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Document 31999R1675

Regolamento (CE) n. 1675/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che fissa, per la campagna di allevamento 1999/2000, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

GU L 199 del 30.7.1999, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1675/oj

31999R1675

Regolamento (CE) n. 1675/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che fissa, per la campagna di allevamento 1999/2000, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1675/1999 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

che fissa, per la campagna di allevamento 1999/2000, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

considerando quanto segue:

(1) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia stabilito ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato dei bozzoli e della seta greggia e della sua evoluzione prevedibile nonché della politica d'importazione;

(2) l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sottoindicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di allevamento 1999/2000 l'importo dell'aiuto per i bachi da seta di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato a 133,26 EUR per telaino utilizzato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

(1) GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2059/92 (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 19).

(2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 11.

(3) GU C 219 del 30.7.1999.

(4) GU C 169 del 16.6.1999.

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