This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32000S2009
Commission Decision No 2009/2000/ECSC of 22 September 2000 correcting Decision No 283/2000/ECSC imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain flat rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, not clad, plated or coated, in coils, not further worked than hot-rolled, originating in Bulgaria, India, South Africa, Taiwan and the Federal Republic of Yugoslavia and accepting undertakings offered by certain exporting producers and terminating the proceeding concerning imports originating in Iran
Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione, del 22 settembre 2000, recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran
Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione, del 22 settembre 2000, recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran
GU L 240 del 23.9.2000, p. 12–13
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000S0283 | modifica | articolo 1.2 | 06/02/2000 | |
Modifies | 32000S0283 | modifica | CONSIDERANT 255 | 23/09/2000 | |
Modifies | 32000S0283 | modifica | CONSIDERANT 34 | 06/02/2000 | |
Modifies | 32000S0283 | modifica | articolo 1.2 | 23/06/2000 | |
Modifies | 32000S0283 | modifica | CONSIDERANT | 06/02/2000 | |
Modifies | 32000S0283 | modifica | articolo 2.1 | 06/02/2000 |
Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione, del 22 settembre 2000, recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran
Gazzetta ufficiale n. L 240 del 23/09/2000 pag. 0012 - 0013
Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione del 22 settembre 2000 recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio(1), modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA(2), in particolare gli articoli 8 e 9, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: (1) Nella decisione n. 283/2000/CECA della Commissione(3) sono state constatate delle inesattezze frutto d'errori. (2) Al fine di eliminare tali inesattezze, occorre procedere alla rettifica della decisione n. 283/2000/CECA. Le rettifiche da cui deriva un'aliquota inferiore del dazio imposto, devono avere effetto retroattivo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione n. 283/2000/CECA è così rettificata: 1) nel considerando 34, il margine di dumping della China Steel Corp. è "7,1 %" in luogo di "8,8 %"; 2) nel considerando 255, nella tabella: a) i dati riferiti all'India sono sostituiti dai seguenti: ">SPAZIO PER TABELLA>" b) i dati riferiti alla CSC sono sostituiti dai seguenti: ">SPAZIO PER TABELLA>" 3) all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 1, nelle tabelle"Steel Authority of India Limited, Ispat Bhavan, Integrated Office Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 0031" è sostituito da"The Steel Authority of India Limited, Central Marketing Organisation, Transport & Shipping Department, Ispat Bhawan 40, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta - 700 071"; 4) all'articolo 1, paragrafo 2, la terza colonna della tabella è così rettificata: a) con riferimento all'India, l'aliquota del dazio AD (%) sotto la rubrica "Società" è "10,7" in luogo di "9"; b) con riferimento a Taiwan, l'aliquota del dazio AD (%) per "China Steel Corp., 1 Chung Kang Road, Hsiao Kang, Kaohsiung 81233" è "2,7" in luogo di "3,9". Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 1, punto 1, punto 2, lettera b), punto 3 e punto 4, lettera b) si applicano a decorrere dal 6 febbraio 2000. La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11. (2) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35. (3) GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.