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Document 32000D0583

    2000/583/CE: Decisione della Commissione, del 27 settembre 2000, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 2735] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 246 del 30.9.2000, p. 67–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2129

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/583/oj

    32000D0583

    2000/583/CE: Decisione della Commissione, del 27 settembre 2000, che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2000) 2735] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 246 del 30/09/2000 pag. 0067 - 0068


    Decisione della Commissione

    del 27 settembre 2000

    che modifica la decisione 94/360/CE relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2000) 2735]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/583/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 97/78/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 90/675/CE del Consiglio(2) in virtù della quale è stata adottata la decisione 94/360/CE della Commissione(3) relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi.

    (2) A seguito del rilevamento di tracce di ormoni xenobiotici promotori della crescita in carni importate provenienti dagli Stati Uniti d'america è stato introdotto, con la decisione 1999/302/CE della Commissione(4), un sistema di controllo rafforzato su tutte le carni fresche e le frattaglie bovine in provenienza da tale paese, escluse le carni e frattaglie di bisonte.

    (3) Dopo l'individuazione di tali residui le autorità statunitensi hanno rafforzato nel giugno 1999 il loro programma "bovini senza ormoni". In seguito, tuttavia, ad ulteriori problemi constatati durante una missione negli Stati Uniti condotta dall'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione, il programma suddetto è stato sospeso nel luglio 1999 per essere poi rilanciato nel mese di settembre successivo, in una forma più rigorosa, quale programma "bestiame non trattato con ormoni".

    (4) Nei controlli supplementari istituiti con la decisione 1999/302/CE non è stato rilevato alcun campione positivo durante il periodo in causa, né sono stati riscontrati risultati positivi in alcuna delle prove eseguite nell'ambito del programma di prove supplementari della Commissione per l'individuazione degli ormoni.

    (5) Si ritiene che sia ora opportuno abolire le misure di salvaguardia supplementari adottate nel 1999 e ridurre la frequenza dei controlli sulle carni fresche importate dagli Stati Uniti d'America, passando dal controllo su tutte le partite al controllo del 20 % delle stesse, percentuale equivalente al tasso normale dei controlli materiali su tutte le carni fresche importate dai paesi terzi, fissato dalla decisione 94/360/CE.

    (6) È importante precisare che tutte le spedizioni di carni fresche importate dagli Stati Uniti soggette a controlli materiali devono comunque essere sottoposte a esami di laboratorio per la ricerca di residui di ormoni.

    (7) La presente decisione è un primo passo verso la completa eliminazione dell'obbligo di sottoporre alla ricerca di ormoni ogni partita selezionata per i controlli materiali. Essa sarà riesaminata sulla base dei futuri risultati dei controlli.

    (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1 bis, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    "- la frequenza dei controlli materiali è del 20 %;".

    2) All'articolo 1 bis, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

    "- da ogni partita controllata vengono prelevati due campioni ufficiali per individuare successivamente l'eventuale presenza di residui di ciascuno dei seguenti ormoni xenobiotici: acetato di melengestrolo, trenbolone, zeranolo e stilbeni, dietilstilbestrolo incluso, nonché di livelli anormalmente elevati di residui degli ormoni naturali 17 beta estradiolo, progesterone e testosterone;".

    3) All'articolo 1 bis è soppresso il paragrafo 2.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

    (3) GU L 158 del 25.6.1994, pag. 41.

    (4) GU L 117 del 5.5.1999, pag. 58.

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