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Document 31998R2838
Council Regulation (EC) No 2838/98 of 17 December 1998 amending Regulation (EEC) No 2390/89 laying down general rules for the import of wines, grape juice and grape must
Regolamento (CE) n. 2838/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve
Regolamento (CE) n. 2838/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve
GU L 354 del 30.12.1998, p. 11–11
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31989R2390 | sostituzione | articolo 3.2 | 01/01/1999 | |
Implicit repeal | 31997R2611 | 01/01/1999 |
Regolamento (CE) n. 2838/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve
Gazzetta ufficiale n. L 354 del 30/12/1998 pag. 0011 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 2838/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 2390/89 che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 70, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89 (2) prevedono agevolazioni all'importazione dei prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi che offrono garanzie particolari per quanto riguarda l'attestato di origine e di conformità e il bollettino di analisi; che l'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento limita tali agevolazioni a un periodo sperimentale che scade il 31 dicembre 1998; considerando che sono in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino; che tali negoziati vertono in particolare sulle condizioni di importazione e sulle pratiche enologiche delle due parti nonché sulla protezione delle denominazioni d'origine; che le intenzioni espresse da entrambi i partecipanti ai negoziati permettono di aspettarsi la conclusione di un accordo soddisfacente per entrambe le parti entro termini ragionevoli; che per agevolare il corretto svolgimento dei negoziati appare opportuno prorogare il regime di deroga delle agevolazioni all'importazione fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003; considerando che per evitare che una paralisi eventuale dei negoziati comporti l'ammissione permanente di tali agevolazioni, è opportuno istituire un meccanismo tale da permettere al Consiglio di verificare il reale stato di avanzamento dei negoziati; che è quindi necessario che la Commissione informi regolarmente il Consiglio dei progressi compiuti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2390/89 è sostituito dal testo seguente: «2. L'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, si applicano fino all'entrata in vigore dell'accordo a conclusione dei negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo sul commercio del vino e comunque non oltre il 31 dicembre 2003. La Commissione informa regolarmente il Consiglio dell'andamento dei negoziati e gli presenta entro il 31 marzo 2000 una relazione, eventualmente corredata di adeguate proposte». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (GU L 186 del 16. 7. 1998, pag. 9). (2) GU L 232 del 9. 8. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/97 (GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 1).