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Document 31999R2674

    Regolamento (CE) n. 2674/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

    GU L 326 del 18.12.1999, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2674/oj

    31999R2674

    Regolamento (CE) n. 2674/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 18/12/1999 pag. 0003 - 0005


    REGOLAMENTO (CE) N. 2674/1999 DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 1999

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    considerando quanto segue:

    (1) ai sensi dell'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985, i trattati nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee si applicano alle isole Canarie, fatte salve le deroghe previste dall'articolo in questione e dal protocollo n. 2 allegato a detto atto;

    (2) a causa della sua posizione geografica, la regione delle isole Canarie è soggetta a difficoltà specifiche, imputabili in particolare alla sua lontananza ed insularità, all'orografia vulcanica poco adatta allo sviluppo di attività agricole e industriali e alla mancanza di risorse naturali; il Consiglio ha adottato un certo numero di misure volte a rafforzare l'integrazione delle isole Canarie nella Comunità e in particolare nell'unione doganale;

    (3) in questo contesto il regime storico di imposte indirette destinato a compensare, in particolare, il fatto dell'insularità e della lontananza geografica delle Canarie richiedeva una riforma moderna e progressiva in accordo con la legislazione comunitaria; a tal fine e tra altre misure, il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio(3) autorizza l'introduzione, fino al 31 dicembre 2000, della nuova imposta denominata "imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM)";

    (4) questa imposta temporanea deve consentire l'adeguamento della produzione locale alle esigenze del mercato unico attraverso un regime di esenzioni; a tal fine, alcune esenzioni, totali o parziali secondo le esigenze economiche, sono autorizzate a favore delle produzioni locali, a condizione che tali esenzioni contribuiscano alla promozione delle attività delle isole Canarie senza essere comunque tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

    (5) a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1911/91, la Commissione ha esaminato l'incidenza delle misure adottate nel quadro dell'imposta APIM sull'economia delle isole Canarie e le prospettive della loro integrazione nel territorio doganale comunitario; da tale esame è emerso che la soppressione dell'imposta APIM ha un impatto generale positivo sui prezzi e negativo sulla produzione e l'occupazione;

    (6) tuttavia l'effetto negativo sulla produzione e sull'occupazione varia notevolmente in funzione del settore di attività; anche se il periodo trascorso ha consentito l'adeguamento della maggior parte dei settori, ciò non vale per alcuni prodotti dei settori sensibili; a tale proposito, la Commissione ha studiato, su richiesta delle autorità spagnole, i settori più fragili, individuando i prodotti sensibili, in quanto tale fragilità può portare talvolta alla quasi totale scomparsa del settore interessato;

    (7) risulta pertanto necessario sospendere, previa consultazione delle autorità spagnole, lo smantellamento dell'imposta fino al 30 giugno 2000 per taluni prodotti sensibili, al fine di facilitare l'adeguamento di questi prodotti al mercato prima della soppressione dell'imposta; tale sospensione non pregiudica gli obiettivi dell'introduzione della tariffa doganale comune e della soppressione dell'APIM, ma si limita soltanto ad attenuare le conseguenze degli aggiustamenti economici necessari al fine di giungere alla soppressione dell'imposta;

    (8) il regolamento (CEE) n. 1911/91 deve essere modificato di conseguenza;

    (9) l'APIM scomparirà il 31 dicembre 2000; tuttavia entro tale data la Commissione esaminerà con le autorità spagnole l'incidenza della sospensione dello smantellamento di detta imposta sui settori economici interessati e, più in particolare, sui prodotti oggetto del presente regolamento; la Commissione presenterà eventualmente al Consiglio, in funzione dei risultati di questo esame, una proposta relativa alle misure da prendere sulla base del trattato per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente fragili, garantendo nel contempo, a termine, la soppressione dell'imposta in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 1911/91 è modificato come segue:

    1) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, la riduzione delle aliquote è sospesa dal 30 dicembre 1999 al 30 giugno 2000 per i prodotti dei settori elencati in allegato."

    2) È aggiunto l'allegato che figura in allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    II presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. HASSI

    (1) Parere espresso il 19 novembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU C 329 del 17.11.1999, pag. 27.

    (3) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU L 31 del 7.2.1992, pag. 6).

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune (TDC)

    Alimenti vari:

    0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (salvo 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309.

    Tabacchi:

    2402 10 00, 2402 20.

    Chimica:

    2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (salvo 3402 11 00, 3402 12 00 e 3402 13 00), 3809 91 00.

    Carta:

    4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99.

    Tessili:

    6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303.

    Industrie metallurgiche e:

    7308, 7309 00 (salvo 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31.

    Altri prodotti finiti:

    3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404."

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