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Document 31999Q0109

    Statuto del comitato economico e finanziario

    GU L 5 del 9.1.1999, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/05/2012; sostituito da 32012D0245

    31999Q0109

    Statuto del comitato economico e finanziario

    Gazzetta ufficiale n. L 005 del 09/01/1999 pag. 0072 - 0073


    ALLEGATO

    STATUTO DEL COMITATO ECONOMICO E FINANZIARIO

    Articolo 1

    Il comitato economico e finanziario svolge i compiti descritti all'articolo 109 C, paragrafi 2 e 4, del trattato che istituisce la Comunità europea.

    Articolo 2

    Il comitato economico e finanziario può tra l'altro:

    - essere consultato nell'ambito della procedura che comporta decisioni relative al meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (AEC II);

    - fatto salvo l'articolo 151 del trattato, preparare i lavori del Consiglio relativi all'evoluzione del tasso di cambio dell'euro;

    - costituire il quadro in cui il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea (BCE) può essere preparato e sviluppato a livello di alti funzionari dei ministeri, delle banche centrali nazionali, della Commissione e della BCE.

    Articolo 3

    I membri del comitato e i loro supplenti esercitano le loro funzioni nell'interesse della Comunità.

    Articolo 4

    Ove si richieda una votazione, i pareri, le relazioni e le comunicazioni sono adottati alla maggioranza dei membri. Ciascun membro del comitato dispone di un voto. Tuttavia, in caso di pareri o opinioni su questioni per le quali il Consiglio può in seguito adottare una decisione, i membri delle banche centrali e la Commissione partecipano pienamente alle discussioni, senza prendere parte alla votazione. Il comitato riferisce altresì in merito a opinioni dissenzienti o minoritarie espresse nel corso dei lavori.

    Articolo 5

    Il comitato elegge tra i suoi membri, a maggioranza dei medesimi, un presidente per un periodo di due anni. Tale periodo è rinnovabile. Il presidente è eletto tra i membri che sono alti funzionari delle amministrazioni nazionali. Il presidente delega il suo diritto di voto al suo supplente.

    Articolo 6

    In caso di impedimento nello svolgimento delle sue funzioni, il presidente è sostituito dal vicepresidente del comitato, che è eletto secondo gli stessi criteri di elezione del presidente.

    Articolo 7

    Salvo altrimenti deciso dal comitato, i supplenti possono assistere alle riunioni del comitato. Essi non partecipano al voto. Salvo contraria decisione del comitato, essi non prendono parte alle discussioni.

    Un membro che si trovi nell'impossibilità di partecipare ad una riunione del comitato può delegare le sue funzioni a uno dei supplenti. Esso può anche delegare un altro membro. Il presidente e il segretario ne sono informati per iscritto prima dalla riunione. In circostanze eccezionali il presidente può accettare soluzioni alternative.

    Articolo 8

    Il comitato può affidare l'esame di questioni specifiche ai membri supplenti, a sottocomitati o a gruppi di lavoro. In tal caso la presidenza è assunta da un membro o da un supplente del comitato, nominato dal comitato stesso. I membri del comitato, i supplenti, i sottocomitati e i gruppi di lavoro possono farsi assistere da esperti.

    Articolo 9

    Il comitato è convocato dal presidente per iniziativa propria o a richiesta del Consiglio, della Commissione o di almeno due membri del comitato.

    Articolo 10

    In regola generale il presidente rappresenta il comitato; in particolare egli può essere autorizzato dal comitato a riferire sui lavori e a rilasciare osservazioni orali su pareri e comunicazioni preparati dal comitato. Il presidente ha la responsabilità delle relazioni del comitato con il Parlamento europeo.

    Articolo 11

    I lavori del comitato sono coperti dal segreto d'ufficio. Ciò vale anche per i lavori dei supplenti, dei sottocomitati e dei gruppi di lavoro.

    Articolo 12

    Il comitato è assistito da un segretariato, diretto da un segretario. Il segretario e il personale necessario per il segretariato sono forniti dalla Commissione. Il segratario è nominato dalla Commissione, previa consultazione del comitato. Il segretario e il personale del segretariato agiscono su istruzioni del comitato quando essi esplicano le loro funzioni per il comitato.

    Le spese del comitato sono comprese nelle previsioni della Commissione.

    Articolo 13

    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

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