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Document 31999D0128(02)
Decision of the Board of Governors of 5 June 1998 concerning the increase of the Bank's capital and the definition of the unit of account
Decisione del Consiglio dei governatori del 5 giugno 1998 relativa all'aumento del capitale della Banca e alla definizione dell'unità di conto
Decisione del Consiglio dei governatori del 5 giugno 1998 relativa all'aumento del capitale della Banca e alla definizione dell'unità di conto
GU L 21 del 28.1.1999, p. 26–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 296M del 26.10.2006, p. 1–2
(GA)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 11957E/PRO/BEI/04 | modifica | P.1.1 | 01/01/1999 | |
Modifies | 11957E/PRO/BEI/04 | modifica | P.1.2 | 01/01/1999 | |
Modifies | 11957E/PRO/BEI/05 | modifica | P.1 | 01/01/1999 |
Decisione del Consiglio dei governatori del 5 giugno 1998 relativa all'aumento del capitale della Banca e alla definizione dell'unità di conto
Gazzetta ufficiale n. L 021 del 28/01/1999 pag. 0026 - 0027
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI del 5 giugno 1998 relativa all'aumento del capitale della Banca e alla definizione dell'unità di conto A seguito della decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti presa all'unanimità il 5 giugno 1998 conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, dello statuto della Banca (1), lo statuto stesso risulta così modificato a decorrere dal 1° gennaio 1999. 1. L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è modificato come segue: «Il capitale della Banca è di cento miliardi (100 000 000 000) di euro; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> (2)2. L'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, è modificato come segue: «L'unità di conto è l'euro, moneta unica degli Stati membri partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare la definizione dell'unità di conto.» 3. L'articolo 5, paragrafo 1, è modificato come segue: «Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 6 % in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.» Per il Consiglio dei governatori Il presidente Jouko SKINNARI Il segretario F. A. W. CARPENTER (1) GU C 269 del 28. 8. 1998, pag. 9. (2) Dell'importo totale di 100 miliardi di euro è effettivo, a partire dal 1° gennaio 1999, l'importo di 95 549 597 250 euro, corrispondendo la quota sottoscritta a tale data dalla Germania a 13 315 952 250 euro. Per l'importo restante si dovrà attendere l'espletamento formale delle procedure parlamentari in tale paese; di conseguenza, l'aumento corrispondente all'importo restante interverrà, con effetto retroattivo al 1° gennaio 1999, non appena queste procedure saranno state espletate (la data sarà pubblicata a tempo debito). Nel periodo in cui il capitale sottoscritto della Banca è di 95 549 597 250 euro, il capitale versato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dello statuto rappresenta il 6,27946132 % di quest'importo.