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Document 32000R2409

Regolamento (CE) n. 2409/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

GU L 278 del 31.10.2000, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2409/oj

32000R2409

Regolamento (CE) n. 2409/2000 della Commissione, del 30 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 31/10/2000 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 2409/2000 della Commissione

del 30 ottobre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione(2), gli operatori soggetti alle misure di distillazione obbligatoria possono beneficiare delle misure previste dal suddetto regolamento solo se hanno ottemperato ai loro obblighi. È necessario completare tale disposizione, per la campagna 2000/01, con un riferimento alle stesse misure di distillazione obbligatoria in vigore nel corso della campagna precedente, ancora disciplinata dal regolamento (CE) n. 822/87 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(4).

(2) L'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1623/2000 prevede la possibilità, per la Francia, di modulare il prezzo d'acquisto dei vini nel quadro della distillazione prevista all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Al fine di neutralizzare gli effetti economici di tale operazione per i distillatori, è necessario prevedere una modulazione equivalente degli aiuti alla distillazione. È opportuno inserire una disposizione in questo senso negli articoli che fissano il livello degli aiuti.

(3) Per le distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 occorre prevedere una tolleranza massima sui volumi consegnati per la distillazione obbligatoria. Nel regolamento (CE) n. 1623/2000 tale tolleranza è prevista solo all'articolo 48, che disciplina la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. È pertanto necessario inserire la stessa disposizione nell'articolo 56 relativo alla distillazione dei vini ottenuti da varietà a doppia classificazione.

(4) L'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 prevede disposizioni particolari per i prodotti ottenuti dalla distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino. Tali disposizioni sono intese ad evitare l'elaborazione di acquavite da vini sottoposti ad una misura di distillazione obbligatoria o volontaria. La disposizione considerata è stata erroneamente inserita nella sezione II del capo I, che riguarda una sola misura di distillazione obbligatoria. È quindi necessario spostare l'articolo di cui trattasi ed inserirlo al capo III relativo alle disposizioni comuni alle misure di distillazione.

(5) Il termine previsto all'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 relativo alla notifica, da parte degli Stati membri, del volume complessivo dei contratti di distillazione approvati nel quadro della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è troppo breve per poter essere rispettato in qualsiasi circostanza. È pertanto opportuno riformulare il termine suddetto.

(6) L'indicazione del titolo alcolometrico effettivo nei contratti di consegna per la distillazione non è più obbligatoria. Tuttavia, nel caso in cui gli Stati membri prevedano tale indicazione, è opportuno introdurre, all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000, un limite di tolleranza applicabile al titolo alcolometrico.

(7) È necessario che tali modifiche siano applicabili alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1623/2000.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:"Per la campagna 2000/01, gli obblighi di cui al primo comma sono quelli previsti agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87."

2) All'articolo 56 sono aggiunti i commi seguenti:"Ove si faccia ricorso alla facoltà di modulare il prezzo d'acquisto prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'ammontare degli aiuti di cui al primo comma deve essere modulato in misura equivalente.

Per i quantitativi di vino consegnato alla distillazione che superano di oltre il 2 % l'obbligo del produttore di cui all'articolo 52 del presente regolamento non è dovuto alcun aiuto."

3) L'articolo 57 è soppresso.

4) All'articolo 63, paragrafo 5, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:"Gli Stati membri notificano alla Commissione il volume complessivo di contratti approvati in occasione della prima comunicazione prevista al paragrafo 4, successiva all'approvazione."

5) All'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:"Ove nel contratto sia indicato il titolo alcolometrico volumico effettivo, è ammesso uno scarto dell'1 % vol tra detto titolo e quello constatato all'atto del controllo."

6) È aggiunto il seguente articolo 65 bis:

"Articolo 65 bis

Caratteristiche dell'alcole ottenuto dalla distillazione di taluni vini

Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol."

7) All'articolo 69, paragrafo 3, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:"Ove si faccia ricorso alla facoltà di modulare il prezzo d'acquisto prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'ammontare dell'aiuto di cui al secondo trattino del comma precedente deve essere modulato in misura equivalente."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(3) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(4) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

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