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Document 32000D0363

2000/363/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2000, relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare [notificata con il numero C(2000) 1134] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 132 del 5.6.2000, p. 1–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2009; abrog. impl. da 32009L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/363/oj

32000D0363

2000/363/CE: Decisione della Commissione, del 28 aprile 2000, relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare [notificata con il numero C(2000) 1134] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 132 del 05/06/2000 pag. 0001 - 0045


Decisione della Commissione

del 28 aprile 2000

relativa alle modalità d'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

[notificata con il numero C(2000) 1134]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare(1), modificata dalla decisione 98/385/CE della Commissione(2), in particolare gli articoli 4 e 12,

considerando quanto segue:

(1) Alla Commissione compete l'obbligo di aggiornare regolarmente l'elenco di porti stabilito dalla suddetta decisione.

(2) Occorre apportare modifiche al contenuto degli allegati della direttiva suddetta.

(3) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato per il programma statistico, istituito con decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli allegati II, IV, V e VIII della direttiva 95/64/CE sono modificati come segue:

1) Allegato II: nella classificazione del tipo di carico,

a) nella categoria "Roro (semoventi)":

i) la descrizione della sottocategoria "Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte" (codice 52) è sostituita da "Autovetture private, anche accompagnate da rimorchi e roulotte, e motocicli";

ii) viene inserita la sottocategoria aggiuntiva "Altre unità mobili semoventi", con il codice 59;

b) nella categoria "Roro (non semoventi)"

i) la descrizione della sottocategoria "Altre unità mobili" (codice 60) è sostituita da "Unità non semoventi mobili";

ii) la descrizione della sottocategoria "Roulotte non accompagnate da altri rimorchi stradali agricoli e industriali" (codice 62) è sostituita da "Roulotte non accompagnate e da altri veicoli stradali, agricoli ed industriali";

iii) viene aggiunta la sottocategoria supplementare "Altre unità non semoventi mobili" con il codice 69.

2) Allegato IV: nell'elenco dei codici relativi alle zone costiere marittime,

a) dopo il codice "0012 Francia: Mediterraneo" vengono inseriti i nuovi codici "013 Dipartimenti francesi d'oltremare: Guyana francese", "0014 Dipartimenti francesi d'oltremare: Martinica e Guadalupa" e "0015 Dipartimenti francesi d'oltremare: Riunione";

b) il codice "0043 Germania: Reno" è sostituito da "0043 Germania: Vie d'acque interne";

c) il codice "0112 Spagna: Mediterraneo e Atlantico meridionale" è sostituito da "0112 Spagna: Mediterraneo ed Atlantico meridionale, incluse le Isole Baleari e le Isole Canarie".

3) Allegato V: nell'elenco dei codici relativi alla nazionalità di registrazione delle navi,

a) vengono inseriti i codici "0051 Italia - primo registro" e "0052 Italia - registro internazionale";

b) il codice "4611" per le Isole Vergini britanniche viene sostituito dal codice "4680";

c) il codice "4612" per Montserrat viene sostituito dal codice "4700".

4) Allegato VIII: nella tabella "Insieme di dati C1",

a) nella colonna intestata "Nomenclature" il riferimento "Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro) (sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60, 61, 62 e 63)" corrispondente alla variabile "Tipo di carico" è sostituito da "Tipo di carico, allegato II (unicamente container e roro) (sottocategorie 30, 31, 32, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63 e 69)";

b) all'ultima linea della tabella "Dato" per tutti e tre i valori "Peso lordo delle merci in tonnellate", "Numero di unità" e "Numero di unità senza carico" vengono inserite le nuove sottocategorie "59" e "69".

2. Le nuove versioni degli allegati II, IV, V e VIII della direttiva 95/64/CE, che incorporano le modifiche di cui al paragrafo 1, figurano nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'elenco di porti che figura nell'allegato II della decisione 98/385/CE è sostituito da un elenco aggiornato, codificato e classificato per paese e zona costiera marittima, quale figura nell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000.

Per la Commissione

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25.

(2) GU L 174 del 18.6.1998, pag. 1.

(3) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ALLEGATO I

"ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

ZONE COSTIERE MARITTIME

Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri della stessa, istituita inizialmente con il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio(1)] in vigore l'anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0030 per i Paesi Bassi per esempio), tranne i paesi divisi in più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito:

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 183 del 14.7.1975, pag. 3.

ALLEGATO V

NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE

Va utilizzata la geonomenclatura [nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri della stessa, istituita inizialmente con il regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio(1)] in vigore l'anno cui si riferiscono i dati.

Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (ad es. codice 0010 per la Francia, ad esempio)eccetto i paesi che hanno più registri.

Nel caso in cui esistano più registri per un solo paese, il codice sarà:

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 183 del 14.7.1975, pag. 3.

ALLEGATO VIII

I dati della tabella 1 sono sostituiti dai seguenti:

">SPAZIO PER TABELLA>"

"

ALLEGATO II

ELENCO EUROSTAT DEI PORTI EUROPEI

>SPAZIO PER TABELLA>

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