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Document 32000S2009

Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione, del 22 settembre 2000, recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran

GU L 240 del 23.9.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/2009/oj

32000S2009

Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione, del 22 settembre 2000, recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 23/09/2000 pag. 0012 - 0013


Decisione n. 2009/2000/CECA della Commissione

del 22 settembre 2000

recante rettifica della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Iugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio(1), modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA(2), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Nella decisione n. 283/2000/CECA della Commissione(3) sono state constatate delle inesattezze frutto d'errori.

(2) Al fine di eliminare tali inesattezze, occorre procedere alla rettifica della decisione n. 283/2000/CECA. Le rettifiche da cui deriva un'aliquota inferiore del dazio imposto, devono avere effetto retroattivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 283/2000/CECA è così rettificata:

1) nel considerando 34, il margine di dumping della China Steel Corp. è "7,1 %" in luogo di "8,8 %";

2) nel considerando 255, nella tabella:

a) i dati riferiti all'India sono sostituiti dai seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) i dati riferiti alla CSC sono sostituiti dai seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

3) all'articolo 1, paragrafo 2 e all'articolo 2, paragrafo 1, nelle tabelle"Steel Authority of India Limited, Ispat Bhavan, Integrated Office Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 0031"

è sostituito da"The Steel Authority of India Limited, Central Marketing Organisation, Transport & Shipping Department, Ispat Bhawan 40, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta - 700 071";

4) all'articolo 1, paragrafo 2, la terza colonna della tabella è così rettificata:

a) con riferimento all'India, l'aliquota del dazio AD (%) sotto la rubrica "Società" è "10,7" in luogo di "9";

b) con riferimento a Taiwan, l'aliquota del dazio AD (%) per "China Steel Corp., 1 Chung Kang Road, Hsiao Kang, Kaohsiung 81233" è "2,7" in luogo di "3,9".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punto 1, punto 2, lettera b), punto 3 e punto 4, lettera b) si applicano a decorrere dal 6 febbraio 2000.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

(2) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

(3) GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.

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