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'allegato I, capitolo 2, punto B, della direttiva 92/118/CEE;

e) alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

f) ad alimenti semiumidi ed essiccati per animali conformi ai requisiti di cui, rispettivamente, all'allegato I, capitolo 4, punti 2 e 3, della direttiva 92/118/CEE;

g) a prodotti composti che non sono sottoposti ad ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, fermo restando che il trattamento non è necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le rispettive condizioni sanitarie stabilite dalla presente decisione;

h) ai trofei di caccia di cui all'allegato I, capitolo 13, parte B, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/118/CEE.

3. Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

'Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2001/172/CE, del 1o marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito'.

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento richieste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla rispettiva normativa comunitaria, vistato in conformità dell'articolo 9.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o la conciatura, o la conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 92/118/CEE.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che scorta la spedizione, vistato in conformità dell'articolo 9.

Articolo 9

Ove sia fatto riferimento al presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme ai requisiti della normativa comunitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, o che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati che siano stati adeguatamente certificati, e che sono applicate le disposizioni necessarie per evitare eventuali ricontaminazioni da virus aftoso dopo il trattamento.

Questa certificazione di verifica del processo di produzione deve recare un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza e potrà essere rinnovata previa ispezione dello stabilimento.

Articolo 10

1. Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e fornisce la prova dell'avvenuta disinfezione.

2. Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita del Regno Unito garantiscano che le ruote degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettate.

Articolo 11 bis

Le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione dalle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I dei prodotti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, se essi

- non sono stati ottenuti nel Regno Unito e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure

- sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali zone, che dopo l'introduzione nel territorio del Regno Unito sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti che non sono destinati alla spedizione fuori delle zone elencate nell'allegato I e sono scortati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

Articolo 11 ter

1. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito non spediscono animali vivi di specie sensibili verso le parti del territorio del Regno Unito elencate nell'allegato I.

2. Fatte salve le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure cautelative opportune, compreso l'isolamento degli animali sensibili e l'abbattimento preventivo di ovini, caprini, artiodattili d'allevamento e camelidi spediti dal Regno Unito tra il 1o e il 21 febbraio 2001.

Le misure cautelative di cui al precedente comma sono adottate fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio(18), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE(19).

3. Gli Stati membri diversi dal Regno Unito garantiscono che sia vietato il trasporto di animali di specie sensibili.

Tale divieto non si applica ai trasporti di animali di specie sensibili dall'azienda di spedizione

- direttamente a un macello per la macellazione immediata, su autorizzazione delle autorità competenti, oppure

- a un'altra azienda, su autorizzazione delle autorità competenti,

a condizione che:

a) durante il trasporto tali animali non entrino in contatto con animali non provenienti dalla stessa azienda di spedizione e

b) i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e sia fornita la prova dell'avvenuta disinfezione e

c) i trasporti di tali animali verso altri Stati membri siano autorizzati soltanto 24 ore dopo la preventiva notifica trasmessa dall'autorità veterinaria locale alle autorità veterinarie locali e centrali dello Stato membro di destinazione.

4. Gli Stati membri collaborano nel controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dal Regno Unito e nell'organizzare campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito."

2) All'articolo 14, la data "9 marzo 2001" è sostituita da "27 marzo 2001".

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(3) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(4) GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

(5) GU L 198 del 17.7.1992, pag. 54.

(6) GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

(7) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(8) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 35.

(9) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(10) GU L 371 del 31.12.1994, pag. 14.

(11) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva codificata dalla direttiva 91/497/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 69) e modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).

(12) GU L 47 del 21.2.1980, pag. 4.

(13) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 16.

(14) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva codificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35).

(15) GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

(16) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(17) GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(18) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(19) GU L 3 del 6.1.2001, pag. 27.

ALLEGATO I

Regno Unito

ALLEGATO II

Regno Unito

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