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Document 32000D0185

2000/185/CE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

GU L 59 del 4.3.2000, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/185/oj

32000D0185

2000/185/CE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 04/03/2000 pag. 0010 - 0011


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2000

che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE

(2000/185/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro che ne abbia fatto domanda secondo la procedura e le condizioni previste da tale articolo, ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi a forte intensità di lavoro.

(2) I servizi interessati devono, da un lato, soddisfare alle condizioni previste dalla suddetta direttiva e, dall'altro, figurare all'allegato K della direttiva stessa.

(3) Si tratta di un esperimento limitato ad un periodo massimo di tre anni, dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.

(4) Tuttavia una tale riduzione mirata dell'aliquota non è esente da pericoli per il buon funzionamento del mercato interno e per la neutralità dell'imposta; è pertanto opportuno istituire una procedura di autorizzazione, facoltativa per gli Stati membri, per un periodo ben delimitato e completo di tre anni e circoscrivere rigorosamente il campo d'applicazione del provvedimento al fine di preservarne la natura limitata e la verificabilità.

(5) La natura sperimentale del provvedimento esige, da parte degli Stati membri e della Commissione che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza.

(6) Gli Stati membri che hanno presentato una domanda, lo hanno fatto nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste dalla direttiva.

(7) Tre Stati membri, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, hanno presentato una domanda di autorizzazione per l'applicazione, a titolo eccezionale, di un'aliquota ridotta a servizi che rientrano in tre categorie dell'allegato K; in tutti e tre i casi, l'impatto economico della riduzione dell'aliquota nel terzo dei settori scelti è sicuramente di entità trascurabile.

(8) Il Regno Unito ha presentato una domanda per l'applicazione di un'aliquota ridotta su servizi immobiliari, unicamente per l'isola di Man. In considerazione, da una parte, delle regole territoriali specifiche che disciplinano lo statuto di quest'isola, in particolare l'articolo 299, paragrafo 6, lettera c) del trattato, nonché il trattato relativo all'adesione del Regno Unito di Gran Bretagna e l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE, e dall'altra, del fatto che le regole di localizzazione dei servizi relativi ad un immobile assicurano l'imposizione nel luogo in cui il bene è situato, l'applicazione di un'aliquota ridotta a questi servizi non presenta alcun rischio di distorsione di concorrenza. Tuttavia, l'applicazione di un'aliquota ridotta unicamente sull'isola di Man può essere concessa solo a titolo eccezionale, poiché, in altre circostanze, tale possibilità non potrebbe essere presa in considerazione senza il rischio di violare il principio dell'unicità delle aliquote in uno stesso Stato membro.

(9) Gli altri Stati membri, inoltre, sono stati informati delle diverse domande di autorizzazione.

(10) La presente decisione non avrà infine un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri citati in prosieguo sono autorizzati ad applicare, per un periodo massimo di tre anni, tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, punto a), terzo comma, ai servizi per i quali hanno presentato una domanda conformemente alla procedura prevista e che sono riportati sotto il loro nome:

1) il Regno del Belgio per i settori di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- piccoli servizi di riparazione di:

a) biciclette;

b) calzature e articoli in pelle;

c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private di età superiore ai cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

2) la Repubblica ellenica per i settori di cui al punto 1, ultimo trattino, e al punto 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- riparazione di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

- servizi di assistenza domiciliare;

3) il Regno di Spagna per i settori di cui ai punti 2 e 5 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- lavori in muratura per la riparazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

- parrucchieri;

4) la Repubblica francese per i settori di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private la cui costruzione sia stata completata da più di due anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

- servizi di assistenza domiciliare;

- pulitura di vetri e pulizie presso privati;

5) la Repubblica italiana per i settori di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

- servizi di assistenza domiciliare;

6) il Granducato di Lussemburgo per i settori di cui ai punti 1, 3 e 5 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- piccoli servizi di riparazione di:

a) biciclette;

b) calzature e articoli in pelle;

c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

- parrucchieri;

- pulitura di vetri e pulizie presso privati;

7) il Regno dei Paesi Bassi per i settori di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- piccoli servizi di riparazione di:

a) biciclette;

b) calzature e articoli in pelle;

c) indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);

- parrucchieri;

- lavori di pittura e stucco per riparazione e la ristrutturazione di abitazioni private di più di quindici anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.

8) la Repubblica portoghese per i settori di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE:

- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura;

- servizi di assistenza domiciliare;

9) il Regno Unito per un settore, di cui al punto 2 dell'allegato K della direttiva 77/388/CEE, ma unicamente per l'isola di Man:

- riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.

Articolo 2

Gli Stati membri di cui all'articolo 1 redigono, entro il 1o ottobre 2002, e trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia del provvedimento, in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e di efficienza.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000 e cessa di avere effetto il 31 dicembre 2002.

Articolo 4

Gli Stati membri di cui all'articolo 1 sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE. (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34).

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