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Document 31998R1097

    Regolamento (CE) n. 1097/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

    GU L 157 del 30.5.1998, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. impl. da 31993R3448

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1097/oj

    31998R1097

    Regolamento (CE) n. 1097/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 30/05/1998 pag. 0001 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 1097/98 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 (3) determina il regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli;

    considerando che in seguito all'entrata in vigore degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi (in prosieguo: «accordi GATT»); che numerosi di questi accordi riguardano il settore agricolo, in particolare l'accordo sull'agricoltura (in prosieguo: «accordo»); che in forza di tale accordo la Comunità non applica più prelievi variabili all'importazione dei prodotti agricoli o elementi mobili; che, di conseguenza bisogna adattare diverse disposizioni del regolamento (CE) n. 3448/93 a questa nuova situazione, allo scopo di renderne più chiara la lettura; che altre disposizioni sono ormai senza oggetto;

    considerando che, nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune riduzioni degli elementi agricoli nell'ambito della politica commerciale comune della Comunità; che le suddette riduzioni sono stabilite in funzione degli elementi agricoli applicabili agli scambi non preferenziali; che è pertanto necessario che tali importi ridotti siano convertiti in moneta nazionale applicando lo stesso tasso di cambio utilizzato per la conversione degli importi non ridotti;

    considerando che, nel quadro di taluni accordi preferenziali, sono previste alcune concessioni entro i limiti di contingenti concernenti sia la protezione agricola sia la protezione non agricola, ovvero che la protezione non agricola è soggetta a riduzioni a seguito di tali accordi; che è necessario che la gestione della parte non agricola della protezione sia soggetta alle stesse norme di gestione della parte agricola della protezione;

    considerando che, a seguito delle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (4), la concessione di restituzioni per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato è sottoposta alla condizione che le restituzioni siano conformi agli impegni che la Comunità ha assunto conformemente all'articolo 228 del trattato; che le modalità necessarie per tener fede a tali impegni possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93;

    considerando che è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3448/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 3448/93 è modificato come segue:

    1) All'articolo 1:

    a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1. Il presente regolamento determina il regime di scambi applicabile a talune merci di cui all'allegato B.

    2. Ai sensi del presente regolamento, s'intendono per:

    - "prodotti agricoli": i prodotti compresi nell'allegato II del trattato,

    - "merci": i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato, elencati nell'allegato B.»;

    b) È aggiunto il seguente paragrafo:

    «2 bis. Ai fini dell'applicazione di taluni accordi preferenziali, si intendono per:

    - "elemento agricolo": la parte dell'imposta corrispondente ai dazi previsti dalla tariffa doganale della Comunità applicabili ai prodotti agricoli di cui all'allegato A o, se del caso, ai dazi applicabili ai prodotti agricoli originari del paese interessato, per i quantitativi di tali prodotti che si ritiene vengano utilizzati e di cui all'articolo 13,

    - "elemento non agricolo": la parte dell'imposta corrispondente al dazio della tariffa doganale comune, meno l'elemento agricolo definito al primo trattino,

    - "prodotto di base": taluni prodotti agricoli compresi nell'allegato A o assimilati a tali prodotti, oppure derivati dalla loro trasformazione, i cui dazi pubblicati nella tariffa doganale comune servono a determinare l'elemento agricolo dell'imposta delle merci.»

    2) Al titolo I, il capitolo I è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO I

    Importazione

    Sezione I

    Scambi con i paesi terzi

    Articolo 2

    1. Se non altrimenti disposto dal presente regolamento, alle merci di cui all'allegato B si applicano i tassi di dazi previsti dalla tariffa doganale comune.

    Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B, l'imposta è costituita da un dazio ad valorem, denominato "elemento fisso", e da un importo specifico fissato in ecu, denominato "elemento agricolo".

    Per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B, l'elemento agricolo dell'imposta corrisponde a una parte dell'imposta applicabile all'importazione di dette merci.

    2. Salvo il disposto dell'articolo 10 e dell'articolo 10 bis, è vietata la riscossione di dazi doganali o tasse di effetto equivalente oltre al tributo di cui al paragrafo 1.

    3. Le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari che ne disciplinano l'applicazione sono valide ai fini della classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento. La nomenclatura tariffaria conseguente all'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

    Articolo 3

    (Soppresso)

    Articolo 4

    1. Quando la tariffa doganale comune prevede la riscossione di un importo massimo, l'imposta di cui all'articolo 2 non può eccedere tale importo.

    Se la riscossione dell'importo massimo di cui al primo comma è subordinata all'osservanza di condizioni particolari, queste sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (*).

    2. Se l'importo massimo è costituito da un dazio ad valorem maggiorato da un dazio addizionale sugli zuccheri vari calcolati in saccarosio (AD S/Z) o sulla farina (AD F/M), tale dazio è quello della tariffa doganale comune.

    (*) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2308/97 (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 1).

    Articolo 5

    (soppresso)

    Sezione II

    Scambi preferenziali

    Articolo 6

    1. L'elemento agricolo applicabile nel contesto di scambi preferenziali è l'importo specifico stabilito dalla tariffa doganale comune.

    Tuttavia, qualora il o i paesi in questione rispettino la legislazione comunitaria dei prodotti agricoli trasformati e adottino gli stessi prodotti di base, trattino le stesse merci e utilizzino gli stessi coefficienti della Comunità:

    a) l'elemento agricolo può essere determinato in funzione dei quantitativi fissati dei prodotti di base effettivamente utilizzati, ove la Comunità abbia concluso un accordo di cooperazione doganale per l'accertamento di detti quantitativi;

    b) il dazio applicabile all'importazione di un prodotto di base può essere sostituito da un importo stabilito in funzione dello scarto tra prezzi agricoli praticati nella Comunità e i prezzi agricoli praticati nel paese o nella zona interessata, oppure da una compensazione nei confronti di un prezzo stabilito in comune per la zona interessata;

    c) qualora l'applicazione della lettera b) determini importi irrilevanti per le merci ad essa soggette, tale sistema può essere anche sostituito da un sistema di importi o di tassi forfettari.

    2. Gli elementi agricoli, eventualmente ridotti, applicabili alle importazioni effettuate nel quadro di un accordo preferenziale, sono convertiti in moneta nazionale sulla base del tasso di cambio utilizzato per gli scambi non preferenziali.

    3. I dazi ad valorem corrispondenti all'elemento agricolo dell'imposta sulle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato B possono essere sostituiti da un altro elemento agricolo nell'ambito di un accordo preferenziale.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 16.

    Esse comprendono in particolare, ove necessario:

    - l'elaborazione e la circolazione dei documenti necessari alla concessione di tali regimi,

    - le misure necessarie a evitare deviazioni di traffico,

    - l'elenco dei prodotti di base.

    5. Nel caso in cui siano necessari metodi di analisi dei prodotti agricoli interessati, devono essere utilizzati i metodi prescritti in materia di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi per gli stessi prodotti agricoli.

    6. La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 2 e 3.

    Articolo 7

    1. Se un accordo preferenziale prevede la riduzione o la soppressione graduale dell'elemento non agricolo dell'imposta, questo è costituito dall'elemento fisso per quanto riguarda le merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B.

    2. Se un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo ridotto, compreso o meno nei limiti di un contingente tariffario, sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 16 le modalità di applicazione per la determinazione e la gestione degli elementi agricoli ridotti, sempreché l'accordo determini:

    - i prodotti che beneficiano di tali riduzioni,

    - i quantitativi di merci o il valore dei contingenti cui si applicano le riduzioni, o il modo di determinazione di tali quantitativi o valori,

    - gli elementi che determinano la riduzione dell'elemento agricolo.

    3. Le modalità di applicazione necessarie all'apertura e alla gestione di riduzioni degli elementi non agricoli dell'imposta sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 16.

    4. La Commissione pubblica le imposte risultanti dall'applicazione degli accordi preferenziali di cui ai paragrafi 1 e 2.»

    3) Il seguente articolo è inserito dopo l'articolo 10:

    «Articolo 10 bis

    1. Per evitare o eliminare gli effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario dell'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato C, l'importazione al tasso di dazio previsto dalla tariffa doganale comune di una o diverse di queste merci è soggetta al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo a condizione che le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o l'effetto prodotto sia sproporzionato rispetto all'effetto voluto.

    2. I prezzi soglia al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

    I volumi di soglia che devono essere superati per imporre un dazio addizionale all'importazione sono determinati, in particolare, in base alle importazioni della Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui gli effetti pregiudizievoli di cui al paragrafo 1 si presentano o possono presentarsi.

    3. I prezzi all'importazione da considerare ai fini dell'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della partita considerata.

    4. Le modalità di applicazione sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16.

    Queste modalità riguardano segnatamente:

    a) le merci alle quali i dazi addizionali all'importazione sono applicati ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo,

    b) gli altri criteri necessari di soglia richiesti per garantire l'applicazione del paragrafo 1 conformemente all'articolo 5 dell'accordo.»

    4) All'articolo 12, il paragrafo 1 è soppresso. Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3. La Commissione apporta al presente regolamento o ai regolamenti adottati in applicazione dello stesso, le modifiche derivanti dalle modifiche apportate alla nomenclatura combinata.»

    5) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 13

    1. Il presente articolo è applicabile a tutti gli scambi preferenziali per i quali la determinazione dell'elemento agricolo dell'imposta, eventualmente ridotto alle condizioni dell'articolo 7, non è fondata sul contenuto reale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e/o per i quali gli importi di base non sono fondati sulle differenze di prezzo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b).

    2. Le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità dei prodotti di base da considerare sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione (*).

    Le eventuali modifiche da apportare al presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.

    (*) GU L 187 del 26. 7. 1996, pag. 18.»

    6) All'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1. Secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere stabilite la soglia o le soglie al di sotto delle quali gli elementi agricoli determinati conformemente agli articoli 6 o 7 sono fissati a zero. La non applicazione di questi elementi agricoli può essere sottoposta, secondo la stessa procedura, a condizioni particolari intese a evitare correnti artificiali di scambi.»

    7) L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 18

    Le misure necessarie per adeguare il presente regolamento alle modifiche apportate ai regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo, allo scopo di mantenere il presente regime, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16.»

    8) All'allegato B, sono soppressi i titoli riportati sotto le diciture «tabella 1» e «tabella 2».

    9) L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato C al regolamento (CE) n. 3448/93.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. CUNNINGHAM

    (1) GU C 105 dell'11. 4. 1996, pag. 8.

    (2) GU C 347 del 25. 10. 1996, pag. 464.

    (3) GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

    (4) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1161/97 (GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 1).

    ALLEGATO

    «ALLEGATO C

    >SPAZIO PER TABELLA>

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