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Document 32000R0475

Regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

GU L 58 del 3.3.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/475/oj

32000R0475

Regolamento (CE) n. 475/2000 del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/2000 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 475/2000 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) Le definizioni dei termini "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e nel regolamento (CE) n. 3605/93(2) con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati; il regolamento (CE) n. 2223/96(3) ha sostituito il predetto sistema con il sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito "SEC 95").

(2) La definizione di "debito pubblico" contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e nel regolamento (CE) n. 3605/93 deve essere nuovamente precisata con riferimento ai codici della nomenclatura del SEC 95; nel caso degli strumenti finanziari derivati, quali definiti nel SEC 95, non esiste valore nominale identico a quello che si osserva per gli altri strumenti di debito; pertanto, gli strumenti finanziari derivati non devono essere inclusi nelle passività costitutive del debito pubblico ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi; per le passività che sono oggetto di accordi sul tasso di cambio occorrerebbe tener conto di questo tasso al momento della conversione nella moneta nazionale.

(3) Il SEC 95 fornisce una definizione dettagliata del prodotto interno lordo agli attuali prezzi di mercato, che è appropriata ai fini del calcolo dei rapporti tra il disavanzo pubblico e il prodotto interno lordo e tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo di cui all'articolo 104 del trattato.

(4) Le spese consolidate per interessi delle amministrazioni pubbliche sono un indicatore importante per la sorveglianza dell'evoluzione della situazione di bilancio negli Stati membri; le spese per interessi sono intrinsecamente connesse al debito pubblico; il debito pubblico che gli Stati membri devono notificare alla Commissione deve essere consolidato all'interno delle amministrazioni pubbliche; occorrerebbe rendere coerenti i livelli del debito pubblico e le spese per interessi; la metodologia del SEC 95 (punto 1.58) rileva che, per alcuni tipi di analisi, i dati sugli aggregati consolidati sono più significativi dei dati lordi globali; occorrerebbe chiarire con quale modalità le cifre relative alle spese per interessi devono essere fornite dagli Stati membri alla Commissione.

(5) Le definizioni e i codici di nomenclatura del SEC 95 possono essere soggetti a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali o per altre ragioni; le revisioni del SEC 95 o le modifiche della sua metodologia vengono adottate dal Consiglio o dalla Commissione, in base alle regole di competenza e di procedura fissate dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96.

(6) L'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 stabilisce che il vecchio sistema europeo dei conti economici integrati doveva continuare ad essere utilizzato per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri alla Commissione nel quadro della procedura relativa ai disavanzi eccessivi per un periodo transitorio fino alla notifica del 1o settembre 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:

1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente:

"Articolo 1

1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi seguenti sono definiti conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (denominato in seguito 'SEC 95') adottato dal regolamento (CE) n. 2223/96(4). I codici tra parentesi si riferiscono al SEC 95.

2. Per 'pubblico' si intende ciò che riguarda il settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13), suddiviso nei sottosettori 'amministrazioni centrali' (S.1311), 'amministrazioni di Stati federati' (S.1312), 'amministrazioni locali' (S.1313) e 'enti di previdenza e assistenza sociale' (S.1314), escluse le transazioni commerciali quali sono definite nel SEC 95.

L'esclusione delle transazioni commerciali significa che il settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13) comprende soltanto le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3. Per 'disavanzo (o avanzo) pubblico' si intende l'indebitamento (o accreditamento) (B.9) del settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13), quale definito nel SEC 95. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti degli interessi (D.41) quali definiti nel SEC 95.

4. Per 'investimenti pubblici' si intendono gli investimenti fissi lordi (P.51) del settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13), quali definiti nel SEC 95.

5. Per 'debito pubblico' si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore 'amministrazioni pubbliche' (S.13).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche classificate nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (AF.33), e prestiti (AF.4), secondo le definizioni del SEC 95.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell'anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell'anno.

Le passività denominate in valuta estera o convertite da una valuta estera mediante accordi contrattuali in una o più valute estere sono convertite nelle altre valute estere al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate nella moneta nazionale e convertite mediante accordi contrattuali in una valuta estera sono convertite nella valuta estera al tasso convenuto nei predetti accordi e nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Le passività denominate in valuta estera e convertite mediante accordi contrattuali nella moneta nazionale sono convertite nella moneta nazionale al tasso convenuto nei predetti accordi.

Articolo 2

Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e del presente regolamento, il prodotto interno lordo è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato correnti (PIL pm) (B.1*g), quale definito nel SEC 95."

2) All'articolo 4, paragrafo 2, alla fine del secondo trattino, i termini "sottosettori S61, S62 e S63" sono sostituiti dai termini "sottosettori S.1311, S.1312, S.1313 e S.1314".

3) Alla fine dell'articolo 5, i termini "e per interessi" sono sostituiti dai termini "e per interessi (consolidati)".

4) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 7

In caso di revisione del SEC 95 o di modifica della sua metodologia, che dovrà essere decisa dal Consiglio o dalla Commissione in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 2223/96, la Commissione introduce negli articoli 1, 2 e 4 i nuovi riferimenti al SEC 95.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

(1) Parere reso il 17 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

(3) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

(4) Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1).

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