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Document 31999R1294
Council Regulation (EC) No 1294/1999 of 15 June 1999 concerning a freeze of funds and a ban on investment in relation to the Federal Republic of Yugoslavia (FRY) and repealing Regulations (EC) No 1295/98 and (EC) No 1607/98
Regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio del 15 giugno 1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98
Regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio del 15 giugno 1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98
GU L 153 del 19.6.1999, p. 63–82
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2000; abrogato da 32000R2488
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31998R1295 | ||||
Repeal | 31998R1607 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31999R1294R(01) | ||||
Modified by | 31999R1970 | complemento | allegato 3 | 19/09/1999 | |
Modified by | 31999R2756 | complemento | allegato 1 | 23/12/1999 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 8.1 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | aggiunta | articolo 7.5 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 10 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 1.1 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 9 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 2 | 15/05/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 7.4 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 6 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 8.2 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | aggiunta | CONSIDERANT | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0723 | sostituzione | articolo 1.2 | 08/04/2000 | |
Modified by | 32000R0826 | sostituzione | allegato 1 | 16/04/2000 | |
Modified by | 32000R0826 | sostituzione | allegato 1 | 26/04/2000 | 99/99/9999 |
Modified by | 32000R1094 | complemento | allegato 3 | 28/05/2000 | |
Modified by | 32000R1147 | complemento | allegato 2 | 30/05/2000 | |
Modified by | 32000R1440 | sostituzione | allegato 6 | 02/07/2000 | |
Repealed by | 32000R2488 |
Regolamento (CE) n. 1294/1999 del Consiglio del 15 giugno 1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 19/06/1999 pag. 0063 - 0082
REGOLAMENTO (CE) N. 1294/1999 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia e che abroga i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 98/326/PESC del 7 maggio 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia(1), la posizione comune 98/374/PESC dell'8 giugno 1998, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa al divieto di nuovi investimenti in Serbia(2), nonché la posizione comune 1999/318/PESC del 10 maggio 1999, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia(3), vista la proposta della Commissione, considerando che: (1) i governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia continuano a violare le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ad attuare politiche estreme e criminalmente irresponsabili, compresa la repressione a danno dei cittadini, che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; (2) un ampliamento dell'attuale quadro giuridico riguardante il congelamento dei capitali detenuti all'estero dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia e il divieto di nuovi investimenti nella Repubblica di Serbia accentuerà considerevolmente la pressione su questi governi; (3) l'ambito di applicazione delle disposizioni di detto quadro giuridico dovrebbe, pertanto, essere esteso a determinate attività, diverse dai capitali e dalle risorse finanziarie, che possono generare capitali o altre risorse finanziarie per i governi interessati, alle società, imprese, istituzioni ed entità possedute o controllate da detti governi, alle persone che agiscono per loro conto nonché all'acquisizione o all'aumento di partecipazioni (minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità possedute o controllate dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia; (4) le misure contenute nel presente regolamento dovrebbero essere commisurate agli obiettivi perseguiti dal Consiglio per quanto riguarda la crisi del Kosovo ed evitare di ledere gravemente gli interessi della Comunità; (5) è necessario prevedere talune deroghe specifiche; (6) occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento e la concessione di autorizzazioni specifiche, al fine di evitare seri danni per il settore in questione, le società o gli interessi comunitari; (7) per evitare elusioni del presente regolamento, occorrerebbe istituire un adeguato sistema d'informazione nonché opportune misure correttive, compresa l'adozione di atti legislativi comunitari supplementari; (8) le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere abilitate, all'occorrenza, a garantire l'osservanza del presente regolamento; (9) sarebbe opportuno autorizzare l'imposizione di sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sin dalla sua entrata in vigore; (10) è necessario che la Commissione e gli Stati membri si informino reciprocamente delle misure adottate in base al presente regolamento e si comunichino tutte le altre informazioni in loro possesso in relazione al presente regolamento; (11) per motivi di trasparenza e di semplificazione, le principali disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1295/98(4) e (CE) n. 1607/98(5) del Consiglio sono state riprese nel presente regolamento e, pertanto, detti regolamenti possono essere abrogati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1) Governo della Repubblica federale di Jugoslavia: il governo della Repubblica federale di Jugoslavia a tutti i livelli, le sue agenzie e i suoi organismi, nonché le società, imprese, istituzioni ed entità possedute o controllate da detto governo, comprese tutte le istituzioni finanziarie e le entità pubbliche o collettive registrate nella Repubblica federale di Jugoslavia alla data del 26 aprile 1999, le emanazioni di dette entità e le rispettive filiali e consociate, indipendentemente dalla sede, nonché tutte le persone che agiscono o affermano di agire in nome e per conto degli stessi. 2) Governo della Repubblica di Serbia: il governo della Repubblica federale di Serbia a tutti i livelli, le sue agenzie e i suoi organismi, nonché le società, imprese, istituzioni ed entità possedute o controllate da detto governo, comprese tutte le istituzioni finanziarie e le entità pubbliche o collettive registrate nella Repubblica di Serbia alla data del 26 aprile 1999, le emanazioni di dette entità e le rispettive filiali e consociate, indipendentemente dalla sede, nonché tutte le persone che agiscono o affermano di agire in nome e per conto degli stessi. 3) Capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi - ma si tratta di un elenco non limitativo - contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni. 4) Congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio. 5) Possesso di una società, impresa, istituzione o entità: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una società, impresa, istituzione o entità o detenere una partecipazione maggioritaria. 6) Controllo di una società, impresa, istituzione o entità: a) diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una società, impresa, istituzione o entità; b) aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una società, impresa, istituzione o entità rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente; c) avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una società, impresa, istituzione o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta società, impresa, istituzione o entità; d) avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una società, impresa, istituzione o entità, sulla base di un accordo concluso con detta società, impresa, istituzione o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo statuto, sempreché la legge che disciplina detta società, impresa, istituzione o entità consenta di assoggettarla ad un accordo o ad una disposizione di tal genere; e) potersi avvalere del diritto di esercitare un'influenza dominante, ai sensi della lettera d), pur non essendo il titolare di detto diritto; f) avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una società, impresa, istituzione o entità; g) gestire una società, impresa, istituzione o entità, su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati; h) condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una società, impresa, istituzione o entità. Articolo 2 1. Si considera che tutte le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento agiscano o affermino di agire per conto del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia. 2. Si considera che le società, imprese, istituzioni o entità situate, registrate o costituite al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia ed elencate nell'allegato II del presente regolamento siano possedute o controllate dal governo della Repubblica federale di Jugoslavia o dal governo della Repubblica di Serbia. 3. Quando una persona fisica o giuridica è in possesso di elementi di prova fondati o li acquisisce, in base ai quali una persona, società, impresa, istituzione o entità rientra nelle definizioni del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia, anche se non figura negli elenchi di cui agli allegati I o II, detta persona, prima di avviare qualsiasi transazione o attività commerciale di cui agli articoli 3, 4, 5 o 7 con la persona, società, impresa, istituzione o entità in questione, presenta tali elementi di prova alle autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato III. Dette autorità esaminano tutte le prove fornite. Se le considerano insufficienti e non sono in grado di confermare per iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse che l'attività o la transazione prospettata è vietata ai sensi del presente regolamento, la transazione o attività in questione non costituirà una violazione del presente regolamento. Articolo 3 Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 8: 1) sono congelati tutti i capitali detenuti al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia e appartenenti al governo della Repubblica federale di Jugoslavia o al governo della Repubblica di Serbia; 2) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di uno di questi governi o di entrambi, o farli beneficiare degli stessi. Articolo 4 1. È vietato acquisire nuove partecipazioni o aumentare partecipazioni esistenti (minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità: - situate, registrate o costituite nella Repubblica di Serbia o - situate, registrate o costituite altrove e possedute o controllate dal governo della Repubblica federale di Jugoslavia o dal governo della Repubblica di Serbia, in cambio o meno della fornitura di beni materiali o immateriali, servizi e tecnologie (compresi i brevetti), capitali, riduzioni di debito o altre risorse finanziarie. 2. È vietato inoltre avviare o proseguire attività tali da agevolare, promuovere o consentire in qualsiasi modo l'acquisizione o l'aumento della partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) in tali proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità. Articolo 5 1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l'elusione delle disposizioni degli articoli 3 e 4. 2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III e/o della Commissione. Articolo 6 Fatte salve le norme comunitarie in materia di riservatezza e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le autorità competenti degli Stati membri sono abilitate ad esigere dalle banche, dalle altre istituzioni finanziarie, dalle società di assicurazioni e da altri organismi e persone tutte le informazioni pertinenti necessarie per garantire l'osservanza del presente regolamento. Articolo 7 1. L'articolo 3 non si applica ai fondi utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi: a) pagamento delle spese correnti, compresi gli stipendi del personale locale, delle ambasciate, delle sedi consolari o delle missioni diplomatiche del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia all'interno della Comunità; b) trasferimenti da parte della Comunità a persone fisiche che risiedono nella Repubblica federale di Jugoslavia, versamenti previdenziali o pensionistici e trasferimenti di altri pagamenti per tutelare i diritti nel settore della previdenza sociale. I trasferimenti devono essere effettuati tramite conti bancari distinti, aperti esclusivamente a questo scopo, e il beneficiario deve poter disporre immediatamente dei fondi trasferiti in valuta convertibile; c) pagamento di imposte, premi assicurativi obbligatori e canoni corrisposti a fronte di servizi di pubblica utilità quali gas, acqua, elettricità e telecomunicazioni, che devono essere effettuati nella Comunità da persone, società, imprese, istituzioni o entità riportate negli allegati I e II e residenti o stabilite o registrate o costituite nella Comunità; d) pagamento delle retribuzioni normali, incluse le indennità di disoccupazione obbligatorie, ad eccezione di premi ed altri pagamenti straordinari effettuati da società, imprese, istituzioni o entità riportate nell'allegato II e stabilite o registrate o costituite nella Comunità a favore di persone che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento siano loro dipendenti, a condizione che: i) tali retribuzioni siano versate in conti bancari aperti presso banche o organismi finanziari nella Comunità; ii) la retribuzione di ciascun dipendente sia congrua rispetto alle retribuzioni corrisposte nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, fermi restando gli aumenti ottenuti nell'ambito di contratti di lavoro collettivi; iii) in caso di sostituzione di un dipendente, al nuovo dipendente sia corrisposta la stessa retribuzione del dipendente sostituito; e) pagamenti per progetti a sostegno della democratizzazione, delle azioni umanitarie o aventi fini educativi nonché dei media indipendenti, ad opera della Comunità e/o degli Stati membri. 2. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica ai: a) pagamenti in contanti effettuati nel territorio della Repubblica federale di Jugoslavia in dinari jugoslavi o in una valuta degli Stati membri, di importo non superiore al controvalore di 150 euro; b) pagamenti di debiti contratti nei confronti dei governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (ad eccezione di: garanzie bancarie, performance bond, bid bond e strumenti analoghi) e all'esecuzione di ordini di pagamento provenienti da paesi al di fuori della Comunità, a condizione che i pagamenti siano versati in conti congelati detenuti dai governi suindicati presso banche o organismi finanziari nella Comunità; c) pagamenti per servizi di transito essenziali forniti dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica di Serbia, a condizione che i suddetti servizi siano forniti alle tariffe medie applicate nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento e non siano discriminatori. 3. Fermi restando gli articoli 3, paragrafo 2 e 4, l'acquisizione di nuove partecipazioni o l'aumento di partecipazioni esistenti (minoritarie, maggioritarie o di controllo) in proprietà immobiliari situate nella Comunità sono consentiti solo alle seguenti condizioni: a) i pagamenti per l'acquisizione o l'aumento della partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) sono effettuati su un conto congelato e distinto, detenuto dal precedente proprietario della proprietà immobiliare presso una banca o un organismo finanziario nella Comunità; b) il prezzo corrisposto per acquisire o aumentare la partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) nella proprietà immobiliare in questione è conforme al valore determinato da un esperto indipendente debitamente autorizzato; c) nell'operazione di cessione della partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) in una proprietà immobiliare, il venditore è una delle persone giuridiche di cui all'allegato II; d) tale venditore non è in possesso di altri capitali o non può accedervi; e) la vendita ha come unica finalità il reperimento di capitali per coprire le spese di cui al precedente paragrafo 1. 4. Per quanto concerne i pagamenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere conservate per un anno, ai fini dell'ispezione delle autorità competenti di cui all'allegato III, le prove inconfutabili del rispetto delle condizioni e degli scopi indicati. Articolo 8 1. A norma dell'articolo 9, la Commissione è autorizzata a: a) modificare gli allegati I e II; b) concedere autorizzazioni al fine di: i) scongelare fondi o metterli a disposizione del governo della Repubblica federale di Jugoslavia o del governo della Repubblica di Serbia; ii) acquisire o aumentare la partecipazione (minoritaria, maggioritaria o di controllo) nelle proprietà immobiliari, società, imprese, istituzioni o entità di cui all'articolo 4, qualora la mancata autorizzazione in tal senso possa ledere in modo grave il settore in questione, le società o gli interessi comunitari. 2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) e le modifiche degli allegati I o II devono essere chieste alla Commissione, dalla persona fisica o giuridica in questione, attraverso le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III. 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è autorizzata, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, a modificare l'allegato III. Articolo 9 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio(6), secondo le seguenti disposizioni. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. II parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: - la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data della comunicazione; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente. Articolo 10 Il comitato di cui all'articolo 9 può esaminare tutte le questioni tecniche inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro. Articolo 11 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi degli articoli 2, 5, 6 e 8, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 12 Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1295/98 o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1607/98. Articolo 13 Sono abrogati i regolamenti (CE) n. 1295/98 e (CE) n. 1607/98. Articolo 14 Il presente regolamento si applica: - nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; - a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro; - a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove; - a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro. Articolo 15 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente K.-H. FUNKE (1) GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1. (2) GU L 165 del 10.6.1998, pag. 1. (3) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1. (4) GU L 178 del 23.6.1998, pag. 33. (5) GU L 209 del 25.7.1998, pag. 16. (6) GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1. ALLEGATO I Persone che agiscono o affermano di agire per conto dei governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Società, imprese, istituzioni o entità possedute o controllate dai governi della Repubblica federale di Jugoslavia o della Repubblica di Serbia (non situate nella Repubblica federale di Jugoslavia) Austria ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria CINEX, Singerstraße 2/8, 1010 Vienna, Austria COMBICK GMBH, Neuer Markt 1, 1010 Vienna, Austria COOPEX, Vienna, Austria IMPEXPRODUKT, Wipplingerstraße 36, 1010 Vienna, Austria INEX AG, Schottengasse 4/17, 1010 Vienna, Austria INEX-INTEREXPORT, Vienna, Austria INEX PETROL AG, Kärntner Ring 17/15, A-1010 Vienna, Austria JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria METALL UND STAHL HANDELS GMBH, Seilergasse 14, 1010 Vienna, Austria RUDIMEX GMBH, Landstrasser Hauptstraße 1/3-25, 1030 Vienna, Austria UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Landstrasser Hauptstraße 1/III, 1030 Vienna, Austria YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Vienna, Austria YUGOTOURS-REISEN GMBH, Kärntnerstraße 26, Vienna, Austria YUNIVERSAL, Singer Straße 2/15, 1010 Vienna, Austria Belgio - Danimarca JUGOSKANDIA A.B., Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, Denmark YUGOTOURS, Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, Denmark Finlandia - Francia BANQUE FRANCO YOUGOSLAVE, Paris, France Germania NAP-COMBICK ÖL GMBH, Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main 1, Germany Grecia - Italia CENTROCOOP ITALIANA, c/o Intex Srl., Via Della Greppa 4, 34100 Trieste, Italia (Branch office) CENTROCOOP ITALIANA, Via Vitruvio 43, 20124 Milano, Italia CENTROPRODUCT, ROME (a.k.a. YUGOTOURS), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Italia CENTROPRODUCT S.R.L. (a.k.a. YUGOTOURS), Via Agnello 2, 20121 Milano, Italia CENTROPRODUCT, BARI (a.k.a. YUGOTOURS), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italia CENTROPRODUCT, TRIESTE, Via Fabio Filzi 10, Trieste, Italia INEX TOURS INTERNATIONAL SRL, Via Vittore Pisani, 20124 Milano, Italia INLIT SRL, V.le Vittorio Veneto 24, 20124 Milano, Italia ITALKOPRODUCT, Piazza Cavour 3, 20121 Milano, Italia JOINT REPRESENTATIVE OFFICE OF YUGOSLAV BANKS, Piazza Santa Maria Beltrade 2, 20121 Milano, Italia METALIA S.R.L., Via Vittore Pisani 14, 20124 Milano, Italia PROITAL S.R.L., Filiale di Trieste, 34122 Trieste, Italia PROITAL S.R.L., Via Napo Torriani 3L/I, Milan, Italia SIMPO SRL, Viale delle Fosse 30, Bassano del Grappa, Italia YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, ROME), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Italia YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT S.R.L.), Via Agnello 2, 20121 Milano, Italia YUGOTOURS (a.k.a. CENTROPRODUCT, BARI), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Italia Olanda - Spagna - Svezia ASSOCIATED BELGRADE BANK (a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden BANK FOR FOREIGN TRADE AD (a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden BEOBANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden BEOGRADSKA BANKA d.d. (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden JUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA d.d.; a.k.a. YUGOBANKA), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (a.k.a. ASSOCIATED BELGRADE BANK; a.k.a. BEOBANKA d.d.; a.k.a. BEOGRADSKA BANKA d.d.) Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Sweden YUGOBANKA (a.k.a. BANK FOR FOREIGN TRADE AD; a.k.a. JUGOBANKA; a.k.a. JUGOBANKA d.d.), Kungsgatan 55/3, 11122 Stockholm, Sweden Regno Unito AVALA SHIPPING COMPANY LTD (02423604) AVIATION TRADE INTERNATIONAL LTD (previously Yugomart) (02020698) AY BANK LIMITED B.S.E. TRADING LIMITED (00459589) BYE LTD (00503090) CENTROCOOP LTD (00963335) COMMERCE TRADE AGENCY LTD (02597627) FINCO (London) LTD (02701097) INEC ENGINEERING CO. LTD (00912641) KJL (London) LTD (02686224) METALCHEM INTERNATIONAL LTD (00915116) PETRO COMMERCE LTD (02592138) PILGRIM TOURS LTD (00519807) RUDEX INTERNATIONAL LTD (02426740) THRIFTFINE LTD (02608512) UNION ENGINEERING (UK) LTD (02509159) YUGOTOURS LTD (02778361) YUNIVERSAL LTD (02107573) ALLEGATO III Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 3, 5, paragrafo 2, 7, paragrafo 4 e 8, paragrafo 2 BELGIO Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32 2) 233 75 18 DANIMARCA Danish Agency for Trade and Industry Tagensvej 137 DK - 2200 Copenhagen N Tel. (45) 35 86 86 86 Fax (45) 35 86 86 87 GERMANIA Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach 10 60 21 D - 70049 Stuttgart Tel. 07 11/9 44 - 11 20/21/23 Fax 07 11/9 44 - 19 06 Landeszentralbank im Freistaat Bayern D - 80291 München Tel. 0 89/28 89 - 32 64 Fax 0 89/28 89 - 38 78 Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach 11 01 60 D - 10831 Berlin Tel. 0 30/34 75/11 10/15/20 Fax 0 30/34 75/11 90 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach 57 03 48 D - 22772 Hamburg Tel. 0 40/37 07 - 66 00 Fax 0 40/37 07 - 66 15 Landeszentralbank in Hessen Postfach 11 12 32 D - 60047 Frankfurt am Main Tel. 0 69/23 88 - 19 20 Fax 0 69/23 88 - 19 19 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Postfach 2 45 D - 30002 Hannover Tel. 05 11/30 33 - 27 23 Fax 05 11/30 33 - 27 30 Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach 10 11 48 Tel. 02 11/8 74 - 23 73/31 59 Fax 02 11/8 74 - 23 78 Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach 90 11 21 D - 04103 Leipzig Tel. 03 41/8 60 - 22 00 Fax 03 41/8 60 - 23 89 Bundesausfuhramt Referat 214 Postfach 51 60 D - 65726 Eschborn Tel. 0 61 96/9 08 - 0 Fax 0 61 96/9 08 - 4 12 GRECIA Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations Directorate-General for External Economic and Trade Relations Director Th. Vlassopoulos Ermou and Kornarou 1 GR - 105 63 Athens Tel. (31) 32 86 401-3 Fax (31) 32 86 404 SPAGNA Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior (Ministerio de Economía y Hacienda) Po de la Castellana, 162 - Planta 9 E - 28046 - Madrid Tel.: 00 34 91 583 74 00 Fax: 00 34 91 583 55 09 Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales (Ministerio de Economía y Hacienda) Pl. de Jacinto Benavente, 3 E - 28071 - Madrid Tel: 00 34 91 360 45 88 Fax: 00 34 91 583 52 14 FRANCIA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie direction du Trésor Bureau E1 139, rue du Bercy F - 75572 Paris - cedex 12 S.P. IRLANDA >SPAZIO PER TABELLA> ITALIA Ministero del Commercio estero - Roma Gabinetto Tel. (39 6) 59 93 23 10 Fax (39 6) 59 64 74 94 LUSSEMBURGO Ministère des affaires étrangéres Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg OLANDA Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 NL - 2500 EE Den Haag Tel. (31 70) 342 82 27 Fax (31 70) 342 79 05 AUSTRIA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Haupstraße 55-57 A - 1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tel. (43 1) 40 420 PORTOGALLO Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 - Lisboa Tel. + 351 (1) 882 32 40/47 Fax + 351 (1) 882 32 49 E-mail: dgaeri@mfinancas,mailpac.pt FINLANDIA/SUOMI Ulkoasiainministeriö PL 176 SF - 00161 Helsinki Utrikesministeriet PB 176 SF - 00161 Helsingfors SVEZIA Riksåklagaren Box 16370 S - 103 27 Stockholm Tel. (46 8) 453 66 00 Fax (46 8) 453 66 99 Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rättssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tel. (46 8) 405 10 00 Fax (46 8) 723 11 76 ROYAUME-UNI Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH Tel. (44 171) 601 4607 Fax (44 171) 601 4309