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Document 31998R1138

    Regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio del 28 maggio 1998 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

    GU L 159 del 3.6.1998, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1138/oj

    31998R1138

    Regolamento (CE) n. 1138/98 del Consiglio del 28 maggio 1998 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0001 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 1138/98 DEL CONSIGLIO del 28 maggio 1998 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 (1) ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi e le misure di vigilanza indicati rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III di detto regolamento;

    considerando che, nel determinare il livello dei contingenti, il Consiglio ha cercato di mantenere, tenendo conto dei diversi interessi in gioco, un certo equilibrio tra un'adeguata protezione dei settori dell'industria comunitaria interessati e il mantenimento di un livello di scambi accettabile con la Cina;

    considerando che l'esame dei principali indicatori economici, in particolare il volume e la quota di mercato delle importazioni cinesi, porta alla conclusione che il contingente applicabile ai giocattoli di cui ai codici SA/NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90 dovrebbe essere abolito e che tale abolizione non sarebbe contraria all'obiettivo summenzionato, né di natura tale da perturbare il mercato comunitario;

    considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, la situazione dei produttori comunitari interessati indica che sarebbe opportuno un aumento del 5 % dei contingenti, che non sarebbe in contrasto con l'obiettivo precitato e non rischierebbe di perturbare il mercato comunitario; che, tuttavia, nel caso delle calzature, vista la particolare sensibilità dell'industria, per il momento non è opportuno introdurre aumenti;

    considerando che la Comunità dovrebbe tuttavia continuare a sorvegliare i prodotti per i quali il presente regolamento prevede l'abolizione dei contingenti, al fine di garantire un adeguato controllo del volume e dei prezzi delle importazioni dei prodotti interessati;

    considerando pertanto che i contingenti quantitativi e le misure di vigilanza instaurati ai sensi del regolamento (CE) n. 519/94 dovrebbero essere modificati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 sono sostituiti dagli allegati contenuti rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. FISHER

    (1) GU L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 847/97 (GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 1).

    ALLEGATO I

    «ALLEGATO II

    >SPAZIO PER TABELLA>

    »

    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III

    >SPAZIO PER TABELLA>

    »

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