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Document 31998R0738

Regolamento (CE) n. 738/98 della Commissione del 1o aprile 1998 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

GU L 102 del 2.4.1998, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/738/oj

31998R0738

Regolamento (CE) n. 738/98 della Commissione del 1o aprile 1998 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 02/04/1998 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 738/98 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1998 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 (2), in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/98 (4), i titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari;

considerando che, tenendo conto dei giorni festivi del 1998 e della pubblicazione irregolare della Gazzetta ufficiale nel corso di tali giorni, il suddetto periodo di riflessione di cinque giorni appare troppo breve per una corretta gestione del mercato e che è quindi necessario portarlo temporaneamente a sette giorni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli relativi alle domande presentate nel corso dei seguenti periodi:

- dal 6 all'8 aprile 1998,

- dal 27 al 29 aprile 1998,

- dal 18 al 20 maggio 1998,

- dal 21 al 30 dicembre 1998,

sono rilasciati il settimo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

(3) GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(4) GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

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