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Document 32000R2732

Regolamento (CE) n. 2732/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

GU L 316 del 15.12.2000, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2732/oj

32000R2732

Regolamento (CE) n. 2732/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

Gazzetta ufficiale n. L 316 del 15/12/2000 pag. 0043 - 0043


Regolamento (CE) n. 2732/2000 della Commissione

del 14 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CEE) n. 1318/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità(1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 933/2000(3), stabilisce le modalità d'applicazione del precitato regolamento.

(2) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1318/93 fissa un termine per la decisione della Commissione in merito alle domande da accogliere.

(3) Tenuto conto, da un lato, della situazione attuale del mercato delle carni bovine e, dall'altro, del periodo d'applicazione dei contratti in vigore, è opportuno prorogare il termine per la decisione della Commissione, al fine di consentire l'adeguamento dei programmi in esame alla nuova situazione del mercato.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1318/93, il testo dell'ultima frase è modificato dal seguente:

"Tuttavia, per le domande presentate nel corso del 2000, la Commissione decide entro il 28 febbraio 2001 in merito alle domande da accogliere."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 57.

(2) GU L 132 del 29.5.1993, pag. 83.

(3) GU L 108 del 5.5.2000, pag. 9.

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