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Document 32000R1602

Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 188 del 26.7.2000, p. 1–132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1602/oj

32000R1602

Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 26/07/2000 pag. 0001 - 0132


Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione

del 24 luglio 2000

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(2) (in prosieguo "il codice") in particolare l'articolo 249,

considerando quanto segue:

(1) Per garantire il trattamento uniforme delle richieste di informazioni tariffarie vincolanti (ITV), nonché una maggiore sicurezza per tali informazioni, occorre introdurre un modulo comune di richiesta di ITV.

(2) Le condizioni che disciplinano la concessione del trattamento tariffario favorevole alle merci a motivo della loro natura sono collegate alla classificazione tariffaria delle suddette merci secondo il testo unico ripreso nella nomenclatura combinata. Di conseguenza, le disposizioni in materia del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999(4), devono essere soppresse.

(3) Le norme comunitarie d'origine applicabili al sistema delle preferenze generalizzate (SPG) prevedono un cumulo regionale applicabile, tra l'altro, agli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN). Tali disposizioni in materia di cumulo regionale devono esere applicabili alla Cambogia che è entrata a far parte a pieno titolo dell'ASEAN il 30 aprile 1999. I paesi dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud (SAARC) dovrebbero poter beneficiare delle disposizioni vigenti in materia di cumulo regionale, una volta soddisfatti gli obblighi iniziali di cooperazione amministrativa richiesti dalla Comunità.

(4) È opportuno armonizzare, nel rispetto della specificità di ciascuno dei regimi preferenziali, i criteri di origine applicabili, nonché la presentazione formale delle sezioni 1 e 2 del capitolo 2 del titolo IV della parte I inerenti al sistema di preferenze generalizzate ed agli Stati sorti dopo la dissoluzione dell'ex Iugoslavia.

(5) È opportuno escludere dal beneficio di dette disposizioni i territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza, poiché tali territori beneficiano delle misure tariffarie preferenziali convenzionali.

(6) Con regolamento (CE) n. 1763/1999 del Consiglio(5) sono state adottate misure autonome in favore dell'Albania.

(7) Con regolamento (CE) n. 6/2000 del Consiglio(6), sono state adottate misure per importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia.

(8) Per motivi di chiarezza, è opportuno ripubblicare integralmente il testo degli articoli da 66 a 123.

(9) I moduli forniti dall'Unione postale universale per la dichiarazione delle spedizioni effettuate per lettera o pacco postale sono stati sostituiti.

(10) Nel quadro della semplificazione e della razionalizzazione delle normative e delle procedure doganali è opportuno rendere più flessibile il controllo doganale nell'ambito del regime della destinazione particolare per soddisfare le necessità di un mercato interno in fase di diversificazione, rendendolo uno strumento utile per diversi settori. Tale flessibilità va equilibrata grazie ad una maggiore efficacia del controllo doganale per prevenire le frodi e una utilizzazione non corretta dei trattamenti tariffari favorevoli, nonché delle aliquote di dazio ridotte a motivo della destinazione di alcune merci.

(11) Ciò richiede che le norme di cui all'articolo 82 del codice siano applicabili al trattamento tariffario favorevole di cui all'articolo 21 del codice. Il sistema di controllo doganale previsto dal presente regolamento è basato su un'autorizzazione concessa dalle autorità doganali e si applica alla destinazione particolare di cui all'articolo 82 del codice se le disposizioni in vigore richiedono tale autorizzazione.

(12) Quando il trasporto delle merci avviene in regime di transito, gli articoli 463-470 comportano un'applicazione dell'articolo 843. Al fine di armonizzare i dispositivi comuni a tali disposizioni, è opportuno che queste siano riunite sotto l'articolo 843.

(13) Le disposizioni relative all'esemplare di controllo T5, prevedono una procedura da applicare alle merci, indipendentemente dal regime doganale a cui esse sono vincolate, quando una normativa comunitaria, doganale o meno, lo richiede. È opportuno collocare tali disposizioni in una nuova parte.

(14) È altresi opportuno armonizzare le misure applicabili quando la normativa comunitaria che fa ricorso a questo dispositivo di controllo stabilisce una garanzia e un termine e quando l'utilizzazione e/o la destinazione prevista non è stata del tutto rispettata.

(15) Al fine di rafforzare le misure di controllo connesse all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5, è necessario che alcuni dati relativi all'identificazione del mezzo di trasporto siano forniti più precisamente. Per questa ragione, occorre modificare i modelli di cui all'allegato 63 e le istruzioni per l'uso relative a dette caselle, di cui all'allegato 66. Non è esclusa l'utilizzazione contemporanea, ma con finalità differenti, di diversi esemplari di controllo T5.

(16) In taluni casi, esistono disposizioni particolari riguardanti le responsabilità degli operatori e la costituzione e lo svincolo delle garanzie, ad esempio nel settore della politica agricola comune il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/199(8). A tal fine devono essere previste deroghe alle regole generali.

(17) Gli elenchi relativi ai valori unitari richiedono un aggiornamento.

(18) È opportuno, per motivi economici, ampliare il numero d'ordine 14 dell'elenco di cui all'allegato 87, e aggiornarlo.

(19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 bis

Ai fini dell'applicazione degli articoli da 291 a 300, i paesi dell'Unione economica Benelux sono considerati come un unico Stato membro."

2) All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:"Le richieste di informazioni tariffarie vincolanti si effettuano mediante un formulario conforme all'esemplare che figura nell'allegato 1 ter."

3) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Una copia della richiesta di informazioni tariffarie vincolanti (allegato 1ter), una copia della notifica (copia n. 2 dell'allegato 1) nonché i dati (esemplare n. 4 del medesimo allegato), o copia dell'informazione vincolante in materia d'origine notificata nonché i dati, sono trasmesse quanto prima dall'autorità doganale dello Stato membro interessato alla Commissione. Dette trasmissioni verranno effettuate per via telematica."

4) La parte I, titolo III, "Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura della merce", (articoli da 16 a 34) è soppressa.

5) Nella parte I, titolo IV, il capitolo 2 (articolo da 66 a 123) è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 2

Origine preferenziale

Articolo 66

Ai fini del presente capitolo:

a) per 'fabbricazione' si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche;

b) per 'materiale' si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

c) per 'prodotto' si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

d) per 'merci' si intendono sia i materiali, che i prodotti;

e) per 'valore in dogana' si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f) per 'prezzo franco fabbrica' nell'elenco dell'allegato 15, si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g) per 'valore dei materiali' nell'elenco dell'allegato 15, si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o nel paese beneficiario ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, o nella repubblica beneficiaria ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1. Le disposizioni della presente lettera si applicano, mutatis mutandis, quando si deve determinare il valore dei materiali originari utilizzati;

h) per 'capitoli' e 'voci' se intendono i capitoli e le voci (a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato;

i) il termine 'classificato' si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

j) con il termine 'spedizione' si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Sezione 1

Sistema delle preferenze generalizzate

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 67

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (in appresso denominati 'paesi beneficiari'), si considerano prodotti originari di un paese beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti nel paese stesso a norma dell'articolo 68;

b) i prodotti ottenuti in tale paese e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 69.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di un determinato paese beneficiario quando subiscono, nel paese beneficiario stesso, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

4. Nella misura in cui la Norvegia e la Svizzera concedono preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti originari dei paesi beneficiari di cui al paragrafo 1 e applicano una definizione dell'origine corrispondente a quella stabilita nella presente sezione, i prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera che subiscono, in un paese beneficiario, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 70 sono considerati originari di detto paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma si applicano esclusivamente ai prodotti originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera (ai sensi delle norme di origine relative alle preferenze tariffarie in questione) esportati direttamente nel paese beneficiario.

Le disposizioni del primo comma non si applicano ai prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (Serie C) la data d'inizio d'applicazione delle disposizioni del primo e del secondo comma.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 si applicano a condizione che la Norvegia e la Svizzera concedano, secondo il principio della reciprocità, lo stesso trattamento ai prodotti comunitari.

Articolo 68

1. Si considerano 'interamente ottenuti' in un paese beneficiario o nella Comunità:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni 'le loro navi' e 'le loro navi officina' di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate nel paese beneficiario o in uno Stato membro;

- che battono bandiera del paese beneficiario o di uno Stato membro;

- che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detto paese o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini del paese beneficiario o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detto paese o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detto paese beneficiario o di Stati membri;

- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri; e

- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini del paese beneficiario o degli Stati membri.

3. I termini 'paese beneficiario' e 'Comunità' comprendono anche le acque territoriali del paese beneficiario o degli Stati membri.

4. Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio del paese beneficiario o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 69

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in un paese beneficiario o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono, per tuti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Articolo 70

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 69, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nella presente sezione per poter essere considerati originari del paese beneficiario o della Comunità;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nel paese beneficiario o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 70 bis

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballagio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 71

1. In deroga all'articolo 69, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 72

1. In deroga all'articolo 67, al fine di determinare se un prodotto fabbricato in un paese beneficiario, membro di un gruppo regionale, è originario del paese stesso ai sensi di detto articolo, i prodotti originari di qualsiasi altro paese appartenente a tale gruppo regionale, utilizzati nella fabbricazione del prodotto, sono trattati come se fossero originari del paese in cui il prodotto è stato fabbricato (cumulo regionale).

2. Il paese d'origine del prodotto finale è determinato a norma dell'articolo 72 bis.

3. Il cumulo regionale si applica a quattro distinti gruppi regionali di paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate:

a) l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) (Brunei Darussalam, Cambogia(9), Indonesia, Laos, Malaysia, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam);

b) il Mercato comune centroamericano (MCCA) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama(10), ed El Salvador);

c) la Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela);

d) l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud (SAARC) (Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)(11).

4. Per 'gruppo regionale' si intende, secondo i casi, l'ASEAN, il MCCA, la Comunità andina o la SAARC.

Articolo 72 bis

1. Qualora merci originarie di un paese facente parte di un gruppo regionale siano trasformate o lavorate in un altro paese dello stesso gruppo regionale, il paese di origine è quello in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

a) il valore aggiunto in tale paese, definito al paragrafo 3, sia superiore al più elevato valore in dogana dei prodotti utilizzati per la sua fabbricazione, originari di uno degli altri paesi del gruppo regionale; e

b) la lavorazione o trasformazione effettuata in tale paese superi quella prevista dall'articolo 70 nonché, per quanto riguarda i prodotti tessili, le operazioni di cui all'allegato 16.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non sono soddisfatte, i prodotti sono considerati originari del paese del gruppo regionale di cui sono originari i prodotti aventi il più elevato valore in dogana tra i prodotti originari utilizzati provenienti da altri paesi del gruppo regionale.

3. Per 'valore aggiunto' si intende il prezzo franco fabbrica al netto del valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

4. La prova del carattere originario delle merci esportate da un paese membro di un gruppo regionale in un altro paese dello stesso gruppo per essere utilizzate in una successiva lavorazione o trasformazione, oppure per essere riesportate nel caso in cui non vengano effettuate lavorazioni o trasformazioni, viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, rilasciato nel primo paese.

5. La prova del carattere originario, acquisito o conservato ai sensi dell'articolo 72, del presente articolo e dell'articolo 72 ter, di merci esportate da un paese di un gruppo regionale nella Comunità viene fornita mediante un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, rilasciati in questo paese in base ad un certificato di origine, modulo A, conforme alle disposizioni del paragrafo 4.

6. Il paese d'origine, che viene indicato nella casella 12 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura, è il seguente:

- il paese di fabbricazione nel caso di un'esportazione senza lavorazione o trasformazione ai sensi del paragrafo 4;

- il paese d'origine, determinato in applicazione del paragrafo 1, nel caso di merci esportate previe lavorazioni o trasformazioni supplementari.

Articolo 72 ter

1. Gli articoli 72 e 72 bis si applicano soltanto quando:

a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale, tra i paesi del gruppo regionale, sono identiche a quelle previste dalla presente sezione;

b) ciascuno dei paesi del gruppo regionale si è impegnato ad osservare o far osservare il disposto della presente sezione e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la cooperazione amministrativa necessaria per il corretto rilascio dei certificati di origine, modulo A, ed il controllo dei medesimi e delle dichiarazioni su fattura.

Tale impegno è comunicato alla Commissione tramite il segretariato del gruppo regionale interessato.

I segretariati in questione sono i seguenti:

- il segretariato generale dell'ASEAN;

- Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA);

- la 'Junta del Acuerdo de Cartagena';

- il segretariato della SAARC;

secondo i casi.

2. Quando le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli Stati membri.

3. L'articolo 78, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale che attraversino il territorio di un altro paese del medesimo gruppo regionale, anche se vi sono effettuate ulteriori lavorazioni o trasformazioni.

Articolo 73

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 74

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 75

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibili;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 76

1. Possono essere concesse deroghe alle disposizioni della presente sezione ai meno progrediti fra i paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate quando ciò sia giustificato dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. Detti paesi beneficiari meno progrediti sono elencati nei regolamenti CE del Consiglio e nella decisione CECA riguardanti l'applicazione delle preferenze tariffarie generalizzate. A tal fine, il paese in questione presenta alla Commissione una domanda basata su un fascicolo giustificativo costituito a norma del paragrafo 3.

2. Nell'esaminare le domande si tiene conto in particolare di quanto segue:

a) dei casi in cui l'applicazione delle norme di origine esistenti comprometterebbe notevolmente la capacità di un'industria presente nel paese di proseguire le esportazioni nella Comunità, segnatamente laddove detta applicazione possa dar luogo a cessazioni di attività;

b) dei casi specifici in cui possa essere chiaramente dimostrato che le norme di origine potrebbero scoraggiare ingenti investimenti in una data industria e laddove una deroga che favorisca la realizzazione di un programma di investimenti permetterebbe di conformarsi gradualmente a dette norme;

c) dell'incidenza economica e sociale, segnatamente sull'occupazione, delle decisioni da prendere nei paesi beneficiari e nella Comunità.

3. Per agevolare l'esame delle richieste di deroga, il paese che le presenta fornisce le informazioni più complete possibile, in particolare per quanto concerne i punti seguenti:

- la denominazione del prodotto finito;

- la natura e la quantità dei materiali originari di paesi terzi;

- i metodi di fabbricazione;

- il valore aggiunto;

- i dipendenti dell'impresa in questione;

- il previsto volume delle esportazioni nella Comunità;

- le altre possibilità di approvvigionamento di materie prime;

- la giustificazione della durata richiesta;

- altre osservazioni.

4. La Commissione sottopone la domanda di deroga al comitato, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 249 del codice.

5. In caso di deroga, nella casella n. 4 del certificato di origine, modulo A, o nella dichiarazione su fattura di cui all'articolo 89 deve figurare la seguente dicitura:

'Deroga - regolamento (CE) n. .../...'.

6. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 si applicano alle eventuali proroghe.

Articolo 77

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nella presente sezione, devono essere rispettate senza interruzione nel paese beneficiario o nelle Comunità.

Le merci originarie esportate dal paese beneficiario o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerati non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti la prova soddisfacente:

- che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Articolo 78

1. Sono considerate come trasportate direttamente dal paese beneficiario nella Comunità o da questa nel paese beneficiario:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi, tranne, in caso di applicazione dell'articolo 72, il territorio di un altro paese dello stesso gruppo regionale;

b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

c) i prodotti il cui trasporto comporta l'attraversamento del territorio della Norvegia o della Svizzera e che sono in seguito riesportate, integralmente o in parte, nella Comunità, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato;

d) i prodotti il cui trasporto si effettua senza soluzione di continuità, per mezzo di condutture, attraverso il territorio di paesi diversi dal paese beneficiario o dalla Comunità.

2. La prova che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- una descrizione esatta dei prodotti,

- la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 79

1. I prodotti originari spediti da un paese beneficiario per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari del paese beneficiario in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dal paese beneficiario nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;

c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di origine, modulo A. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Sottosezione 2

Prove dell'origine

Articolo 80

I prodotti originari dei paesi beneficiari beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione:

a) di un certificato di origine, modulo A, il cui modello figura nell'allegato 17, oppure

b) nei casi di cui all'articolo 89, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato 18, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata 'dichiarazione su fattura') che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne l'identificazione.

a) CERTIFICATO DI ORIGINE, MODULO A

Articolo 81

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 78, su presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione, purché questo:

- abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 93, e

- assista la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67.

3. Il certificato di origine, modulo A, viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di origine, modulo A.

5. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario se i prodotti da esportare possono considerarsi originari ai sensi della sottosezione 1. Il certificato è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene effettivamente realizzata o assicurata.

6. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

7. Spetta all'autorità pubblica competente del paese beneficiario accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

8. La casella n. 2 del certificato di origine, modulo A, non deve essere compilata obbligatoriamente. La casella n. 12 reca obbligatoriamente la dicitura 'Comunità europea' o l'indicazione di uno Stato membro.

9. La data di rilascio del certificato d'origine, modulo A, viene indicata nella casella n. 11. La firma da apporre in tale casella, riservata all'autorità pubblica competente che rilascia il certificato, deve essere scritta a mano.

Articolo 82

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 83

Il certificato d'origine, modulo A, costituisce il documento giustificativo dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine dei prodotti e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

Articolo 84

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 85

1. In deroga all'articolo 81, paragrafo 5, il certificato di origine, modulo A, può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di origine, modulo A, è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità pubbliche competenti possono rilasciare a posteriori un certificato solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di origine, modulo A conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di origine, modulo A, rilasciati a posteriori devono recare nella casella n. 4 la dicitura 'Délivré a posteriori' o 'Issued retrospectively'.

Articolo 86

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di origine, modulo A, l'esportatore può richiedere alle autorità pubbliche competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare nella casella n. 4 la dicitura 'Duplicata' o 'Duplicate', nonché la data del rilascio e il numero di serie del certificato originale.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 ter, il duplicato è valido a decorrere dalla data del certificato originale.

Articolo 87

1. Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di origine, modulo A, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità, in Svizzera o in Norvegia. I certificati sostitutivi di origine, modulo A, sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

2. Il certificato di origine sostitutivo rilasciato in applicazione del paragrafo 1 o dell'articolo 88 ha valore di certificato di origine definitivo per i prodotti in esso descritti. Il certificato sostitutivo è rilasciato su domanda scritta del riesportatore.

3. Nel certificato sostitutivo è indicato nella casella in alto a destra il nome del paese intermedio in cui è rilasciato.

La casella n. 4 reca la dicitura: 'Certificat de remplacement' o 'Replacement certificate', nonché la data di rilascio del certificato di origine iniziale e il suo numero di serie.

La casella n. 1 reca il nome del riesportatore.

La casella n. 2 può recare il nome del destinatario finale.

Nelle caselle da n. 3 a n. 9 sono riportate tutte le diciture contenute nel certificato iniziale e relative ai prodotti riesportati.

La casella n. 10 reca gli estremi della fattura del riesportatore.

La casella n. 11 reca il visto dell'autorità doganale che ha rilasciato il certificato sostitutivo. Tale autorità è responsabile unicamente del rilascio del certificato sostitutivo. Nella casella n. 12 sono riportate le indicazioni del paese d'origine e del paese di destinazione contenute nel certificato iniziale. Questa casella è firmata dal riesportatore. Il riesportatore che firma tale casella in buona fede non è responsabile dell'esattezza delle indicazioni contenute nel certificato iniziale.

4. L'ufficio doganale presso il quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1 annota sul certificato iniziale il peso, i numeri e la natura dei colli rispediti, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. Il certificato iniziale viene conservato dall'ufficio doganale interessato per almeno tre anni.

5. Al certificato sostitutivo può essere acclusa la fotocopia del certificato iniziale.

6. Quando determinate merci siano ammesse nella Comunità al beneficio delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in forza di una deroga prevista dall'articolo 76, la procedura di cui al presente articolo si applica unicamente per le merci destinate alla Comunità.

Articolo 88

I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono beneficiare, all'atto dell'importazione nella Comunità, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 su presentazione di un certificato di origine sostitutivo, modulo A, rilasciato dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera in base ad un certificato di origine, modulo A, rilasciato dalle autorità competenti del paese beneficiario, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 78 e sempre che la Norvegia o la Svizzera assistano la Comunità permettendo alle autorità doganali della stessa di verificare l'autenticità e l'esattezza dei certificati rilasciati. Si applica, mutatis mutandis, la procedura di controllo prevista dall'articolo 94. Il termine di cui all'articolo 94, paragrafo 3, diviene otto mesi.

b) DICHIARAZIONE SU FATTURA

Articolo 89

1. La dichiarazione su fattura può essere emessa:

a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 90;

b) da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR, a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 81, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di un paese beneficiario e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale o altri autorità pubbliche competenti del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 18, in francese o in inglese. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 90, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 90

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso denominato 'esportatore autorizzato', che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza delgi altri requisiti dalla presente sezione.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 90 bis

1. La prova del carattere originario dei prodotti comunitari ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, viene fornita presentando:

a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello figura all'allegato 21; o

b) la dichiarazione di cui all'articolo 89.

2. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture 'Pays bénéficiares du SPG' e 'CE' o 'GSP beneficiary countries' e 'EC' nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1.

3. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, si applicano, mutatis mutandis, ai certificati di circolazione delle merci EUR.1 e, fatta eccezione per le disposizioni relative al rilascio, alle dichiarazioni su fattura.

Articolo 90 ter

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;

b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisito, le cui parti sono stabilite o nel paese di esportazione o nella Comunità;

c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 90 quater

1. Sono ammessi come prodotti originari, ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 91

1. Nei casi in cui si applica l'articolo 67, paragrafi 2, 3 e 4, le competenti autorità del paese beneficiario alle quali sia stato chiesto il rilascio di un certificato d'origine, modulo A, per prodotti nella cui fabbricazione siano stati utilizzati materiali originari della Comunità, della Norvegia o della Svizzera prendono in considerazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, la dichiarazione su fattura.

2. I certificati d'origine, modulo A, rilasciati nel caso di cui al paragrafo 1 recano nella casella n. 4 la dicitura 'Cumul CE', 'Cumul Norvège', 'Cumul Suisse' oppure 'EC cumulation', 'Norway cumulation' o 'Switzerland cumulation'.

Articolo 92

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato d'origine, modulo A, sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato d'origine, modulo A, in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 93

1. I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati d'origine, modulo A, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui i nuovi paesi beneficiari ai sensi dell'articolo 97 hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.

3. La Commissione comunica ai paesi beneficiari i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 93 bis

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, i paesi beneficiari osservano o fanno osservare le regole concernenti l'origine delle merci, la compilazione e il rilascio dei certificati di origine, modulo A, nonché le condizioni di utilizzazione delle dichiarazioni su fattura e i metodi di cooperazione amministrativa.

Articolo 94

1. Il controllo a posteriori dei certificti di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Comunità abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti della presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono alle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario d'esportazione il certificato d'origine, modulo A, e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

Qualora le autorità in questione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali della Comunità entro sei mesi. Il controllo deve consentire di determinare se la prova dell'origine contestati riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di un paese beneficiario o della Comunità.

4. Nel caso di certificati d'origine, modulo A, rilasciati in applicazione dell'articolo 91, la risposta comprende il rinvio delle copie del certificato o dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 oppure, eventualmente, della o delle dichiarazioni su fattura corrispondenti.

5. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano fra i paesi dello stesso gruppo regionale ai fini del controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A, rilasciati conformemente alla presente sezione.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, il paese beneficiario d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

7. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine, modulo A, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.

Articolo 95

Le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88 si applicano unicamente nell'ambito delle preferenze tariffarie accordate dalla Norvegia e dalla Svizzera per taluni prodotti originari dei paesi in via di sviluppo, la Norvegia e la Svizzera applicano disposizioni analoghe a quelle della Comunità.

La Commissione informa le autorità doganali degli Stati membri dell'adozione, da parte della Norvegia e della Svizzera, di tali disposizioni e comunica loro la data di inizio di applicazione delle disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 88, nonché delle disposizioni analoghe adottate dalla Norvegia e dalla Svizzera.

L'applicazione di queste disposizioni è subordinata alla conclusione, tra la Comunità, la Norvegia e la Svizzera, di un accordo con il quale le parti si impegnino, fra l'altro, a prestarsi la necessaria assistenza reciproca in materia di cooperazione amministrativa.

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla

Articolo 96

1. L'espressione 'la Comunità' utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione 'prodotti originari della Comunità' non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari del paese d'esportazione beneficiario del sistema di preferenze generalizzate o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati d'origine, modulo A si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla.

Sottosezione 5

Disposizioni finali

Articolo 97

Le merci originarie di un paese o territorio che venga ammesso o riammesso fra i beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti riportati nei regolamenti CE del Consiglio o nella decisione CECA possono beneficiare di detto sistema se sono esportate dal paese o territorio in oggetto a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 2.

Sezione 2

Repubbliche di Albania, di Bosnia-Erzegovina e di Croazia; ex Repubblica iugoslava di Macedonia (per vini), Repubblica di Slovenia (per vini)

Sottosezione 1

Definizione della nozione di prodotti originari

Articolo 98

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità per taluni prodotti originari delle Repubbliche di Albania, di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, dell'ex Repubblica di Macedonia (per determinati vini) e della Repubblica di Slovenia (per determinati vini), in prosieguo denominate repubbliche beneficiarie, si considerano prodotti originari di una repubblica beneficiaria:

a) i prodotti interamente ottenuti nella repubblica beneficiaria stessa a norma dell'articolo 99;

b) i prodotti ottenuti in tale repubblica beneficiaria e nella cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che questi prodotti abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma del'articolo 100.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente sezione, i prodotti originari della Comunità ai sensi del paragrafo 3 sono considerati originari di una determinata repubblica beneficiaria quando subiscono, nella repubblica beneficiaria stessa, lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle elencate nell'articolo 101.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, per determinare l'origine dei prodotti ottenuti nella Comunità.

Articolo 99

1. Si considerano 'interamente ottenuti' in una repubblica beneficiaria o nella Comunità:

a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle loro acque territoriali, con le loro navi;

g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché essi abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

2. Le espressione 'le loro navi' e 'le loro navi officina' di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- che sono immatricolate o registrate nella repubblica beneficiaria o in uno Stato membro;

- che battono bandiera della repubblica beneficiaria o di uno Stato membro;

- che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della repubblica beneficiaria o degli Stati membri, o ad una società la cui sede principale è situata in detta repubblica o in uno Stato membro, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della repubblica beneficiaria o di Stati membri e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società, almeno metà del capitale appartiene a detta repubblica beneficiaria o detti Stati membri o a enti pubblici o cittadini di detta repubblica beneficiaria o di Stati membri;

- il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini della repubblica beneficiaria o degli Stati membri; e

- il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della repubblica beneficiaria o degli Stati membri.

3. I termini 'paese beneficiario' e 'Comunità' comprendono anche le acque territoriali della repubblica beneficiaria o degli Stati membri.

Le navi operanti in alto mare, in particolare le navi officina, a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della pesca, sono considerate parte del territorio della repubblica beneficiaria o dello Stato membro al quale appartengono, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 100

Ai fini dell'articolo 67, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una repubblica beneficiaria o nella Comunità si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco di cui all'allegato 15.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati nella presente sezione, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.

Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella fabbricazione.

Articolo 101

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 100, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);

b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di asortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nella presente sezione per poter essere considerati originari del paese beneficiario o della Comunità;

f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);

h) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella repubblica beneficiaria o nella Comunità su quel prodotto.

Articolo 101 bis

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni della presente sezione è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente sezione ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 102

1. In deroga all'articolo 100, i materiali non originari possono essere utilizzati nella fabbricazione di un determinato prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Laddove nell'elenco siano indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dall'applicazione del primo comma non deve derivare un superamento di dette percentuali.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

Articolo 103

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 104

Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 105

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) energia e combustibili;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili;

d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 106

Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario di cui alla presente sezione devono essere rispettate senza soluzione di continuità nella repubblica beneficiaria o nella Comunità.

Le merci originarie esportate dalla repubblica beneficiaria o dalla Comunità verso un altro paese e successivamente reintrodotte sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità competenti prova adeguata:

- che le merci reintrodotte sono le stesse che erano state esportate, e

- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in stato invariato durante la loro permanenza nel paese in questione.

Articolo 107

1. Sono considerate come trasportati direttamente dalla repubblica beneficiaria nella Comunità o da questa nella repubblica beneficiaria:

a) i prodotti il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di altri paesi;

b) i prodotti che costituiscono un'unica spedizione trasportata attraverso il territorio di paesi diversi dalla repubblica beneficiaria o dalla Comunità, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato invariato;

c) le merci il cui trasporto si effettua senza soluzioni di continuità, per mezzo di condutture, attraverso territori diversi da quelli della repubblica beneficiaria o della Comunità.

2. La prova della sussistenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita alle autorità doganali competenti presentando:

a) il titolo di trasporto unico utilizzato per il passaggio nel paese di transito, oppure

b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

- una descrizione esatta dei prodotti,

- la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e

- la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure

c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 108

1. I prodotti originari spediti da una repubblica beneficiaria per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità beneficiano, all'importazione in quest'ultima, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, purché rispondano alle condizioni previste dalla presente sezione affinché siano riconosciuti come originari della repubblica beneficiaria in questione e che sia fornita alle competenti autorità doganali della Comunità la prova soddisfacente che:

a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla repubblica beneficiaria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità;

c) i prodotti sono stati consegnati nella Comunità, nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della Comunità deve essere presentata, secondo le normali procedure, un certificato di circolazione delle merci EUR.1. Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza possono essere richiesti documenti probatori supplementari circa la natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Sottosezione 2

Prova dell'origine

Articolo 109

I prodotti originari delle repubbliche beneficiarie beneficiano delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 su presentazione:

a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato 21; oppure

b) nei casi di cui all'articolo 116, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportata nell'allegato 22, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata 'dichiarazione su fattura') che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

a) CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Articolo 110

1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalla autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica di Macedonia o della Slovenia, purché dette repubbliche beneficiarie:

- abbiano comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dall'articolo 121, e

- assistano la Comunità, consentendo alle autorità doganali degli Stati membri di controllare l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni sull'origine effettiva dei prodotti in questione.

2. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, del suo rappresentante autorizzato. Per la domanda viene utilizzato il modulo il cui modello figura nell'allegato 21, debitamente compilato conformemente alle disposizioni della presente sottosezione.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 vengono conservate per almeno tre anni dalle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato allega alla domanda ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che i prodotti da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Egli si impegna a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, tutte le pezze giustificative supplementari che dette autorità ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario dei prodotti ammessi a beneficiare del regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e dei processi di fabbricazione dei prodotti, da parte di dette autorità.

5. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione se i prodotti da esportare possono considerarsi prodotti originari ai sensi della presente sezione.

6. Dato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime preferenziale di cui all'articolo 98, e spetta quindi alle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione prendere le disposizioni necessarie per verificare l'origine delle merci e controllare le altre dichiarazioni contenute nel certificato.

7. Allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o le autorità doganali dello Stato membro di esportazione hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo da essa ritenuto utile.

8. Spetta alle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o alle autorità doganali dello Stato membro di esportazione accertare che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati.

9. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene indicata nella parte del medesimo riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione all'atto dell'esportazione dei prodotti a cui si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione è effettivamente realizzata o è certo che sarà realizzata.

Articolo 111

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 112

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione secondo le modalità previste dall'articolo 62 del codice. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Dette autorità possono richiedere che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente sezione.

Articolo 113

1. In deroga all'articolo 110, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se

b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell'esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sezione.

3. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

- 'EXPEDIDO A POSTERIORI',

- 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE',

- 'NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT',

- 'ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ',

- 'ISSUED RETROSPECTIVELY',

- 'DÉLIVRÉ A POSTERIORI',

- 'RILASCIATO A POSTERIORI',

- 'AFGEGEVEN A POSTERIORI',

- 'EMITIDO A POSTERIORI',

- 'ANNETTU JÄLKIKÄTEEN',

- 'UTFÄRDAT I EFTERHAND'.

4. Le diciture di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella 'Osservazioni' del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 114

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità competenti che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

- 'DUPLICADO',

- 'DUPLIKAT',

- 'DUPLIKAT',

- 'ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ',

- 'DUPLICATE',

- 'DUPLICATA',

- 'DUPLICATO',

- 'DUPLICAAT',

- 'SEGUNDA VIA',

- 'KAKSOISKAPPALE',

- 'DUPLIKAT'.

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 'Osservazioni' del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 115

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1, al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità. I certificati sostituivi di circolazione delle merci EUR.1 sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

b) DICHIARAZIONE SU FATTURA

Articolo 116

1. La dichiarazione su fattura può essere compilata:

a) da un esportatore comunitario autorizzato a norma dell'articolo 117, oppure

b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6000 EUR a condizione che l'assistenza di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sia prestata anche nell'ambito di questa procedura.

2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità o di una repubblica beneficiaria e soddisfano gli altri requisiti di cui alla presente sezione.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Comunità o delle autorità competenti della repubblica beneficiaria d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dalla presente sezione.

4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato 22, utilizzando una delle versioni linguistiche di detto allegato, conformemente alle disposizioni del diritto interno del paese di esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 117, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni alle autorità doganali un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. Nelle fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), l'uso di una dichiarazione su fattura è subordinato alle condizioni particolari seguenti:

a) è compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione;

b) se le merci contenute nella spedizione hanno già subito, nel paese di esportazione, un controllo in base alla definizione della nozione di prodotti originari, l'esportatore può menzionare detto controllo nella dichiarazione su fattura.

Le disposizioni del primo comma non esonerano l'esportatore dall'espletamento delle altre eventuali formalità previste nelle normative doganali o postali.

Articolo 117

1. Le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore, in appresso denominato 'esportatore autorizzato', che effettui frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità a norma dell'articolo 98, paragrafo 2, ad emettere dichiarazioni su fattura, indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie ai fini della verifica del carattere originario dei prodotti e dell'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente sezione, indipendentemente dal valore dei prodotti.

2. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dello statuto di esportatore autorizzato alle condizioni che ritengono appropriate.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 118

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio da parte nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Nei casi di presentazione tardiva di cui al paragrafo 2, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

4. Su richiesta dell'importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d'importazione può essere presentata alle autorità doganali una sola prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione quando le merci:

a) sono importate nell'ambito di operazioni regolari e continuative, di ingente valore commerciale;

b) rientrano in uno stesso contratto d'acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione e nella Comunità;

c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;

d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore o sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale della Comunità.

Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi.

Articolo 119

1. Sono ammessi come prodotti originari, delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 67, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente sezione e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 120

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o su una dichiarazione su fattura, e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità del certificato o della dichiarazione se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura in un certificato di circolazione delle merci EUR.1 od in una dichiarazione, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Sottosezione 3

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 121

1. Le repubbliche beneficiarie comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, i facsimile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità pubbliche competenti delle repubbliche beneficiarie. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'immissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.

2. La Commissione comunica alle repubbliche beneficiarie i facsimile delle impronte dei timbri usati dalle autorità doganali degli Stati membri per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 122

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d'importazione o le autorità pubbliche competenti delle repubbliche beneficiarie abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre condizioni di cui alla presente sezione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o della repubblica beneficiaria d'importazione rispediscono alle autorità competenti del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi sostanziali o formali che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che inducano a ritenere inesatte le informazioni relative alla prova dell'origine.

Le autorità doganali dello Stato membro d'importazione che decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98 in attesa dei risultati del controllo, offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati devono essere comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione o delle autorità competenti della repubblica beneficiaria entro sei mesi. Il controllo deve consentire di determinare se la prova dell'origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari di una repubblica beneficiaria o della Comunità.

4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare, l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.

5. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni della presente sezione, la repubblica beneficiaria d'esportazione effettua, d'ufficio o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.

6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti della repubblica beneficiaria o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno un triennio.

Sottosezione 4

Ceuta e Melilla

Articolo 123

1. Il termine 'Comunità' utilizzato nella presente sezione non comprende Ceuta e Melilla. L'espressione 'prodotti originari della Comunità' non comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, per determinare se prodotti importati a Ceuta e Melilla o originari di Ceuta e Melilla possono essere considerati originari della repubblica beneficiaria delle preferenze o di Ceuta e Melilla.

3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

4. Le disposizioni della presente sezione relative al rilascio, all'uso e al controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e Melilla.

5. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione della presente sezione a Ceuta e Melilla."

6) Nell'articolo 237, paragrafi 1 e 4, i termini "C1" e "C2/CP3" sono rispettivamente sostituiti con "CN22" e "CN23".

7) Nella "PARTE II, DESTINAZIONI DOGANALI, TITOLO I, IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA", il capitolo II (articoli da 291 a 308) è sostituito dal testo seguente:

"CAPITOLO II

Destinazione particolare

Articolo 291

1. Il presente capitolo si applica se le merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.

2. Ai fini del presente capitolo si intende per:

a) autorizzazione unica: un'autorizzazione che interessa diverse amministrazioni doganali;

b) contabilità: la contabilità commerciale, fiscale o altra documentazione contabile tenuta dal titolare o per suo conto;

c) scritture: i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici su qualsiasi mezzo, che consentono alle autorità doganali di vigilare e effettuare controlli sulle operazioni.

Articolo 292

1. Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all'articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un'autorizzazione scritta.

Se le merci sono immesse in libera pratica ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all'articolo 82 del codice, è necessaria un'autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.

2. Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all'allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.

3. In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché

- la domanda interessi una sola amministrazione doganale,

- il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e

- sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

4. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, le autorità doganali possono chiedere ulteriori precisazioni al richiedente.

In particolare, se la richiesta può essere effettuata mediante presentazione della dichiarazione doganale, le autorità doganali richiedono, fatto salvo l'articolo 218, che la domanda sia accompagnata da un documento compilato dal dichiarante in cui siano indicate almeno le seguenti informazioni, a meno che esse non siano ritenute superflue o non siano inserite nella dichiarazione doganale:

a) nome e indirizzo del richiedente, del dichiarante e dell'operatore;

b) natura della destinazione particolare;

c) descrizione tecnica delle merci e dei prodotti derivante dalla loro destinazione particolare e i mezzi per identificarli;

d) tasso di rendimento previsto o modalità per la sua determinazione;

e) termine previsto per l'assegnazione delle merci alla loro destinazione particolare;

f) luogo in cui le merci sono assegnate alla destinazione particolare.

5. Qualora si richieda un'autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue.

La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:

- in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l'audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure

- in cui le merci sono assegnate alla destinazione specifica.

Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.

Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.

Le autorità doganali possono rilasciare l'autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.

Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.

6. In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un'autorizzazione unica.

Articolo 293

1. Un'autorizzazione richiesta utilizzando il modello indicato all'allegato 67 può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le attività indicate siano coerenti con la destinazione particolare prevista e con le disposizioni per il trasferimento delle merci conformemente all'articolo 296 e sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni;

b) il richiedente offra tutte le garanzie necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni da effettuare e rispetti l'obbligo:

- di assegnare integralmente o in parte le merci alla destinazione particolare prevista o di trasferirle e di fornire prova della loro assegnazione o trasferimento conformemente alle disposizioni in vigore,

- di non intraprendere azioni incompatibili con la finalità della destinazione particolare prevista,

- di notificare tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti;

c) sia assicurato un efficace controllo doganale e le misure amministrative adottate dalle autorità doganali non siano sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

d) sia tenuta e conservata una contabilità appropriata;

e) sia fornita una garanzia qualora le autorità doganali lo ritengano necessario.

2. Per una domanda presentata a norma dell'articolo 292, paragrafo 3, l'accettazione della dichiarazione doganale costituisce l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità alle condizioni indicate al paragrafo 1.

3. Nell'autorizzazione devono figurare i seguenti elementi, a meno che tali dati non siano ritenuti superflui:

a) l'identificazione del titolare dell'autorizzazione,

b) all'occorrenza, il codice NC o il codice TARIC, il tipo e la descrizione delle merci e delle operazioni connesse alla destinazione particolare e le disposizioni relative ai tassi di rendimento,

c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale,

d) la scadenza entro cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,

e) gli uffici doganali in cui le merci sono immesse in libera pratica e gli uffici di controllo,

f) i luoghi in cui le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista,

g) eventualmente, la garanzia da prestare,

h) il periodo di validità dell'autorizzazione,

i) l'eventuale possibilità di trasferire le merci conformemente all'articolo 296, paragrafo 1,

j) eventualmente, le misure semplificate relative al trasferimento delle merci ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3,

k) eventualmente, le procedure semplificate autorizzate conformemente all'articolo 76 del codice,

l) le modalità di comunicazione.

4. Fatto salvo l'articolo 294, l'autorizzazione è valida a decorrere dalla data di rilascio o dalla data successiva indicata nell'autorizzazione.

Articolo 294

1. Le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto retroattivo.

Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, un'autorizzazione con effetto retroattivo è valida a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

2. Se una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni o di merci, può essere concessa un'autorizzazione con effetto retroattivo a decorrere dalla data di scadenza dell'autorizzazione iniziale.

3. In circostanze eccezionali l'effetto retroattivo di un'autorizzazione può essere prolungato, ma non può superare un anno prima della data della domanda, purché sia dimostrata una necessità economica certa e:

a) la domanda non sia collegata a un tentativo di frode o di negligenza manifesta,

b) la contabilità del richiedente confermi che tutti i requisiti previsti dal regime sono stati soddisfatti e, all'occorrenza, per evitare sostituzioni le merci possano essere identificate per il periodo in questione e tale contabilità consenta il controllo del regime,

c) possano essere espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci, compresa eventualmente la possibilità di invalidare la dichiarazione.

Articolo 295

La scadenza dell'autorizzazione non produce effetti sulle merci immesse in libera pratica in forza dell'autorizzazione stessa in data anteriore a quella di scadenza.

Articolo 296

1. Il trasferimento di merci tra luoghi diversi indicati nella stessa autorizzazione può essere effettuato senza espletamento di formalità doganali.

2. Se un trasferimento di merci viene effettuato tra due titolari di autorizzazione stabiliti in diversi Stati membri e le autorità doganali interessate non hanno autorizzato il ricorso alle procedure semplificate conformemente al paragrafo 3, l'esemplare di controllo T5 indicato all'allegato 63, è utilizzato conformemente alla seguente procedura:

a) il cedente compila l'esemplare di controllo T5 in triplice copia (in originale e due copie). Le copie vengono opportunamente numerate.

b) Nell'esemplare di controllo T5 figurano:

- nella casella A ('Ufficio di partenza'), l'indirizzo dell'ufficio doganale competente indicato nell'autorizzazione del cedente,

- nella casella n. 2, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cedente,

- nella casella n. 8, il nome o ragione sociale, l'indirizzo completo e il numero di autorizzazione del cessionario,

- nella casella 'Nota importante' e nella casella B occorre barrare il testo,

- rispettivamente nelle caselle n. 31 e 33 la descrizione delle merci al momento del trasferimento, incluso il numero di articoli e il codice NC corrispondente,

- nella casella n. 38, la massa netta delle merci,

- nella casella n. 103, la quantità netta delle merci in lettere,

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS RESPECTO DE LAS CUALES, LAS OBLIGACIONES SE CEDEN AL CESIONARIO (REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 296)

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER, FOR HVILKE FORPLIGTELSERNE OVERDRAGES TIL ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN MIT DENEN DIE PFLICHTEN AUF DEN ÜBERNEHMER ÜBERTRAGEN WERDEN (ARTIKEL 296 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΧΕΑ (ΑΡΘΡΟ 296 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93)

- END-USE: GOODS FOR WHICH THE OBLIGATIONS ARE TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 296)

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES POUR LESQUELLES LES OBLIGATIONS SONT TRANSFÉRÉES AU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 296]

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PER LE QUALI GLI OBBLIGHI SONO TRASFERITI AL CESSIONARIO (REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 296)

- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN WAARVOOR DE VERPLICHTINGEN AAN DE OVERNEMER WORDEN OVERGEDRAGEN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 296)

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS RELATIVAMENTE ÀS QUAIS AS OBRIGAÇÕES SÃO TRANSFERIDAS PARA O CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 296.o]

- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: TAVARAT, JOIHIN LIITTYVÄT VELVOITTEET SIIRRETÄÄN SIIRRONSAAJALLE (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 296 ARTIKLA)

- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR FÖR VILKA SKYLDIGHETERNA ÖVERFÖRS TILL DEN MOTTAGANDE PARTEN (ARTIKEL 296 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93)

- nella casella n. 106:

- gli elementi relativi all'imposizione per quanto riguarda le merci d'importazione;

- il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica, nonché la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio doganale a cui è stata presentata la dichiarazione.

c) Il cedente invia tutti gli esemplari di controllo T5 al cessionario.

d) Il cessionario allega l'originale del documento commerciale comprovante la data di ricevimento delle merci agli esemplari di controllo T5 e presenta tutti i documenti all'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione. Inoltre, egli notifica immediatamente all'uffico doganale ogni eccedenza, disavanzo, sostituzione o altra irregolarità.

e) L'ufficio doganale indicato nell'autorizzazione del cessionario compila la casella J dell'originale, indicando anche la data di ricevimento, dopo aver verificato i documenti commerciali corrispondenti, appone data e timbro sull'originale alla casella J e sulle due copie alla casella E. L'ufficio doganale conserva la seconda copia e restituisce l'originale e la prima copia al cessionario.

f) Il cessionario conserva la prima copia nelle scritture e invia l'originale al cedente.

g) Il cedente conserva l'originale fra le scritture.

Le autorità doganali interessate possono autorizzare il ricorso alle procedure semplificate conformemente alle disposizioni relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo T5.

3. Se ritengono che il corretto svolgimento delle operazioni è salvaguardato, le autorità doganali possono permettere che un trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due diversi Stati membri sia effettuato senza utilizzare l'esemplare di controllo T5.

4. Il trasferimento di merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti nello stesso Stato membro viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

5. Al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite.

6. Il cedente non ha più obblighi quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare;

- il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario; salvo diversa indicazione delle autorità doganali, ciò si verifica quando il cessionario registra le merci nelle scritture.

Articolo 297

1. In caso di trasferimento, da parte di compagnie aeree che operano su rotte internazionali, di materiali per la manutenzione o la riparazione di aeromobili nel quadro di accordi di scambio o per esigenze proprie delle compagnie aeree, una lettera di vettura aerea o un documento equivalente possono essere utilizzati in sostituzione dell'esemplare di controllo T5.

2. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare almeno le indicazioni seguenti:

a) denominazione della compagnia aerea speditrice;

b) denominazione dell'aeroporto di partenza;

c) denominazione della compagnia aerea destinataria;

d) denominazione dell'aeroporto di destinazione;

e) descrizione dei materiali;

f) numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere espresse sotto forma di codici o richiamandosi ad un documento allegato.

3. La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve recare sulla pagina anteriore, in stampatello, una delle seguenti diciture:

- DESTINO ESPECIAL

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL

- BESONDERE VERWENDUNG

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

- END-USE

- DESTINATION PARTICULIÈRE

- DESTINAZIONE PARTICOLARE

- BIJZONDERE BESTEMMING

- DESTINO ESPECIAL

- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS

- ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

4. La compagnia aerea speditrice conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea speditrice, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

La compagnia aerea destinataria conserva nella sua contabilità un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente e, alle condizioni da determinare dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede la compagnia aerea destinataria, tiene a disposizione dell'ufficio doganale competente un altro esemplare.

5. I materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente devono essere consegnati alla compagnia aerea destinataria nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale dello Stato membro in cui ha sede tale compagnia. La compagnia aerea destinataria registra tali materiali nelle proprie scritture contabili.

6. Gli obblighi risultanti dai paragrafi da 1 a 5 passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria nel momento in cui i materiali originari e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente sono consegnati a quest'ultima.

Articolo 298

1. Le autorità doganali possono, alle condizioni da esse stabilite, approvare l'esportazione delle merci o la loro distruzione.

2. In caso di esportazione di prodotti agricoli, nella casella n. 44 del documento amministrativo unico o in ogni altro documento utilizzato deve figurare una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

- ARTÍCULO 298, REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS DESTINADAS A LA EXPORTACIÓN - NO SE APLICAN RESTITUCIONES AGRÍCOLAS

- ART. 298 I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL - INGEN RESTITUTION

- ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93 BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN - ANWENDUNG DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

- ΑΡΘΡΟ 298 ΤΟΥ ΚΑΝ. (CEE) αριθ. 2454/93 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΓΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

- ARTICLE 298 REGULATION (EEC) No 2454/93 END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION - AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

- ARTICLE 298, RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION - APPLICATION DES RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

- ARTICOLO 298 (CEE) N° 2454/93 DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE - APPLICAZIONE DELLE RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA

- ARTIKEL 298, VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93 BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN - LANDBOUWRESTITUTIES NIET VAN TOEPASSING

- ARTIGO 298.o REG. (CEE) N.o 2454/93 DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO - APLICAÇÃO DE RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA

- 298 ART., AS. 2454/93 TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA - MAATALOUSTUKEA EI SOVELLETA

- ARTIKEL 298 I FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 AVSEENDE ANVÄNDNING FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT - JORDBRUKSBIDRAG EJ TILLÄMPLIGA

3. In caso di esportazione, le merci sono considerate non comunitarie a partire dal momento in cui la dichiarazione di esportazione viene accettata.

4. In caso di distruzione si applica l'articolo 182, paragrafo 5, del codice.

Articolo 299

Se le autorità doganali ritengono che un'utilizzazione delle merci diversa da quella indicata nell'autorizzazione sia giustificata, tale utilizzazione, fatta eccezione per l'esportazione o la distruzione, comporta l'insorgenza di un'obbligazione doganale. L'articolo 208 del codice si applica mutatis mutandis.

Articolo 300

1. Le merci di cui all'articolo 291, paragrafo 1, rimangono sotto controllo doganale e sono soggette ai dazi all'importazione fino a quando:

a) sono assegnate alla destinazione prevista,

b) sono esportate, distrutte o assegnate ad una diversa destinazione conformemente agli articoli 298 e 299.

Tuttavia, se le merci possono essere usate ripetutamente e se, per evitare frodi, le autorità doganali lo ritengono opportuno, il controllo doganale continua per un periodo che non supera i due anni dalla data della prima assegnazione.

2. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o trasformazione delle merci nonché le perdite per cause naturali sono considerati merci assegnate alla destinazione particolare prevista.

3. Per i cascami e i rottami risultanti dalla distruzione delle merci, il controllo doganale ha termine quando essi hanno ricevuto una destinazione doganale consentita."

8) All'articolo 397, all'articolo 419, paragrafo 4, e all'articolo 434, paragrafo 6, l'espressione "degli articoli da 463 a 470" è sostituita dall'espressione "di cui all'articolo 843".

9) Sono soppressi i capitoli 11 e 12 del titolo II della parte II (articoli da 463 a 495).

10) L'articolo 843 è sostituito dal seguente:

"Articolo 843

1. Il presente titolo fissa le condizioni applicabili alle merci che circolano da un punto all'altro del territorio doganale della Comunità, uscendo temporaneamente da detto territorio, con o senza attraversamento di un paese terzo, e la cui uscita o esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità è vietata o soggetta a restrizioni, a un dazio o a qualsiasi altra imposizione all'esportazione da una misura comunitaria, sempre che la stessa misura ne abbia previsto l'applicazione, fatte salve le disposizioni particolari che tale misura può contemplare.

Tuttavia, tali condizioni non si applicano:

- quando le merci sono dichiarate per l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e viene fornita la prova all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione che l'atto amministrativo che le libera dalla restrizione prevista nei loro riguardi è stato emesso, che i dazi o altre imposizioni esigibili sono stati pagati ovvero che, tenuto conto della loro posizione, tali merci possono lasciare senz'altra formalità il territorio doganale della Comunità, o

- quando il trasporto è effettuato da un aereo in linea diretta senza scali al di fuori del territorio doganale della Comunità o da una nave di linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis.

2. Quando le merci sono vincolate al regime di transito comunitario, l'obbligato principale appone sul documento utilizzato per la dichiarazione di transito comunitario, segnatamente nella casella n. 44 'Menzioni speciali' del documento amministrativo unico, una delle seguenti diciture:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...

- Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...

- Ausgang aus der Gemeinschaft - gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluß Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

- Η έξοδος από την Κοινότητα υποβάλλεται σε περιορισμούς η σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. ...

- Exit from the Community subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ...

- Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...

- Bij uitgang uit de Gemeenschap zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.

- Saída da Comunidade sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o ...

- Yhteisöstä vientiin sovelletaan asetuksen/direktiinvinl./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja

- Utförsel från gemenskapen omfattas i enlighet med förordning/direktiv/beslut ... av restriktioner eller pålagor

3. Quando le merci:

a) sono vincolate ad un regime doganale diverso dal transito comunitario o

b) circolano senza essere vincolate ad un regime doganale,

l'esemplare di controllo T5 è redatto conformemente agli articoli da 912 bis a 912 octies. Alla casella n. 104 del formulario T5 di detto esemplare, dopo aver barrato la casella 'Altri (da specificare)', deve essere apposta la dicitura di cui al paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'esemplare di controllo T5 è compilato presso l'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità richieste per la spedizione delle merci. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale competente per il luogo in cui dette merci lasciano il territorio doganale della Comunità.

Questi uffici stabiliscono il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appongono sul documento doganale che accompagnerà le merci la dicitura di cui al paragrafo 2.

Ai fini dell'esemplare di controllo T5, è considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio di destinazione del regime doganale di cui al primo comma, punto a), oppure l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, nella situazione di cui al primo comma, punto b).

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità con attraversamento del territorio di uno o più paesi dell'EFTA, di cui all'articolo 309, lettera f), e che, in uno di questi paesi, formano oggetto di una rispedizione.

5. Se la misura comunitaria di cui al paragrafo 1 stabilisce la costituzione di una garanzia, detta garanzia è costituita conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2.

6. Quando, all'arrivo all'ufficio di destinazione, le merci non vengono immediatamente o riconosciute in possesso di posizione comunitaria o sottoposte alle formalità doganali connesse all'introduzione nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio di destinazione adotta tutte le misure previste nei loro confronti.

7. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio di destinazione rispedisce senza indugio l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B 'Da rispedire a' del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

8. Qualora le merci non siano reintrodotte nel territorio doganale della Comunità, esse si considerano irregolarmente portate fuori dal territorio doganale comunitario dallo Stato membro in cui esse sono state vincolate al regime di cui al paragrafo 2 ovvero in cui è stato compilato l'esemplare di controllo T5."

11) All'articolo 887, paragrafo 3, primo comma, l'espressione "agli articoli da 471 a 495" è sostituita dall'espressione "agli articoli da 912 bis a 912 octies".

12) Dopo l'articolo 912 è inserita la seguente parte IV bis:

"PARTE IV bis

CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI

Articolo 912 bis

1. Ai fini della presente parte si intende per:

a) 'autorità competenti': le autorità doganali o qualsiasi altra autorità degli Stati membri, incaricate dell'applicazione della presente parte;

b) 'ufficio': l'ufficio doganale o l'organismo incaricato, a livello locale, dell'applicazione della presente parte;

c) 'esemplare di controllo T5': l'esemplare compilato sul formulario T5, originale e copia, conforme al modello figurante all'allegato 63, eventualmente completato o con uno o più formulari T5 bis, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 64, o con una o più distinte di carico T5, originale e copia, conformi al modello figurante all'allegato 65. Tali formulari sono stampati e compilati conformemente alle indicazioni di cui all'allegato 66 e, se del caso, tenendo conto delle indicazioni d'uso complementari previste nel quadro di altre normative comunitarie.

2. Quando l'applicazione di una normativa comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione nel territorio doganale della Comunità è subordinata alla prova che le merci che ne formano oggetto hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta nella predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T5, compilato e utilizzato conformemente alle disposizioni della presente parte.

3. Su uno stesso esemplare di controllo T5 possono figurare esclusivamente merci caricate su un solo mezzo di trasporto, ai sensi dell'articolo 347, paragrafo 2, secondo comma, e destinate ad un unico destinatario per ricevere la medesima utilizzazione e/o destinazione.

L'utilizzazione di distinte di carico T5, compilate mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico delle informazioni, e degli elenchi descrittivi compilati ai fini dell'espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, che recano l'insieme delle indicazioni contenute nel formulario il cui modello figura all'allegato 65, può essere autorizzata dalle autorità competenti, al posto di detto formulario, nei casi in cui questi documenti sono strutturati e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà e da offrire tutte le garanzie ritenute utili dalle stesse autorità.

4. Oltre alle responsabilità stabilite da una normativa particolare, chiunque sottoscriva un esemplare di controllo T5 è tenuto a destinare le merci designate in tale documento all'utilizzazione e/o alla destinazione dichiarata.

Costui risponde di qualsiasi utilizzazione abusiva, effettuata da chiunque, degli esemplari di controllo T5 che egli compila.

5. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversamente stabilito nella normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere che la prova che alle merci è stata data l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte venga fornita secondo una procedura nazionale, a condizione che le merci non lascino il suo territorio prima di aver ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta.

Articolo 912 ter

1. L'esemplare di controllo T5 è redatto dall'interessato in un originale ed almeno una copia. Ciascuno dei documenti di questo esemplare deve recare la firma originale dell'interessato e, negli spazi riservati alla designazione delle merci e alle diciture speciali, tutte le indicazioni richieste dalle disposizioni relative alla normativa comunitaria che prevede il controllo.

2. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce la costituzione di una garanzia, tale garanzia è costituita:

- presso l'organismo designato da detta normativa oppure, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, o presso l'ufficio che rilascia l'esemplare di controllo T5 o presso un altro ufficio a tal fine designato dallo Stato membro da cui tale ufficio dipende, e

- secondo le modalità che verranno stabilite dalla normativa comunitaria stessa o, in mancanza di indicazioni da parte della normativa, dalle autorità dello Stato membro.

In tal caso, nella casella n. 106 del formulario T5 è riportata una delle seguenti diciture:

- Garantía constituida por un importe de ... euros

- Sikkerhed på ... EUR

- Sicherheit in Höhe von ... EURO geleistet

- Κατατεθείσα εγγύηση ποσού ... ΕΥΡΩ

- Guarantee of EUR ... lodged

- Garantie d'un montant de ... euros déposée

- Garanzia dell'importo di ... EURO depositata

- Zekerheid voor ... euro

- Entregue garantia num montante de ... EURO

- Annettu ... euron suuruinen vakuus

- Säkerhet ställd till et belopp av ... euro.

3. Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, viene completata la dicitura 'Termine di esecuzione di ... giorni' che compare alla casella n. 104 del formulario T5.

4. Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'ufficio doganale dal quale le merci sono spedite rilascia l'esemplare di controllo T5.

Il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 rilasciato. Allo stesso modo, l'esemplare di controllo T5 deve recare, alla casella n. 109 del formulario T5, un riferimento a detto documento.

5. Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio da cui le merci sono spedite.

Il formulario T5 deve riportare, alla casella n. 109, una delle seguenti diciture:

- Mercancías no incluidas en un régimen aduanero

- Ingen forsendelsesprocedure

- Nicht in einem Zollverfahren befindliche Waren

- Εμπορεύματα εκτός τελωνειακού καθεστώτος

- Goods not covered by a customs procedure

- Marchandises hors régime douanier

- Merci non vincolate ad un regime doganale

- Geen douaneregeling

- Mercadorias não sujeitas a regime aduaneiro

- Tullimenettelyn ulkopuolella olevat tavarat

- Varorna omfattas inte av något tullförfarande.

6. L'esemplare di controllo T5 è vistato dall'ufficio di partenza di cui ai paragrafi 4 e 5. Il visto deve prevedere le seguenti diciture da far figurare nella casella A 'Ufficio di partenza' di detti documenti:

a) per il formulario T5, il nome e il timbro dell'ufficio, la firma della persona competente, la data del visto e un numero di registrazione, che può essere prestampato;

b) per il formulario T5 bis o la distinta di carico T5, il numero di registrazione che figura il formulario T5. Questo numero deve essere apposto o a mezzo di un timbro che rechi il nome dell'ufficio o a mani; in quest'ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

7. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'articolo 349 si applica 'mutatis mutandis'. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 procede al controllo della spedizione e compila e vista la casella D 'Controllo dell'ufficio di partenza', che figura al recto del formulario T5.

8. L'ufficio di cui ai paragrafi 4 e 5 trattiene una copia di tutti gli esemplari di controllo T5. Gli originali di tali documenti sono consegnati all'interessato non appena siano state espletate tutte le formalità amministrative e siano state debitamente compilate le caselle A 'Ufficio di partenza' e, nel formulario T5, la casella B 'Da rispedire a'.

9. Le disposizioni degli articoli 353, 354 e 355 si applicano 'mutatis mutandis'.

Articolo 912 quater

1. Le merci e gli originali degli esemplari di controllo T5 devono essere presentati all'ufficio di destinazione.

Salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'ufficio di destinazione può autorizzare che le merci siano consegnate direttamente al destinatario alle condizioni fissate da questo ufficio, in modo da poter effettuare i controlli di sua spettanza all'arrivo delle merci o successivamente.

La persona che presenta all'ufficio di destinazione un esemplare di controllo T5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello figura nell'allegato 47. Questa ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T5.

2. Quando la normativa comunitaria prevede il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità e queste merci lasciano detto territorio:

- per via marittima, l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile del porto in cui le merci sono caricate su una nave di una linea diversa da una linea regolare ai sensi dell'articolo 313 bis;

- per via aerea: l'ufficio di destinazione è l'ufficio responsabile dell'aeroporto comunitario di carattere internazionale, conformemente all'articolo 190, punto b), in cui le merci sono caricate su un aeromobile a destinazione di un aeroporto non comunitario;

- per altra via o in altra circostanza; l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.

3. L'ufficio di destinazione garantisce il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. Questo ufficio deve registrare, se del caso trattenendone una copia, i dati degli esemplari di controllo T5 e i risultati dei controlli effettuati.

4. L'ufficio di destinazione rispedisce l'originale dell'esemplare di controllo T5 all'indirizzo indicato nella casella B 'Da rispedire a' del formulario T5 dopo aver espletato tutte le formalità e aver apposto le annotazioni richieste.

Articolo 912 quinquies

1. Quando il rilascio dell'esemplare di controllo T5 è accompagnato dalla costituzione di una garanzia, conformemente all'articolo 912 ter, paragrafo 2, si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per le quantità di merci che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritte, o se del caso alla scadenza di un termine stabilito ai sensi dell'articolo 912 ter, paragrafo 3, le autorità competenti adottano le misure atte a consentire all'ufficio di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, di riscuotere, se del caso dalla garanzia depositata, una quota proporzionale a tali quantità di merci.

Tuttavia, su domanda dell'interessato, tali autorità possono stabilire che venga riscosso, se del caso dalla garanzia depositata, un determinato importo ottenuto moltiplicando la quota di garanzia corrispondente alle quantità di merci che alla scadenza del termine stabilito non hanno ancora avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste, per il risultato della divisione del numero di giorni che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per rendere esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci, per il numero di giorni previsto dal termine stesso.

Il presente paragrafo non si applica se l'interessato dimostra il perimento di tali merci imputabile a forza maggiore.

3. Se entro sei mesi dalla data di emissione dell'esemplare di controllo T5 o, se del caso, dalla scadenza del termine indicato alla rubrica 'Termine di esecuzione di ... giorni' della casella n. 104 del formulario T5, questo esemplare, debitamente annotato dall'ufficio di destinazione, non è giunto all'ufficio di rinvio indicato nella casella B del documento, le autorità competenti adottano le misure necessarie per la riscossione della garanzia di cui all'articolo 912 ter, paragrafo 2, da parte dell'ufficio di cui allo stesso articolo.

Il presente paragrafo non si applica se il superamento del termine fissato per la restituzione dell'esemplare di controllo T5 non è imputabile all'interessato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 si applicano salvo diversa disposizione comunitaria che preveda il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci e, comunque, fatte salve le disposizioni relative all'obbligazione doganale.

Articolo 912 sexies

1. Salvo diversamente stabilito dalla normativa comunitaria che prevede il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci, l'esemplare di controllo T5 nonché la spedizione che esso accompagna possono essere frazionati prima della conclusione della procedura per la quale il formulario è stato rilasciato. Le spedizioni che abbiano formato oggetto di tale frazionamento possono subire un ulteriore frazionamento.

2. L'ufficio in cui è effettuato il frazionamento rilascia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 912 ter, un estratto dell'esemplare di controllo T5 per ciascuna parte della spedizione frazionata.

Ciascun estratto deve contenere le menzioni speciali che figurano nelle caselle n. 100, n. 104, n. 105, n. 106 e n. 107 dell'esemplare di controllo T5 originale e indicare la massa e la quantità netta delle merci che ne fanno oggetto. Inoltre, alla casella n. 106 del formulario T5 di ciascun estratto è riportata una delle seguenti diciture:

- Extracto del ejemplar de control T5 inicial (número de registro, fecha, oficina y país de expedición): ...

- Udskrift af det oprindelige kontroleksemplar T5 (registreringsnummer, dato, sted og udstedelsesland): ...

- Auszug aus dem ursprünglichen Kontrollexemplar T5 (Registriernummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland): ...

- Απόσπασμα του αρχικού αντιτύπου ελέγχου Τ5 (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία, τελωνείο και χώρα έκδοσης): ...

- Extract of the initial T5 control copy (registration number, date, office and country of issue): ...

- Extrait de l'exemplaire de contrôle T5 initial (numéro d'enregistrement, date, bureau et pays de délivrance): ...

- Estratto dell'esemplare di controllo T5 originale (numero di registrazione, data, ufficio e paese di emissione): ...

- Uittreksel van het oorspronkelijke controle-exemplaar T5 (registratienummer, datum, kantoor en land van afgifte): ...

- Extracto do exemplar de controlo T5 inicial (número de registo, data, estância e país de emissão): ...

- Ote alun perin annetusta T5-valvontakappaleesta (kirjaamisnumero, antamispäivämäärä, -toimipaikka ja -maa): ...

- Utdrag ur ursprungligt kontrollexemplar T5 (registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land): ....

La casella B 'Da rispedire a' del formulario T5 deve riportare le medesime diciture che compaiono nella corispondente casella del formulario T5 originale.

Nella casella J 'Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione' del formulario T5 originale, è riportata una delle seguenti diciture:

- ... (número) extractos expedidos - copias adjuntas

- ... (antal) udstedte udskrifter - kopier vedføjet

- ... (Anzahl) Auszüge ausgestellt - Durchschriften liegen bei

- ... (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα - συνημμένα αντίγραφα

- ... (number) extracts issued - copies attached

- ... (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes

- ... (numero) estratti rilasciati - copie allegate

- ... (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd

- ... (número) de extractos emitidos - cópias juntas

- Annettu ... (lukumäärä) otetta - jäljennökset liitteenä

- ... (antal) utdrag utfärdade - kopier bifogas.

L'esemplare di controllo T5 originale è rinviato senza indugio all'indirizzo indicato nella casella B 'Da rispedire a' del formulario T5, accompagnato dalle copie degli estratti rilasciati.

L'ufficio in cui viene effettuato il frazionamento trattiene una copia dell'esemplare di controllo T5 originale e degli estratti. Gli originali degli estratti dell'esemplare di controllo T5 accompagnano le spedizioni parziali fino agli uffici di destinazione relativi a ciascuna spedizione parziale dove vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 912 quater.

3. In caso di ulteriore frazionamento, conformemente al paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 912 septies

1. L'esemplare di controllo T5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:

- l'omissione della domanda o il mancato rilascio al momento della spedizione delle merci non sia imputabile all'interessato o questi possa fornire la prova che detta omissione non è dovuta a una manovra fraudolenta o a negligenza manifesta da parte sua,

- l'interessato fornisca la prova che l'esemplare di controllo T5 si riferisce proprio alle merci per le quali sono state espletate tutte le formalità,

- l'interessato presenti la documentazione richiesta per il rilascio del predetto esemplare,

- sia stato stabilito, con soddisfazione delle autorità competenti, che il rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5 non può dar luogo all'ottenimento di indebiti vantaggi finanziari, tenuto conto del regime e/o della posizione doganale delle merci e della loro utilizzazione e/o destinazione.

Quando l'esemplare di controllo T5 è rilasciato a posteriori, il formulario T5 deve recare una delle seguenti diciture in rosso:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfølgende

- nachträglich ausgestellt

- Εκδοθέν εκ των υστέρων

- Issued retrospectively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

- Annettu jälkikäteen

- Utfärdat i efterhand

e l'interessato vi deve indicare l'identità del mezzo di trasporto con cui le merci sono state spedite, nonché la data di partenza e, se del caso, la data di presentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

2. In caso di smarrimento dell'originale degli esemplari di controllo T5 e degli estratti degli esemplari di controllo T5, duplicati di questi documenti possono essere rilasciati, dietro richiesta dell'interessato, dall'ufficio che ha emesso detti originali. Il duplicato deve essere corredato del timbro dell'ufficio e della firma del funzionario competente, nonché di una delle seguenti diciture in rosso:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA

- KAKSOISKAPPALE

- DUPLIKAT.

3. Gli esemplari di controllo T5 rilasciati a posteriori e i duplicati di questi esemplari possono essere annotati dall'ufficio di destinazione solo dopo constatazione da parte dello stesso ufficio che le merci oggetto di detti documenti hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione previste o prescritte dalla normativa comunitaria.

Articolo 912 octies

1. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono consentire, nell'ambito delle proprie competenze, a qualsiasi persona che risponda alle condizioni previste al paragrafo 4, in appresso denominata 'speditore autorizzato', che intenda spedire merci per le quali deve essere redatto un esemplare di controllo T5, di non presentare all'ufficio di partenza né le merci, né il relativo esemplare di controllo T5.

2. Riguardo all'esemplare di controllo T5 che deve essere utilizzato dagli speditori autorizzati, le autorità possono:

a) prescrivere che i formulari rechino un segno distintivo che permetta l'individuazione di questi speditori autorizzati;

b) autorizzare che la casella A 'Ufficio di partenza' dei formulari:

- sia preventivamente munita dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio o

- rechi, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo approvato e conforme al modello figurante nell'allegato 62 o

- rechi l'impronta prestampata del timbro speciale conforme al modello riportato all'allegato 62, se la stampa è affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Tale impronta può anche essere apposta mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico di trattamento dei dati;

c) autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sui formulari muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato 62 e compilati mediante un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. In tal caso, alla casella n. 110 dei formulari, lo spazio riservato alla firma del dichiarante riporterà una delle seguenti diciture:

- Dispensa de la firma, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93

- Underskriftsdispensation, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93

- Freistellung von der Unterschriftsleistung, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

- Απαλλαγή από την υποχρέωση υπογραφής, άρθρο 912 ζ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93

- Signature waived - Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93

- Dispense de signature, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93

- Dispensa dalla firma, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93

- Vrijstelling van ondertekening - artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93

- Dispensada a assinatura, artigo 912o - G do Regulamento (CE) n. 2454/93

- Vapautettu allekirjoituksesta - asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla

- Befriad från underskrift, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93.

3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato e completato dallo speditore autorizzato seguendo le apposite indicazioni e, in particolare:

- nella casella A 'Ufficio di partenza' con l'indicazione della data di spedizione delle merci e del numero attribuito alla dichiarazione e

- Procedimiento simplificado, artículo 912 octavo del Reglamento (CEE) no 2454/93

- Forenklet fremgangsmåde, artikel 912g i forordning (EØF) nr. 2454/93

- Vereinfachtes Verfahren, Artikel 912g der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

- Απλουστευμένη διαδικασία, άρθρο 912 ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93

- Simplified procedure - Article 912g of Regulation (EEC) No 2454/93

- Procédure simplifiée, article 912 octies du règlement (CEE) no 2454/93

- Procedura semplificata, articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93

- Vereenvoudigde procedure, artikel 912 octies van Verordening (EEG) nr. 2454/93

- Procedimento simplificado, artigo 912.o - G do Regulamento (CE) n° 2454/93

- Yksinkertaistettu menettely - asetuksen (ETY) N:o 2454/93 912g artikla

- Förenklat förfarande, artikel 912g i förordning (EEG) nr 2454/93

e, se del caso, il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione, le misure di identificazione applicate e i riferimenti del documento relativo alla spedizione.

Tale esemplare, debitamente compilato e, all'occorrenza, firmato dallo speditore autorizzato, è considerato rilasciato dall'ufficio che figura sul timbro di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dopo la spedizione, lo speditore autorizzato trasmette senza indugio all'ufficio di partenza la copia dell'esemplare di controllo T5 accompagnata da ogni documento in base al quale l'esemplare di controllo è stato redatto.

4. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente alle persone che effettuano frequenti spedizioni, le cui scritture consentono all'autorità doganale di controllare le operazioni e che non hanno commesso infrazioni gravi o reiterate della normativa in vigore.

Nell'autorizzazione vengono stabiliti in particolare:

- l'ufficio o gli uffici competenti quali uffici di partenza per le spedizioni da effettuare;

- il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettergli di procedere, se del caso o quando una normativa comunitaria lo impone, ad un controllo prima della partenza della merce;

- il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione; tale termine è stabilito o in funzione delle condizioni di trasporto o da una normativa comunitaria;

- le misure da adottare per l'identificazione delle merci, all'occorrenza mediante sigilli di modello speciale approvati dalle autorità competenti e apposti dallo speditore autorizzato;

- il metodo di costituzione della garanzia nei casi in cui l'esemplare di controllo T5 deve esserne corredato.

5. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale.

Lo speditore autorizzato sopporta tutte le conseguenze, in particolare finanziarie, degli errori, delle mancanze o altre imperfezioni presenti negli esemplari di controllo T5 da lui compilati o commesi nello svolgimento delle procedure che sono di sua competenza in virtù dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

In caso di utilizzazione abusiva, da parte di chiunque, di esemplari di controllo T5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o recanti l'impronta del timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatto salvo l'esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni che non sono stati pagati e del rimborso dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno che non dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver preso tutte le misure necessarie ad assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o del timbro speciale."

13) È inserito l'allegato 1 ter di cui all'allegato I del presente regolamento.

14) Gli allegati da 2 a 5, 7 e 8 sono soppressi.

15) L'allegato 14 è sostituito in conformità all'allegato II del presente regolamento.

16) L'allegato 15 è sostituito in conformità all'allegato III del presente regolamento.

17) Le allegati 19 e 20 sono soppressi.

18) L'allegato 26 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

19) L'allegato 27 è sostituito in conformità all'allegato V del presente regolamento.

20) Gli allegati 39, 40 e 41 sono soppressi.

21) All'allegato 62, il riferimento all'articolo 491 che figura nella nota (1) a piè di pagina è sostituito dal riferimento all'articolo 912 octies.

22) Il recto delle copie 1 e 2 del formulario di cui all'allegato 63 è sostituito in conformità all'allegato VI del presente regolamento.

23) L'allegato 66 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

24) L'allegato 87 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini degli articoli 292, paragrafo 2 e 293, paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le procedure esistenti fino alla sostituzione dell'allegato 67.

I formulari di cui all'articolo 1, punto 22, in uso prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al più tardi fino al 31 dicembre 2001, fatte salve le modifiche redazionali da apportarvi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1, punti 4 e 14 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2000.

L'articolo 1, punti 1, 2, 3, 7, 13 e 20 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.

(5) GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 1.

(6) GU L 2 del 5.1.2000, pag. 1.

(7) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(8) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

(9) Con effetto dall'1.9.1999.

(10) Con effetto dall'1.6.2000.

(11) La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data in cui questi paesi hanno adempiuto gli obblighi previsti all'articolo 72 ter.

ALLEGATO I

"ALLEGATO 1 TER

DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)

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ALLEGATO II

"ALLEGATO 14

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO 15

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi degli articoli 69 e 100.

Nota 2:

2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrisponenti regole delle colonne 3 o 4.

2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

3.1. Le disposizioni degli articoli 69 e 100 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel paese o repubblica beneficiari o nella Comunità.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese o repubblica beneficiari a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto orginario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel paese beneficiario. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso tale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;

- lana;

- peli grossolani di animali;

- peli fini di animali;

- crine di cavallo;

- cotone;

- carta e materiali per la fabbricazione della carta;

- lino;

- canapa;

- iuta ed altre fibre tessili liberiane;

- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

- filamenti sintetici;

- filamenti artificiali;

- filamenti conduttori elettrici;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;

- altre fibre artificiali in fiocco;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- prodotti di cui alla voce 5606 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tutfted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6:

6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1. "I trattamenti definiti" relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(1);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti definiti" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) distillazione sotto vuoto;

b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(2);

c) cracking;

d) reforming;

e) estrazione mediante solventi selettivi;

f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) polimerizzazione;

h) alchilazione;

i) isomerizzazione;

k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;

o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza.

7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

(2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.".

ALLEGATO III

"ALLEGATO 15

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTO ORIGINARIO

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO IV

L'allegato 26 è modificato come segue:

1. Cancellare: Rubrica "1.70 Cavoletti di Bruxelles, 1.120 Indivie, 1.250 Finocchi".

2. La rubrica 2.85 "Limette (Citrus aurantifolia), fresche" è sostituita da "Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche".

3. La Rubrica 2.140.1 "Pere - Nashi (Pyrus pyrifolia)" è sostituita da "Pere - Nashi (Pyrus pyrifolia), Ya (Pyrus Bretscheideri)".

4. I codici NC vengono sostituiti come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

"ALLEGATO 27

CENTRI DI COMMERCIALIZZAZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEI PREZZI UNITARI STABILITI PER OGNI RUBRICA DELLA CLASSIFICAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO VI

"ALLEGATO 63

>PIC FILE= "L_2000188IT.012502.EPS">

>PIC FILE= "L_2000188IT.012601.EPS">"

ALLEGATO VII

"ALLEGATO 66

ISTRUZIONI RELATIVE AI FORMULARI NECESSARI PER COMPILARE L'ESEMPLARE DI CONTROLLO T5

A. Osservazioni di carattere generale

1. Per "esemplare di controllo T5" si intende un documento compilato su un formulario T5, eventualmente completato o da uno o più formulari T5 bis o da una o più distinte di carico T5.

2. L'esemplare di controllo T5 serve a fornire la prova che le merci per le quali è stato rilasciato hanno raggiunto la destinazione o ricevuto l'utilizzazione prevista dalle disposizioni comunitarie specifiche che ne hanno stabilito l'utilizzazione, restando inteso che spetta all'ufficio di destinazione competente procedere o far procedere sotto la sua responsabilità al controllo della destinazione o dell'utilizzazione delle merci in causa. D'altro canto, in taluni casi il T5 è utilizzato anche per informare le autorià competenti di destinazione che le merci alle quali esso si riferisce sono soggette a misure speciali. La procedura così istituita è una procedura quadro destinata ad essere applicata unicamente quando ciò sia espressamente previsto da disposizioni comunitarie specifiche. Questa procedura si applica anche quando le merci circolano non vincolate ad un regime doganale.

3. L'esemplare di controllo T5 deve essere compilato in un originale ed almeno una copia, muniti della firma originale dell'interessato.

Quando le merci circolano vincolate ad un regime doganale, l'originale e la copia o le copie dell'esemplare di controllo T5 devono essere consegnati insieme all'ufficio doganale di partenza o di spedizione. Tale ufficio conserva una copia dell'esemplare di controllo T5, mentre l'originale accompagna le merci e deve essere presentato unitamente a queste all'ufficio doganale di destinazione.

Quando le merci non sono vincolate ad un regime doganale, l'esemplare di controllo T5 è rilasciato dall'ufficio di spedizione, che ne conserva una copia. Questo esemplare deve riportare, alla casella 109 del formulario T5, la dicitura "Merci non vincolate ad un regime doganale". L'originale dell'esemplare di controllo T5 deve essere presentato unitamente alle merci all'ufficio di destinazione competente.

4. In caso di utilizzazione:

- di formulari T5 bis, occorre compilare il formulario T5 e i formulari T5 bis,

- di distinte di carico T5, occorre compilare il formulario T5, sbarrando però le caselle n. 31, 32, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 ed annotando o dati in questione unicamente sulla distinta o sulle distinte di carico T5.

5. Un formulario T5 non può essere completato contemporaneamente con formulari T5 bis e distinte di carico T5.

6. I formulari sono stampati su carta di colore blu pallido, collata per scritture, pesante almeno 40 g/m2. L'opacità della carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudicano la leggibilità delle indicazioni annotate sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, per i formulari T5 e T5 bis, e di 297 × 420 mm per le distinte di carico T5; è ammessa una tolleranza massima da 5 mm in meno a 8 mm in più nel senso della lunghezza.

L'indirizzo per il rinvio e la nota importante figurante sul recto del formulario possono essere stampati in rosso.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione.

7. L'esemplare di controllo T5 deve essere stampato in una della lingue ufficiali della Comunità, accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

Ove occorra, l'autorità competente di un altro Stato membro in cui tale documento deve essere presentato può chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

8. I formulari T5 e, se del caso, i formulari T5 bis o le distinte di carico T5 devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Essi possono essere compilati anche a mano, in modo leggibile, con inchiostro e in stampatello. Nel caso del formulario T5, per compilare il formulario a macchina con maggiore facilità, introdurre il foglio in modo che la prima lettera del dato da indicare nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento che si trova in alto a sinistra.

I formulari non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall'autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono richiedere, se del caso, la presentazione di un nuovo formulario.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece che con uno dei procedimenti sopra indicati. Essi possono essere confezionati e compilati con tale procedimento sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di cancellature, sovrascritte e alterazioni.

B. Disposizioni relative al formulario T5

Devono essere compilate, se del caso, soltanto le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, designate con una lettera maiuscola, sono riservate esclusivamente alle amministrazioni, salvo le eccezioni previste dai regolamenti specifici o nelle disposizioni relative agli "speditori autorizzati".

CASELLA N. 2: SPEDITORE/ESPORTATORE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della persona o della società interessata. Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni possono essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

CASELLA N. 3: FORMULARI

Indicare il numero d'ordine dei formulari in relazione al numero complessivo di formulari T5 e di formulari T5 bis utilizzati (per esempio, se vengono presentati un formulario T5 e due formulari T5 bis, indicare 1/3 sul formulario T5, 2/3 sul primo formulario T5 bis e 3/3 sul secondo formulario T5 bis).

Quando la spedizione interessa un solo articolo (cioè quando bisogna riempire solo una casella "Designazione delle merci"), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.

CASELLA N. 4: DISTINTE DI CARICO

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico T5 eventualmente allegate.

CASELLA N. 5: ARTICOLI

Indicare, in cifre, il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato nel formulario T5 e nell'insieme dei formulari T5 bis o delle distinte di carico T5 utilizzate. Il numero degli articoli deve corrispondere a 1, se vi è unicamente il formulario T5, oppure al numero totale di merci riportate alla casella n. 31 dei formulari T5 bis o numerate nelle distinte di carico T5.

CASELLA N. 6: TOTALE DEI COLLI

Indicare il numero totale dei colli che costituiscono la spedizione in causa.

CASELLA N. 7: NUMERO DI RIFERIMENTO

Indicazione facoltativa da parte degli utenti del riferimento attribuito dall'interessato alla spedizione in causa.

CASELLA N. 8: DESTINATARIO

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo della(e) persona(e) o società cui le merci debbono essere consegnate.

CASELLA N. 14: DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE

Indicare il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di identità tra il dichiarante e lo speditore/esportatore, indicare "speditore/esportatore". Quanto al numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

CASELLA N. 15: PAESE DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Indicare il nome del paese da cui le merci sono state spedite/esportate.

CASELLA N. 17: PAESE DI DESTINAZIONE

Indicare il nome del paese in causa.

CASELLA N. 18: IDENTITÀ E NAZIONALITÀ DEL MEZZO DI TRASPORTO ALLA PARTENZA

Indicare l'identità, per esempio il/i numero(i) d'immatricolazione o il nome del/dei mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone ferroviario, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate, o sono state caricate, al momento delle formalità di spedizione, poi, tranne in caso di trasporto ferroviario, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che assicura l'inoltro dell'insieme se vi sono diversi mezzi di trasporto) secondo l'apposito codice communitario.

CASELLA N. 19: CONTENITORE (Ctr)

Indicare, secondo l'apposito codice comunitario ("0", Merci non trasportate in contenitore, o "1", Merci trasportate in contenitore), la situazione alla partenza.

CASELLA N. 31: COLLI E DESIGNAZIONE DELLE MERCI - MARCHE E NUMERI - NUMERO(I) DEL (DEI) CONTENITORE (I) - QUANTITÀ E NATURA

Indicare i contrassegni, i numeri, la quantità e la natura dei colli o, quando si tratti di merci non imballate, il numero delle merci che formano oggetto della dichiarazione, o la dicitura "alla rinfusa", secondo il caso, nonché le menzioni necessarie per la loro identificazione. Per designazione delle merci s'intende la lora denominazione commerciale consueta espressa in termini sufficientemente chiari da consentirne l'identificazione e la classificazione.

Quando le regole comunitarie applicabili alle merci in causa prevedono al riguardo modalità particolari, la designazione delle merci deve essere conforme agli imperativi di queste regole. Inoltre, la casella in oggetto deve recare tutte le indicazioni complementari richieste da queste ultime. La designazione dei prodotti agricoli deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in vigore in campo agricolo.

In caso d'impiego di contenitori, vanno indicati in questa casella anche i loro contrassegni d'identificazione. Lo spazio non utilizzato di questa casella deve essere barrato.

CASELLA N. 32: NUMERO DELL'ARTICOLO

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione in relazione al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari T5 e T5 bis utilizzati come riportato alla casella n. 5.

Quando la spedizione interessa un solo articolo (un solo formulario T5), non indicare niente in questa casella, ma indicare la cifra 1 nella casella n. 5.

CASELLA N. 33: CODICE DELLE MERCI

Indicare il numero di codice corrispondente alla merce in causa o, in mancanza di questo, il numero della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione.

CASELLA N. 35: MASSA LORDA

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa lorda s'intende la massa cumulata delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e ogni altro materiale da trasporto.

CASELLA N. 38: MASSA NETTA

Indicare, quando la normativa comunitaria lo prevede, la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. Per massa netta s'intende la massa delle merci al netto di qualsiasi imballaggio.

CASELLA N. 40: DOCUMENTO PRECEDENTE

Questa casella è facoltativa per gli Stati membri (numeri di riferimento dei documenti relativi al regime amministrativo applicato prima della spedizione/esportazione).

CASELLA N. 41: UNITÀ SUPPLEMENTARI

Da utilizzare all'occorenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).

CASELLA N. 100: UTILIZZAZIONE NAZIONALE

Da compilare conformemente alla normativa nazionale dello Stato membro di spedizione/esportazione.

CASELLA N. 103: QUANTITÀ NETTA (CHILOGRAMMI, LITRI O ALTRE UNITÀ DI MISURA) IN LETTERE

Da compilare conformemente alla normativa comunitaria.

CASELLA N. 104: UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE

Indicare, con una X apposta nella casella corrispondente, l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta da dare alle merci. In mancanza di tale casella, apporre una X nella casella "Altri" e specificare tale utilizzazione e/o destinazione.

Quando la normativa comunitaria stabilisce un termine entro il quale rendere esecutive l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, indicare il numero di giorni nella dicitura "Termine di esecuzione di ... giorni".

CASELLA N. 105: CERTIFICATI

Da compilare conformemente alle normativa comunitaria.

Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio e il nome dell'ufficio di emissione.

CASELLA N. 106: ALTRE INDICAZIONI

Da compilare conformemente alla normativa comunitaria e ai fini dell'applicazione dell'articolo 912 ter, paragrafo 9.

CASELLA N. 107: NORMATIVA APPLICABILE

Indicare, se del caso, i riferimenti al numero del regolamento, della direttiva o della decisione comunitaria, relativi alla misura comunitaria che prevede o prescrive il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci.

CASELLA N. 108: ALLEGATI

Indicare i documenti allegati, a titolo di complemento, all'esemplare di controllo T5 e che lo accompagnano fino a destinazione.

CASELLA N. 109: DOCUMENTO AMMINISTRATIVO O DOGANALE

Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione e il nome dell'ufficio di rilascio del documento relativo alla procedura utilizzata per l'inoltro delle merci o, se del caso, la dicitura "Merci non vincolate ad un regime doganale".

CASELLA N. 110: LUOGO E DATA, FIRMA E NOME DEL DICHIARANTE/RAPPRESENTANTE

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sia sull'originale, sia sulla(e) copia(e) del formulario T5. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla propria firma l'indicazione del nome, del cognome e della qualifica.

C. Disposizioni relative al formulario T5 bis

Cfr. note riportate al titolo B.

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) del formulario T5 bis.

Le caselle "Colli e designazione delle merci" che non sono utilizzate devono essere barrate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore utilizzazione.

D. Disposizioni relative al formulario della distinta di carico T5

Debbono essere completate tutte le colonne della distinta di carico, tranne quella riservata all'amministrazione. Può essere utilizzato solo il recto del formulario della distinta di carico T5.

Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T5 deve essere indicato nella casella riservata alla registrazione della distinta di carico T5.

Le merci elencate nella distinta di carico T5 devono essere numerate nell'ordine, nella colonna "numeri d'ordine" (vedere numero dell'articolo alla casella n. 32), in modo che l'ultimo numero corrisponda al totale indicato alla casella n. 5 del formulario T5.

Le indicazioni figuranti in genere nelle caselle n. 31, 33, 35, 38, 100, 103 e 105 del formulario T5 devono comparire nella distinta di carico T5.

Le indicazioni di cui alle caselle n. 100 "Utilizzazione nazionale" e 105 "Certificati" devono essere riportate nella colonna riservata alla designazione delle merci subito dopo la menzione delle altre caratteristiche delle merci cui tali indicazioni si riferiscono.

Al di sotto dell'ultima dicitura deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devon essere sbarrati in modo da rendere impossible qualsiasi aggiunta successiva.

La quantità totale dei colli contenenti le merci elencate nella distinta, nonché la massa lorda e la massa netta totale di queste merci, devono figurare in fondo alle colonne corrispondenti.

Fatte salve le disposizioni particolari adottate riguardo all'utilizzazione di mezzi informatici, la firma originale del firmatario del formulario T5 corrispondente deve figurare sull'originale e sulla copia (o sulle copie) della distinta di carico T5."

ALLEGATO VIII

Il numero d'ordine 14 dell'elenco di cui all'allegato 87 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

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