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Document 31998D1496

Decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che istituisce un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (Azione Robert Schuman)

GU L 196 del 14.7.1998, pp. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/1496/oj

31998D1496

Decisione n. 1496/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che istituisce un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (Azione Robert Schuman)

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 14/07/1998 pag. 0024 - 0027


DECISIONE N. 1496/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 che istituisce un programma d'azione per una maggiore sensibilizzazione degli operatori del diritto al diritto comunitario (Azione Robert Schuman)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che la dichiarazione n. 19 relativa all'applicazione del diritto comunitario allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea rileva che è essenziale, ai fini del buon funzionamento della Comunità, che le misure adottate nei vari Stati membri assicurino che il diritto comunitario vi sia applicato con altrettanta efficacia e rigore del loro diritto nazionale;

(2) considerando che l'instaurazione del mercato interno ha richiesto uno sforzo legislativo notevole che ha comportato in particolare il ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine della realizzazione di uno spazio senza frontiere interne;

(3) considerando che l'applicazione effettiva ed uniforme delle norme pertinenti di diritto comunitario costituisce una nuova priorità indispensabile per il buon funzionamento del mercato interno;

(4) considerando che le norme comunitarie relative alle libertà del mercato interno che hanno efficacia diretta possono essere fatte valere, secondo le procedure definite dal diritto nazionale, dinanzi a qualsiasi giurisdizione nazionale e che i cittadini, i consumatori e le imprese devono poter contare sull'applicazione di tali norme e avvalersi dei diritti e delle garanzie che esse riconoscono loro in tutti gli Stati membri; che sono in gioco la certezza del diritto, la credibilità del mercato interno e, su un piano più vasto, la fiducia nell'intero processo della costruzione europea;

(5) considerando che i cittadini, i consumatori e le imprese potranno far valere integralmente i diritti loro conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario dinanzi a qualsiasi giurisdizione nazionale soltanto nel caso in cui gli operatori del diritto più direttamente coinvolti nell'applicazione delle norme di diritto comunitario, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati, siano sufficientemente informati e formati in tal senso;

(6) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 dicembre 1993, intitolata «Valorizzare al massimo il mercato interno - Programma strategico», ribadisce l'importanza, sia per le parti in causa che per il buon funzionamento del mercato interno, della capacità da parte dei giudici nazionali di risolvere un maggior numero di controversie concernenti la conformità delle norme o dei comportamenti al diritto comunitario e ribadisce la necessità, in tale prospettiva, del miglioramento della conoscenza del diritto comunitario negli ambienti giuridici;

(7) considerando che, nella sua risoluzione del 13 febbraio 1996 sulla dodicesima relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (4), il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare, ai fini del miglioramento dell'applicazione effettiva ed uniforme del diritto comunitario da parte delle giurisdizioni degli Stati membri, un programma di formazione ed informazione degli operatori del diritto nel settore del diritto comunitario;

(8) considerando che una maggiore sensibilizzazione al diritto comunitario degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia negli Stati membri può migliorare la cooperazione, propria dell'ordinamento giuridico comunitario, tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia delle Comunità europee;

(9) considerando che non spetta alla Comunità europea, secondo il principio di sussidiarietà e a norma delle disposizioni dell'articolo 127 del trattato, sostituirsi alla responsabilità degli Stati membri nel definire il contenuto o l'organizzazione della formazione professionale degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati;

(10) considerando che è competenza della Comunità proporre la creazione di un dispositivo di sostegno, destinato ad aiutare gli Stati membri a ovviare a situazioni di carenza di formazione e d'informazione che, ove esistano, influiscono negativamente sulla corretta applicazione del diritto comunitario necessaria per un corretto funzionamento del mercato interno;

(11) considerando che l'obiettivo di una maggiore sensibilizzazione al diritto comunitario degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati, deve iscriversi nel quadro di un dispositivo globale che, a partire dal corretto recepimento delle norme di diritto comunitario e fino alle sanzioni applicabili in caso di sua violazione, è destinato a garantire l'applicazione effettiva ed uniforme delle norme del mercato interno;

(12) considerando che la realizzazione di questo obiettivo implica che siano messi in atto mezzi d'azione specifici, adeguati alle esigenze e alle peculiarità dell'attività professionale; che la creazione di uno strumento specifico, il cui obiettivo consiste nel migliorare la conoscenza del diritto comunitario da parte degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati degli Stati membri, completa, a vantaggio di un pubblico mirato, i programmi e le iniziative comunitarie già esistenti,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione dell'azione Robert Schuman

1. La presente decisione istituisce il programma denominato «Azione Robert Schuman» per un periodo di tre anni.

2. Attraverso questo strumento di sostegno finanziario, la Comunità si propone di stimolare ed appoggiare le iniziative destinate ad accrescere la sensibilizzazione al diritto comunitario degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati degli Stati membri.

Articolo 2

Obiettivi

1. L'azione Robert Schuman si propone di:

a) sostenere negli Stati membri l'organizzazione di azioni di formazione (iniziale o permanente) di indirizzo pratico al diritto comunitario, da parte delle istituzioni preposte alla formazione degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati, o di coloro che si preparano a partecipare all'amministrazione della giustizia,

b) sostenere negli Stati membri lo sviluppo dei mezzi di informazione (classici o fondati sull'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e dell'informazione) sul diritto comunitario, destinati agli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati,

c) appoggiare le iniziative atte ad agevolare l'attuazione, a completare o a potenziare gli effetti di queste due forme di sostegno.

2. L'azione Robert Schuman appoggia e completa l'azione degli Stati membri in materia di formazione e d'informazione sul diritto comunitario, nel totale rispetto della loro responsabilità per quanto riguarda la definizione del contenuto e dell'organizzazione della formazione professionale.

Articolo 3

Strumento d'intervento comunitario

1. L'azione Robert Schuman è intesa come un quadro di sostegno finanziario alle iniziative intraprese negli Stati membri per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. A ciascuno di tali obiettivi corrisponde rispettivamente uno specifico aspetto dell'azione Robert Schuman: aspetto «formazione», aspetto «informazione» e aspetto «azioni di accompagnamento».

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

La dotazione finanziaria di massima per l'attuazione del presente programma, per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, è fissata a 5,6 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 5

Condizioni di ammissibilità

1. Hanno titolo a candidarsi ad un sostegno finanziario nel quadro dell'azione Robert Schuman le istituzioni preposte negli Stati membri - su scala locale, regionale o nazionale - o a livello comunitario:

- alla formazione professionale permanente degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati,

oppure

- alla formazione professionale iniziale di coloro che si preparano a partecipare all'amministrazione della giustizia.

2. Le istituzioni di cui al paragrafo 1 sono:

a) le giurisdizioni,

b) gli ordini degli avvocati, i loro organi direttivi e le organizzazioni professionali equiparate,

c) i Ministeri della giustizia, i Consigli superiori della magistratura o organi equiparati, e ogni organo superiore competente in materia di formazione dei magistrati.

d) le scuole professionali o gli istituti di formazione autorizzati preposti alla formazione iniziale o permanente degli operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati,

e) le università.

Articolo 6

Criteri di selezione dei progetti

1. Le istituzioni aventi titolo possono chiedere un sostegno nel quadro dell'azione Robert Schuman, presentando ai servizi competenti della Commissione un progetto d'azione di formazione, di informazione o di accompagnamento.

2. Per la selezione dei progetti e l'attribuzione di un sostegno finanziario si applicano i seguenti criteri:

a) Indirizzo pratico

Le azioni previste devono consentire ai loro destinatari di sviluppare cognizioni adeguate ed immediatamente utili all'esercizio quotidiano della loro attività professionale.

b) Accessibilità

Le azioni previste devono essere indirizzate alla sensibilizzazione del numero più elevato possibile di operatori del diritto che partecipano all'amministrazione della giustizia, vale a dire i giudici, i pubblici ministeri e gli avvocati, e, in particolare, risultare utili a quanti non sono ancora stati sensibilizzati al diritto comunitario.

c) Adattamento alle peculiarità dell'attività professionale

Le azioni previste devono essere attuate in base a modalità (in particolare per quanto riguarda gli orari e la vicinanza geografica) adeguate alle esigenze della pratica professionale.

d) Rapporto costo/efficacia

Nel valutare i progetti presentati nel quadro dell'azione Robert Schuman, la Commissione tiene conto dei principi fissati dai regolamenti finanziari applicabili in materia, in particolare i principi di buona gestione finanziaria, di economia e di rapporto costo/efficacia.

Le azioni proposte devono comportare costi proporzionati ai loro obiettivi. L'associazione in partenariato di diverse istituzioni aventi titolo che mettano in comune le loro risorse può in particolare consentire di migliorare il rapporto costo/efficacia delle azioni.

3. Sono inoltre presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione facoltativi:

a) il carattere interprofessionale delle azioni (presenza, nella loro attuazione o come destinatari, di giudici, pubblici ministeri e avvocati),

b) il carattere transfrontaliero delle azioni (presenza, nella loro attuazione o come destinatari, di cittadini di più di uno Stato membro dell'Unione).

Articolo 7

Modalità di sostegno

1. Il sostegno finanziario dell'azione Robert Schuman, destinato a stimolare, completare ed appoggiare l'azione delle istituzioni di cui all'articolo 5, costituisce un sostegno complementare a fonti di finanziamento locali, regionali o nazionali ed è destinato a rendere possibile la realizzazione di progetti specifici. Di conseguenza, il sostegno finanziario concesso non può dar luogo alla realizzazione di utili diretti o indiretti.

2. Il sostegno finanziario dell'azione Robert Schuman è attribuito per la durata di uno o di due anni.

3. Per garantire la continuità delle azioni, il beneficiario di una sovvenzione concessa nel quadro dell'azione Robert Schuman si impegna a proseguire la sua azione, al termine del periodo nel corso del quale ha beneficiato di un aiuto, per una durata equivalente a detto periodo, senza sostegno da parte della Commissione.

In caso di inosservanza di tale obbligo, i beneficiari si impegnano a rimborsare integralmente gli importi loro versati.

In via eccezionale, si può derogare all'obbligo di proseguire l'azione, qualora la sua natura non ne consenta il proseguimento o qualora il beneficiario debba far fronte a circostanze, in particolare statutarie o finanziarie, che ne impediscono il proseguimento.

4. Il sostegno finanziario previsto nell'ambito dell'azione Robert Schuman viene concesso nel quadro delle norme applicate dalla Commissione in materia di sovvenzioni. Il controllo del rispetto di queste norme è effettuato dai servizi della Commissione e dalla Corte dei conti europea.

Articolo 8

Attuazione

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del presente programma e adotta le modalità pratiche di attuazione dello stesso.

2. Ogni anno è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a manifestare interesse, per informare i potenziali candidati degli obiettivi e delle condizioni di ammissione ad un sostegno finanziario nel quadro dell'azione Robert Schuman.

Articolo 9

Coerenza dell'azione comunitaria

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza globale tra il presente programma e altre azioni comunitarie attuate nei settori della formazione o dell'informazione.

2. L'azione Robert Schuman integra l'azione sviluppata nel quadro di altri programmi comunitari, in particolare il programma Leonardo da Vinci per la realizzazione di una politica di formazione professionale della Comunità, l'azione Jean Monnet per lo sviluppo degli insegnamenti relativi all'integrazione europea nell'università o ancora il programma Grotius-azione comune basata sull'articolo K.3 del trattato dell'Unione europea - di incoraggiamento e di scambi destinata agli operatori della giustizia.

Articolo 10

Controllo e valutazione

1. La Commissione provvede al controllo e alla valutazione periodica del presente programma e ne informa regolarmente gli Stati membri.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del programma, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione del presente programma.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

J. CUNNINGHAM

(1) GU C 378 del 13. 12. 1996, pag. 17, e GU C 368 del 5. 12. 1997, pag. 6.

(2) GU C 206 del 7. 7. 1997, pag. 63.

(3) Parere del Parlamento europeo del 24 ottobre 1997 (GU C 339 del 10. 11. 1997, pag. 410), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30. 4. 1998, pag. 25) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18. 5. 1998). Decisione del Consiglio del 18 maggio 1998.

(4) GU C 65 del 4. 3. 1996, pag. 37.

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