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Document 31998R1099

    Regolamento (CE) n. 1099/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00

    GU L 157 del 30.5.1998, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1099/oj

    31998R1099

    Regolamento (CE) n. 1099/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 30/05/1998 pag. 0009 - 0009


    REGOLAMENTO (CE) N. 1099/98 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che nell'ambito delle conclusioni dei negoziati sull'articolo XXIV.6 del GATT la Comunità si è impegnata ad esaminare i problemi che si vengono a creare nel caso in cui il funzionamento del sistema del «prezzo rappresentativo» nel settore dei cereali provochi ostacoli agli scambi; che sono state oggetto di ostacoli agli scambi alcune partite di orzo di malteria;

    considerando che per porre rimedio a tale situazione è opportuno aprire, per il 1997 e il 1998, un contingente tariffario comunitario annuo per l'orzo di malteria di cui al codice NC 1003 00;

    considerando che è opportuno adottare le modalità di applicazione del presente regolamento ai sensi delle disposizioni dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per il 1997 e il 1998 è aperto un contingente tariffario comunitario annuo per 50 000 tonnellate di orzo di elevata qualità di cui al codice NC 1003 00, destinato alla produzione di malto da utilizzarsi per la fabbricazione di alcune birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio.

    2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente è pari al 50 % del dazio intero in vigore il giorno dell'importazione, senza la riduzione applicata alle importazioni di orzo di malteria.

    Articolo 2

    La Commissione adotta norme dettagliate per l'applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e, in particolare:

    i) disposizioni intese a garantire la qualità dell'orzo e, se del caso, disposizioni relative al riconoscimento del documento che consenta di verificare tale garanzia;

    ii) disposizioni intese ad accertare che l'orzo sia utilizzato per la produzione di malto destinato alla fabbricazione di birra in fusti contenenti legno di faggio.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. CUNNINGHAM

    (1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37).

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