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Document 31998R2699

Regolamento (CE) n. 2699/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 relativo alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 344 del 18.12.1998, p. 1–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2699/oj

31998R2699

Regolamento (CE) n. 2699/98 della Commissione del 17 dicembre 1998 relativo alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 344 del 18/12/1998 pag. 0001 - 0048


REGOLAMENTO (CE) n. 2699/98 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1998 relativo alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l'articolo 12, punto x,

considerando che il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 istituisce un quadro comune per la produzione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità;

considerando che è necessario concedere deroghe alle disposizioni del regolamento del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese;

considerando che le disposizioni previsto sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe, di cui all'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, sono definite nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1998.

Per la Commissione

Yves-THIBAULT de SILGUY

Membro della Commissione

(1) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

ALLEGATO

DEROGHE

Le tabelle seguenti indicano, per ogni Stato membro, se è necessaria una deroga. Se è necessaria, si distingue fra deroga completa, nel caso in cui non può essere fornita alcuna informazione, e deroga parziale, nel caso in cui non possono essere rispettate alcune delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97. Nel caso di una deroga parziale, le tabelle indicano se le disposizioni che non possono essere rispettate riguardano il termine (18 mesi per i risultati finali, 10 mesi per quelli preliminari), la copertura dell'attività, la copertura delle classi di dimensione o l'elenco delle variabili. Le deroghe alle altre disposizioni sono indicate sotto «altri punti».

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