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Document 31999D0363

    1999/363/CE: Decisione della Commissione, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(1999) 1500] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 141 del 4.6.1999, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/07/1999; abrogato da 31999D0449

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/363/oj

    31999D0363

    1999/363/CE: Decisione della Commissione, del 3 giugno 1999, recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale [notificata con il numero C(1999) 1500] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 141 del 04/06/1999 pag. 0024 - 0026


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 1999

    recante misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale

    [notificata con il numero C(1999) 1500]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/363/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata dal ultimo dalla direttiva 92/118/CEE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato intero(3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    (1) considerando che il 27 maggio 1999 le autorità belghe hanno informato la Commissione in merito a un caso di contaminazione grave da diossina dei mangimi composti; che tali mangimi sono stati distribuiti a un numero considerevole (approssimativamente il 25 %) di aziende avicole nel Belgio a partire dal 15 gennaio 1999; che l'origine della contaminazione non è stata ancora accertata;

    (2) considerando che a partire dal 26 maggio 1999 le autorità belghe hanno applicato restrizioni a tutti gli allevamenti avicoli che hanno ricevuto tali mangimi; che le autorità belghe hanno vietato la macellazione del pollame soltanto il 1o giugno 1999; che potrebbero ancora essere presenti sul mercato prodotti destinati al consumo umano o animale provenienti da animali allevati in queste aziende prima della data suddetta; che le autorità belghe non hanno ancora adottato tutte le misure opportune per garantire il ritiro di questi prodotti dal mercato;

    (3) considerando che, a quanto risulta, i mangimi suddetti nonché animali vivi allevati con detti mangimi e prodotti derivati da tali animali sono stati commercializzati con altri Stati membri e paesi terzi;

    (4) considerando che animali di altre specie possono essere stati alimentati con questi mangimi contaminati; che è necessario istituire un piano di controllo per valutare la presenza della contaminazione da diossina nei prodotti di origine animale;

    (5) considerando che le prove tossicologiche e epidemiologiche disponibili hanno indotto il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità a considerare la TCDD come sostanza concerogena di classe 1 (la classe più elevata nella scala IARC); che l'OMS ha raccomandato di rispettare per le diossine una dose giornaliera ammissibile (TDI) di 1-4 pg/kg; che non sono stati fissati limiti per la contaminazione da diossina per i singoli prodotti e derrate alimentari; che esistono dati sui livelli di base della contaminazione; che in mancanza di limiti internazionali o comunitari o nazionali per le diossine, le autorità devono utilizzare come riferimento i livelli di base;

    (6) considerando che la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti(4), ha istituito un sistema di rapido scambio di informazioni in caso d'urgenza;

    (7) considerando che la direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali(5), dispone che le materie prime per mangimi possono essere messi in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile;

    (8) considerando che, tenuto conto di quanto precede, occorre adottare misure urgenti per proteggere la salute del consumatore; che, non essendo stato possibile individuare l'origine esatta della contaminazione né rintracciare la distribuzione di tutti i prodotti potenzialmente contaminati, occorre applicare le misure suddette a tutti i prodotti avicoli di origine belga e ai prodotti ottenuti in altri Stati membri che possono avere ricevuto gli stessi mangimi o prodotti avicoli di origine belga;

    (9) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono comformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. A. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, compresa la distribuzione ai consumatori finali, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di tutti i seguenti prodotti destinati al consumo umano o animale ottenuti da polli domestici allevati in Belgio tra il 15 gennaio 1999 e il 1o giugno 1999:

    - carni fresche di pollame, quali definiti nella direttiva 71/118/CEE del Consiglio(6);

    - carni separate meccanicamente;

    - carni macinate e preparazioni a base di carne, quali definite nella direttiva 94/65/CE del Consiglio(7);

    - prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, quali definiti nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio(8);

    - uova e ovoprodotti, quali definiti nella direttiva 89/437/CEE del Consiglio(9) e prodotti destinati al consumo umano che contengano più del 2 % di uova o ovoprodotti;

    - grassi fusi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

    - proteine animali trasformate, ai sensi della direttiva 92/118/CEE;

    - materie prime per la fabbricazione di mangimi, ai sensi della direttiva 92/118/CEE,

    salvo se:

    i) i prodotti non sono derivati da animali allevati nelle aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive, o

    ii) i risultati delle analisi dimostrano che i prodotti non sono contaminati da diossina.

    B. Il Belgio vieta l'immissione sul mercato, la commercializzazione e l'esportazione verso i paesi terzi di pollami domestici vivi allevati tra il 15 gennaio 1999 e il 1o giugno 1999, nonché di uova da cova deposte dagli animali suddetti nello stesso periodo, a meno che siano stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive.

    2. Il Belgio provvede affinché tutti i prodotti elencati al paragrafo 1, parte A, che non soddisfano le condizioni ivi stabilite ai punti i) o ii) siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti.

    3. Il Belgio informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE (sistema di scambio rapido di informazioni), nonché i paesi terzi che hanno ricevuto animali vivi, uova da cova di cui al paragrafo 1, parte B, o prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    4. Il Belgio effettua indagini

    - sulle eventuali scorte restanti di mangimi contaminati,

    e

    - sulla possibile distribuzione di mangimi contaminati da diossina ad altri animali da allevamento e in altri Stati membri e paesi terzi,

    e informa immediatamente la Commissione, gli altri Stati membri e i paesi terzi interessati sui risultati di tali indagini.

    5. Il Belgio controlla il livello di diossina nei prodotti di origine animale.

    A tale scopo presenta con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

    6. Il Belgio informa la Commissione e gli altri Stati membri sui risultati della indagini circa la fonte della contaminazione dei mangimi da diossina.

    Articolo 2

    Ai fini degli scambi, il documento commerciale o se del caso, il certificato veterinario che scorta ogni consegna di animali vivi, uova da cova o prodotti elencati all'articolo 1 devono essere completati da una dichiarazione ufficiale, firmata dalla competente autorità belga, attestante che gli animali vivi o i prodotti di origine belga sono conformi alle disposizioni della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri che hanno ricevuto mangimi sospetti di contaminazione da diossina, animali vivi o uova da cova che sono stati allevati o prodotti in aziende sottoposte dalle autorità belghe a misure restrittive e/o prodotti di origine belga di cui all'articolo 1, paragrafo 2, devono immediatamente:

    - effettuare un'indagine sulla distribuzione di tali mangimi e sulle eventuali scorte restanti;

    - individuare e sottoporre a misure restrittive tali animali, uova da cova e prodotti derivati;

    - rintracciare tutti i prodotti ottenuti da animali cui sono stati sommistrati questi mangimi e tutti i prodotti destinati al consumo umano o animale contenenti tali prodotti;

    - rintracciare tutti i prodotti di origine belga ai quali si applica la presente decisione e i prodotti destinati al consumo umano o animale che contengono tali prodotti;

    - provvedere affinché i prodotti suddetti siano distrutti secondo le modalità approvate dalle autorità competenti, a meno che si possa provare che non sono contaminati da diossina;

    - informare immediatamente la Commissione e gli Stati membri, se del caso in conformità della direttiva 92/59/CEE (sistema di rapido scambio di informazioni), nonché i paesi terzi interessati sui risultati delle indagini e sugli eventuali provvedimenti adottati;

    - controllare il livello di diossine nei prodotti di origine animale.

    A tale scopo gli Stati membri interessati presentano con la massima sollecitudine un piano di controllo alla Commissione.

    Articolo 4

    La Commissione può effettuare ispezioni per verificare l'applicazione della presente decisione.

    Articolo 5

    Gli Stati membri modificano le misure da esse applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 6

    La presente decisione può essere riesaminata in base ai risultati delle ispezioni della Commissione e delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 20.

    (4) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

    (5) GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

    (6) GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

    (7) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

    (8) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

    (9) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

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