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Document 31999R2637

    Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

    GU L 323 del 15.12.1999, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2637/oj

    31999R2637

    Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione, del 14 dicembre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

    Gazzetta ufficiale n. L 323 del 15/12/1999 pag. 0008 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 2637/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 14 dicembre 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/1999(2), in particolare gli articoli 11 e 14 bis;

    considerando quanto segue:

    (1) il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2162/1999(4), prevede il 31 gennaio dell'anno del raccolto come data limite per rilasciare ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle associazioni di produttori gli attestati di quota nonché un termine di venti giorni per la registrazione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro, dell'accordo scritto della cessione delle quote tra singoli produttori;

    (2) le procedure inerenti alla ripartizione degli attestati di quota e alla registrazione dell'accordo scritto nel quadro di cessione delle quote richiedono, in taluni Stati membri, scadenze più tardive a causa delle procedure amministrative di controllo che devono essere applicate e, in particolare, dei controlli riguardanti le particelle; occorre pertanto procrastinare di un mese la data limite per il rilascio degli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle associazioni di produttori, nonché prorogare di dieci giorni il temine per la registrazione dell'accordo scritto nel quadro di cessione delle quote;

    (3) il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione stabilisce, all'articolo 36, gli importi che hanno diritto di ricevere i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 1999, nel quadro del progamma di riscatto di quote; occorre fissare attualmente gli importi cui avranno diritto i produttori le cui quote saranno riscattate per il raccolto 2000, fatte salve le future modificazioni;

    (4) i quantitativi oggetto di una domanda di riscatto di quote e i quantitativi riscattati per gruppo di varietà in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2848/98, che devono essere comunicati alla Commissione in applicazione della lettera j) dell'articolo 54 dello stesso regolamento, non saranno disponibili prima del 31 dicembre 1999; occorre pertanto mantenere per il raccolto 2000 gli stessi importi di riscatto di quote stabiliti per il raccolto 1999;

    (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

    1) All'articolo 22, paragrafo 3, la data del "31 gennaio" è sostituita da "fine febbraio".

    2) All'articolo 33, paragrafo 2, la parola "venti" è sostituita con "trenta".

    3) All'articolo 36, è aggiunto il seguente comma: "I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2000 avranno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai raccolti 2001, 2002 e 2003, di ricevere ogni anno gli stessi importi indicati al primo comma riguardanti il raccolto 1999."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a partire dal raccolto 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

    (2) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

    (3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

    (4) GU L 265 del 13.10.1999, pag. 13.

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