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Document 32000D0086
2000/86/EC: Commission Decision of 21 December 1999 laying down special conditions governing imports of fishery products originating in China and repealing Decision 97/368/EC (notified under document number C(1999) 4761) (Text with EEA relevance)
2000/86/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE [notificata con il numero C(1999) 4761] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2000/86/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE [notificata con il numero C(1999) 4761] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 26 del 2.2.2000, p. 26–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31997D0368 | ||||
Implicit repeal | 31997D0620 | 23/12/1999 | |||
Implicit repeal | 31997D0805 | 23/12/1999 | |||
Implicit repeal | 31998D0321 | 23/12/1999 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32000D0086R(01) | ||||
Modified by | 32000D0300 | aggiunta | articolo 4BIS | ||
Modified by | 32005D0572 | sostituzione | allegato A | 06/09/2006 | |
Modified by | 32005D0572 | sostituzione | articolo 1 | 06/09/2005 | |
Modified by | 32005D0572 | sostituzione | articolo 3.2 | 06/09/2005 | |
Repealed by | 32006R1664 |
2000/86/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE [notificata con il numero C(1999) 4761] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 02/02/2000 pag. 0026 - 0041
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1999 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE [notificata con il numero C(1999) 4761] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/86/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11, considerando che: (1) un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Cina per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità; (2) le disposizioni della legislazione della Cina in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE; (3) in Cina la "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa in vigore; (4) le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario; (5) conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza; (6) conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti ed un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE(3); detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della CIQ SA alla Commissione; la CIQ SA è pertanto tenuta ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE; (7) la CIQ SA ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza; (8) in seguito ai risultati dell'ispezione veterinaria, è necessario abrogare la decisione 97/368/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari della Cina(4), modificata da ultimo dalla decisione 98/321/CE(5); (9) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Cina devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "CINA" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CIQ SA, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 La decisione 97/368/CE è abrogata. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31. (3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41. (4) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 57. (5) GU L 140 del 12.5.1998, pag. 17. ALLEGATO A >PIC FILE= "L_2000026IT.002802.EPS"> >PIC FILE= "L_2000026IT.002901.EPS"> ANEXO B/BILAG B/ANHANG B/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β/ANNEX B/ANNEXE B/ALLEGATO B/BIJLAGE B/ANEXO B/LIITE B/BILAGA B LISTA DE ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES AUTORIZADOS O REGISTRADOS/LISTE OVER AUTORISEREDE/REGISTREREDE VIRKSOMHEDER/FARTØJER/VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN BETRIEBE/FISCHEREIFAHRZEUGE/ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΛΟΙΩΝ/LIST OF APPROVED/REGISTERED ESTABLISHMENTS/VESSELS/LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/NAVIRES AGRÉÉS/ENREGISTRÉS/ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI RICONOSCIUTI O REGISTRATI/LIJST VAN ERKENDE/GEREGISTREERDE INRICHTINGEN/VAARTUIGEN/LISTA DOS ESTABELECIMENTOS/NAVIOS APROVADOS/REGISTADOS/LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ/REKISTERÖIDYISTÄ LAITOKSISTA/ALUKSISTA/FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA/REGISTRERADE ANLÄGGNINGAR/FARTYG >SPAZIO PER TABELLA>