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Document 32000R2451

Regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l'allegato XIV

GU L 282 del 8.11.2000, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2451/oj

32000R2451

Regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l'allegato XIV

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 08/11/2000 pag. 0007 - 0008


Regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione

del 7 novembre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l'allegato XIV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1) modificato dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione(2), in particolare gli articoli 43 e 46,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'allegato V, sezione C, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli è possibile aumentare dell'1 % vol. il titolo alcolometrico volumico.

(2) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1622/2000, gli anni sfavorevoli dal punto di vista climatico sono indicati nell'allegato XIV, con la menzione delle zone viticole, delle regioni geografiche e delle varietà interessate.

(3) A motivo delle condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli che hanno caratterizzato il 2000, in talune regioni viticole del Regno Unito i limiti fissati per l'aumento del titolo alcolometrico naturale all'allegato V, sezione E, non consentono di elaborare vini con caratteristiche conformi a quelle normalmente richieste sul mercato. È quindi opportuno prevedere che lo Stato membro considerato possa autorizzare l'aumento del TAV naturale limitatamente al 4,5 % vol., indicando nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1622/2000 l'anno per cui tale deroga è concessa, unitamente alle informazioni pertinenti.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

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