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Document 32000D0188

2000/188/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e recante abrogazione delle decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE [notificata con il numero C(2000) 374] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 59 del 4.3.2000, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2002; abrogato da 32002D0308 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/188/oj

32000D0188

2000/188/CE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e recante abrogazione delle decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE [notificata con il numero C(2000) 374] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 04/03/2000 pag. 0017 - 0017


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2000

relativa allo status della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale e recante abrogazione delle decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE

[notificata con il numero C(2000) 374]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/188/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri possono ottenere, per il loro territorio o parti di esso, lo status di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci o dei molluschi.

(2) Con la decisione 92/538/CEE(3), la Commissione ha concesso alla Gran Bretagna la qualifica di zona continentale e litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS).

(3) Essendo stato confermato un caso di VHS nell'isola di Gigha, che fa parte del territorio della Gran Bretagna, la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS è stata revocata per l'isola suddetta dalla decisione 94/817/CE della Commissione(4).

(4) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione un programma, adottato con la decisione 97/185/CE della Commissione(5), destinato a restituire all'isola di Gigha lo status di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS.

(5) Dall'esame delle prove presentate dal Regno Unito risulta che il programma è stato efficacemente completato e che nessun caso di VHS è stato rilevato a seguito di numerosi controlli eseguiti su pesci selvatici e d'allevamento.

(6) Sussistono le condizioni per restituire all'isola di Gigha la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la VHS.

(7) Per motivi di chiarezza è tuttavia opportuno abrogare le decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE e conferire nuovamente lo status di zona riconosciuta, per quanto riguarda l'IHN e la VHS, alla totalità del territorio della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È conferita alla Gran Bretagna la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale nei pesci.

Articolo 2

È conferita all'Irlanda del Nord la qualifica di zona continentale riconosciuta e zona litoranea riconosciuta per quanto riguarda la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale nei pesci.

Articolo 3

Sono abrogate le decisioni 92/538/CEE e 97/185/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(2) GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.

(3) GU L 347 del 28.11.1992, pag. 67.

(4) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 88.

(5) GU L 77 del 19.3.1997, pag. 31.

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