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Documento 31998R0651

Regolamento (CE) n. 651/98 della Commissione del 23 marzo 1998 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 del Consiglio, che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia, del regolamento (CE) n. 2529/97, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia nei confronti di determinati esportatori, e della decisione 97/634/CE, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

GU L 88 del 24.3.1998, p. 31/40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Estatuto jurídico del documento Ya no está vigente, Fecha de fin de validez: 17/04/1999; abrog. impl. da 399R0772

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/651/oj

31998R0651

Regolamento (CE) n. 651/98 della Commissione del 23 marzo 1998 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 del Consiglio, che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia, del regolamento (CE) n. 2529/97, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia nei confronti di determinati esportatori, e della decisione 97/634/CE, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 24/03/1998 pag. 0031 - 0040


REGOLAMENTO (CE) N. 651/98 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1998 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 del Consiglio, che istituiscono dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia, del regolamento (CE) n. 2529/97, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia nei confronti di determinati esportatori, e della decisione 97/634/CE, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare gli articoli 7 e 8,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (3), in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CE) n. 1890/97 del Consiglio, del 26 settembre 1997, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (4), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1891/97 del Consiglio, del 26 settembre 1997, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (5), in particolare l'articolo 2,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Nel quadro delle inchieste antidumping e antisovvenzioni iniziate con due avvisi diversi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (6), il 26 settembre 1997 la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE (7), gli impegni offerti dal Regno di Norvegia e da 190 esportatori norvegesi, che riguardano tutte le vendite fatturate da questi esportatori dal 1° luglio 1997 in poi.

Dopo l'accettazione degli impegni, la Commissione ha avuto motivo di ritenere che 29 esportatori non ne rispettassero i termini in quanto:

- dalle loro relazioni riguardanti il terzo trimestre 1997 risultava che sei esportatori norvegesi avevano effettuato vendite sul mercato comunitario al di sotto del prezzo minimo fissato nell'impegno per ciascuna presentazione del prodotto in questione;

- 23 esportatori norvegesi non avevano rispettato l'obbligo di presentare una relazione per il terzo trimestre 1997 entro il termine stabilito, o non avevano presentato nessuna relazione. Questi esportatori non hanno dimostrato l'esistenza di cause di forza maggiore che giustificassero il ritardo.

(2) Di conseguenza, con regolamento (CE) n. 2529/97 della Commissione (8), in appresso denominato «regolamento del dazio provvisorio», la Commissione ha istituito dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico, di cui ai codici NC ex 0302 12 00, ex 0304 10 13, ex 0303 22 00 ed ex 0304 20, originario della Norvegia ed esportato dalle società elencate nell'allegato I del regolamento.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(3) Tutte le società norvegesi a cui si applicano i dazi provvisori sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali erano stati istituiti i dazi.

(4) La maggior parte delle società norvegesi ha reso note le sue osservazioni per iscritto entro il termine fissato nel regolamento del dazio provvisorio.

(5) Dopo aver ricevuto le comunicazioni per iscritto, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'accertamento definitivo delle violazioni apparenti ed ha effettuato visite di controllo presso le seguenti società norvegesi:

- Fresh Marine Company AS (codice addizionale Taric 8149) e

- Seanor AS (codice addizionale Taric 8272).

C. CONCLUSIONI DEFINITIVE

(6) Nel corso della procedura successiva, quattro società hanno fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare che le conclusioni provvisorie scaturivano, fra l'altro, da relazioni inesatte o poco chiare delle società in questione. In realtà, i prezzi medi di vendita effettivi di queste società per le rispettive presentazioni del prodotto non contravvenivano al prezzo minimo fissato nell'impegno.

(7) Una delle società, che apparentemente non aveva inviato la relazione sugli impegni entro il termine fissato, ha poi potuto dimostrare che, malgrado le prove sfavorevoli prima facie di cui si disponeva all'inizio, in realtà aveva inviato la relazione in tempo dall'ufficio poste locale.

(8) Per i cinque esportatori suddetti, pertanto, non può essere confermata definitivamente la violazione degli impegni stabilita in via provvisoria. Di conseguenza, avendo gli esportatori confermato che intendono continuare ad adempiere i loro impegni, si dovrebbe ripristinare lo status quo ante per gli impegni di queste società.

(9) Pertanto, occorre abrogare le misure provvisorie per le cinque società sottoelencate, svincolare gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio e ripristinare i loro impegni:

>SPAZIO PER TABELLA>

(10) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva abrogare i dazi antidumping e compensativi provvisori e ripristinare i loro impegni. Non sono pervenute altre osservazioni.

(11) Nessuna delle altre società che non hanno rispettato l'obbligo di inviare relazioni ha fornito prove valide dell'esistenza di cause di forza maggiore come consentito dall'impegno.

Dato che i regolamenti di base antidumping e antisovvenzioni non contengono disposizioni specifiche al riguardo, e in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, perché determinate circostanze siano riconosciute come cause di forza maggiore è necessario che l'inadempienza sia il risultato inevitabile di una causa esterna che non sarebbe stato possibile prevedere o evitare che abbia reso oggettivamente impossibile per la società in questione adempiere ai suoi obblighi.

A tale proposito, tutte le circostanze invocate dalle parti interessate, come ad esempio il fatto che la persona responsabile fosse in ferie, un malinteso circa la portata degli impegni, problemi con il software di gestione del tempo o un errore nell'invio della corrispondenza, non possono essere considerate circostanze che costituiscono cause di forza maggiore.

(12) Su queste basi, si è concluso che due esportatori norvegesi sono venuti meno all'obbligo di rispettare il prezzo minimo. Inoltre, altri 22 esportatori norvegesi sono venuti meno all'obbligo di inviare relazioni previsto negli impegni.

(13) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva confermare il ritiro dell'accettazione dei loro impegni da parte della Commissione e raccomandare l'istituzione di dazi antidumping e compensativi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni dopo questa comunicazione.

D. NUOVI VENUTI

(14) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping e compensativi definitivi, numerose società si sono presentate alla Commissione come nuovi esportatori e hanno offerto impegni.

(15) Una di queste società, la Nor-Fa Food AS, ha potuto dimostrare di non aver effettuato esportazioni nella Comunità nel periodo corrispondente alle inchieste da cui sono scaturite le attuali misure antidumping e compensative. La società ha potuto dimostrare altresì di non essere collegata a nessuno degli esportatori o produttori norvegesi soggetti alle misure antidumping e compensative applicate al salmone d'allevamento dell'Atlantico. Infine, la società in questione ha dimostrato di aver assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nella Comunità un quantitativo considerevole di salmone d'allevamento dell'Atlantico.

L'impegno offerto è identico, per le sue modalità, a quelli già accettati di altri esportatori norvegesi di salmone d'allevamento dell'Atlantico. Si ritiene che l'accettazione di un impegno di questo esportatore, in questi termini, basti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.

Dato che l'esportatore ha accettato di fornire alla Commissione informazioni regolari e dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, si conclude che la Commissione potrà effettivamente controllare la corretta osservanza dell'impegno.

(16) L'impegno offerto da questa società è quindi considerato accettabile. La società è stata informata dei fatti e delle considerazioni principali su cui si basa l'accettazione dell'impegno. Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni all'accettazione dell'impegno offerto. Pertanto, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1890/97 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1891/97, gli allegati dei due regolamenti suddetti devono essere modificati per estendere a questo nuovo esportatore l'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e conservativi.

E. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

(17) Parallelamente al presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi sul salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia esportato dalle altre 24 società soggette al dazio provvisorio istituito dal regolamento del dazio provvisorio, per le quali la violazione degli impegni è stata confermata dalle conclusioni definitive.

Inoltre, alcune società hanno informato la Commissione che avevano cambiato nome o che il nome indicato nell'allegato alla decisione 97/634/CE era sbagliato. Per le società il cui nome era cambiato, la Commissione si è accertata che non fosse stata modificata la struttura aziendale, nel qual caso sarebbe stato necessario esaminare in modo più approfondito l'opportunità di mantenerne l'impegno.

L'allegato della decisione 97/634/CE della Commissione, che accetta gli impegni nell'ambito dei presenti procedimenti antidumping e antisovvenzioni, deve essere modificato per tener conto dell'accettazione degli impegni del nuovo venuto Nor-Fa Food AS, del nuovo nome della Skaarfish Group AS, della correzione del nome indicato per la West Fish Sales Ltd e del ripristino degli impegni offerti dalle società per le quali viene abrogato il dazio provvisorio. Per motivi di chiarezza, il resto riveduto dell'allegato è riportato integralmente nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato del regolamento (CE) n. 2529/97 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2. Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping e compensativi provvisori istituiti dal regolamento suddetto in relazione al salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero), di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codice Taric: 0302 12 00*19), ex 0304 10 13 (codice Taric: 0304 10 13*19), ex 0303 22 00 (codice Taric: 0303 22 00*19) ed ex 0304 20 13 (codice Taric: 0304 20 13*19), originario della Norvegia ed esportato dalle seguenti società, sono svincolati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La seguente società viene aggiunta all'allegato del regolamento (CE) n. 1890/97 e all'allegato del regolamento (CE) n. 1891/97:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

(3) GU L 288 del 21. 10. 1997, pag. 1.

(4) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 1.

(5) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 19.

(6) GU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 18 e

GU C 235 del 31. 8. 1996, pag. 20.

(7) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 81.

(8) GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 63.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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