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Document 31998S2652

Decisione n. 2652/98/CECA della Commissione del 9 dicembre 1998 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

GU L 335 del 10.12.1998, p. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999; abrog. impl. da 31999S2787

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/2652/oj

31998S2652

Decisione n. 2652/98/CECA della Commissione del 9 dicembre 1998 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 10/12/1998 pag. 0049 - 0050


DECISIONE N. 2652/98/CECA DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1998 che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1999 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità (1), modificata da ultimo dalla decisione n. 2618/97/CECA della Commissione (2);

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 196 milioni di euro, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1999; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione il 9 dicembre 1998, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1999, cioè 0 milioni di euro;

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,946 milioni di euro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1999:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1999.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1) GU della CECA 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

(2) GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 20.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

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