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Document 31999L0081

    Direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

    GU L 211 del 11.8.1999, p. 47–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010; abrogato da 32011L0064

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/81/oj

    31999L0081

    Direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 11/08/1999 pag. 0047 - 0049


    DIRETTIVA 1999/81/CE DEL CONSIGLIO

    del 29 luglio 1999

    che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando quanto segue:

    (1) che nella prima relazione sulla struttura e sulle aliquote delle accise, elaborata in base alle disposizioni della direttiva 92/79/CEE(4) e della direttiva 92/80/CEE(5), la Commissione si è limitata a mettere in evidenza alcune difficoltà nell'applicazione delle direttive, senza proporre soluzioni precise;

    (2) che successivamente è stato avviato un processo di consultazione fra le autorità nazionali, gli ambienti economici e i gruppi di interesse;

    (3) che la prima tappa del processo di consultazione è stata la Conferenza di Lisbona, la quale ha permesso di valutare l'andamento del sistema comunitario attualmente in vigore e di assistere la Commissione nella sua elaborazione della futura politica in materia di accise;

    (4) che il processo di consultazione si è concluso con una seconda relazione della Commissione;

    (5) che durante il processo di consultazione sono state rilevate delle difficoltà inerenti alle modalità di applicazione della regola dell'incidenza minima del 57 %;

    (6) che il corretto funzionamento del mercato interno richiede una maggiore uniformità di interpretazione e di applicazione delle regole in tutti gli Stati membri;

    (7) che il corretto funzionamento del mercato interno richiede nello stesso tempo la definizione di regole che siano di più agevole applicazione nella pratica;

    (8) che occorre tuttavia lasciare agli Stati membri il necessario margine di flessibilità per definire e mettere in atto politiche adeguate ai contesti nazionali;

    (9) che è opportuno, per ragioni pratiche, che gli Stati membri dispongano di un certo margine di flessibilità per adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale in funzione di talune variazioni, incluse quelle delle aliquote IVA;

    (10) che è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di neutralizzare l'impatto delle variazioni delle aliquote IVA sull'accisa minima globale;

    (11) che questa facilitazione non dovrebbe condurre a distorsioni della concorrenza o ad un cattivo funzionamento del mercato interno;

    (12) che le facilitazioni offerte agli Stati membri ai fini dell'applicazione delle direttive dovrebbero essere limitate nel tempo;

    (13) che sussiste tuttora la situazione che ha giustificato la deroga accordata al Regno di Svezia dall'atto di adesione del 1994 per quanto riguarda l'accisa minima globale del 57 %; che è pertanto necessario accordare al Regno di Svezia la proroga della deroga fino al 31 dicembre 2002 compreso;

    (14) che è opportuno accordare alla Francia un periodo aggiuntivo fino al 31 dicembre 2002 compreso per le sigarette e i prodotti del tabacco venduti in Corsica;

    (15) che è opportuno accordare alla Germania un periodo aggiuntivo per l'adeguamento delle sue aliquote nazionali in vigore per i rotoli di tabacco a taglio fino alla legislazione comunitaria;

    (16) che nulla impedisce di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'accisa minima su sigari, sigaretti e tabacco da fumo, quando tale possibilità esiste già per le sigarette e il tabacco per arrotolare sigarette;

    (17) che occorre instaurare una procedura di riesame periodico;

    (18) che l'attuale periodo di due anni è troppo limitato per una corretta analisi in relazione alle modifiche introdotte nella legislazione degli Stati membri;

    (19) che per questo motivo il riesame deve aver luogo almeno ogni tre anni e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2000;

    (20) che, per evitare una svalutazione delle aliquote minime delle accise comunitarie per i sigari, i sigaretti, il tabacco per arrotolare sigarette e altri tabacchi da fumo, è necessario fissare un calendario di aumenti;

    (21) che è opportuno di conseguenza modificare le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE(6),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 92/79/CEE è modificata come segue:

    1) È inserito il seguente articolo: "Articolo 2 bis

    1. Quando in uno Stato membro una variazione intervenuta nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta porta l'incidenza dell'accisa minima globale al di sotto del livello fissato all'articolo 2, primo comma, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'incidenza dell'accisa minima globale al più tardi fino al 1o gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

    2. Quando in uno Stato membro aumenta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'incidenza dell'accisa minima globale fino ad un livello, espresso in percentuale del prezzo al minuto, che è equivalente all'incidenza dell'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, ugualmente espressa in percentuale del prezzo al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'incidenza dell'accisa minima globale scende al di sotto del livello fissato all'articolo 2.

    3. Se, a norma del paragrafo 2, uno Stato membro riduce l'incidenza dell'accisa minima globale ad un livello inferiore al livello fissato all'articolo 2, primo comma, esso aumenta l'incidenza in modo da raggiungere almeno detto livello al più tardi il 1o gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione."

    2) All'articolo 3 sono aggiunti i paragrafi seguenti: "3. Fatto salvo l'articolo 2, il Regno di Svezia può rinviare al 31 dicembre 2002 incluso l'applicazione di un'accisa minima globale equivalente al 57 % del prezzo al minuto, imposte comprese, delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta. Inoltre, il Regno di Svezia non può ridurre l'accisa globale al di sotto del livello applicato il 1o agosto 1998.

    4. Fino al 31 dicembre 2002 compreso la Repubblica francese può applicare alle sigarette vendute in Corsica le aliquote in vigore al 31 dicembre 1997."

    3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: "Articolo 4

    Almeno ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2000, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame dell'accisa minima globale stabilita all'articolo 2, delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, nonché della struttura delle accise, quale definita all'articolo 16 della direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati(7), e, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno e degli obiettivi del trattato in generale."

    Articolo 2

    La direttiva 92/80/CEE è modificata come segue:

    1) L'articolo 3 è modificato come segue:

    a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. Gli Stati membri applicano un'accisa che può essere:

    a) ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nella Comunità e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 9 della direttiva 95/59/CE del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati(8) oppure

    b) specifica, espressa in un importo per kg o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi, oppure

    c) mista, contenente un elemento ad valorem ed un elemento specifico.

    Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia ad valorem o mista.

    L'accisa globale, espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue per:

    - sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 9 euro per 1000 pezzi o per chilogrammo;

    - tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 24 euro per chilogrammo;

    - altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o 18 euro per chilogrammo.

    A partire dal 1o gennaio 2001, gli importi di 9 euro, di 24 euro e 18 euro nei precedenti tre trattini sono sostituiti rispettivamente dagli importi di 10 euro, 25 euro e 19 euro.";

    b) è aggiunto il seguente paragrafo: "4. La Repubblica francese può applicare fino al 31 dicembre 2002 ai tabacchi contemplati nella presente direttiva e venduti in Corsica le aliquote in vigore al 31 dicembre 1997."

    2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4

    Almeno ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2000, il Consiglio procede, sulla base di una relazione ed eventualmente di una proposta della Commissione, all'esame delle aliquote di accisa stabilite dalla presente direttiva e, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie. La relazione della Commissione e l'esame del Consiglio tengono conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale."

    Articolo 3

    La direttiva 95/59/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, la data "fino al 31 dicembre 1998" è sostituita dalla data "fino al 31 dicembre 2001 compreso".

    2) L'articolo 16 è modificato come segue:

    a) È inserito il seguente paragrafo: "2 bis. In deroga al paragrafo 2, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo al minuto delle sigarette della classe di prezzo più richiesta che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, ad un livello inferiore al 5 % o superiore al 55 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro in questione può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica al più tardi fino al 1o gennaio del secondo anno successivo alla variazione.";

    b) al paragrafo 3, i termini "se l'accisa o l'imposta sul volume d'affari applicabile" sono sostituiti con i termini "se l'accisa applicabile";

    c) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "5. Sulle sigarette gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90 % dell'onere fiscale totale applicato alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta."

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. HASSI

    (1) GU C 203 del 30.6.1998, pag. 16.

    (2) GU C 153 dell'1.6.1999.

    (3) GU C 410 del 31.12.1998, pag. 1.

    (4) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

    (5) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

    (6) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

    (7) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

    (8) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

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