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Document 31998D0354

    98/354/CE: Decisione della Commissione del 19 maggio 1998 adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio e relativa ad ostacoli al commercio rappresentati dalle pratiche giapponesi in materia di importazione del cuoio [notificata con il numero C (1998) 1373]

    GU L 159 del 3.6.1998, p. 65–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/354/oj

    31998D0354

    98/354/CE: Decisione della Commissione del 19 maggio 1998 adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio e relativa ad ostacoli al commercio rappresentati dalle pratiche giapponesi in materia di importazione del cuoio [notificata con il numero C (1998) 1373]

    Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0065 - 0067


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 1998 adottata ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio e relativa ad ostacoli al commercio rappresentati dalle pratiche giapponesi in materia di importazione del cuoio [notificata con il numero C (1998) 1373] (98/354/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (2), in particolare gli articoli 13 e 14,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    (1) Il 24 febbraio 1997 alla Commissione è stata presentata una denuncia a titolo dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, relativa alle pratiche giapponesi in materia di commercio del cuoio. La denuncia è stata presentata dalla Cotance, la confederazione delle associazioni nazionali dei conciatori dell'Unione europea. I prodotti in questione sono il cuoio e le pelli di bovini e di equidi conciati in pezza, pronti per la lavorazione e/o tinti, colorati, stampati o goffrati, anche spaccati e il cuoio e le pelli di ovini e di caprini in pezza, pronti per la lavorazione e/o tinti, colorati, stampati o goffrati.

    (2) La Cotance ha sostenuto che le esportazioni di questi tipi di cuoio e pelli dalla Comunità europea in Giappone risultano praticamente impossibili a causa dell'effetto combinato degli ostacoli al commercio seguenti: il modo di gestione dei contingenti tariffari per il cuoio e le pelli che ne impedirebbero l'esaurimento, la concessione di sovvenzioni all'industria giapponese del cuoio e le pratiche commerciali restrittive degli importatori e dei commercianti giapponesi.

    (3) La denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura ai sensi del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio. Il 9 aprile 1997 la Commissione ha pertanto aperto una procedura di riesame (3), che ha dato luogo a un'inchiesta approfondita della Commissione, sul piano sia fattuale che giuridico, delle condizioni d'importazione del cuoio in Giappone. Al termine dell'inchiesta, la Commissione conclude quanto segue:

    B. OSTACOLI AL COMMERCIO

    a) Gestione dei contingenti tariffari

    (4) Nel 1986 il Giappone ha fissato tre contingenti tariffari per le importazioni di cuoio lavorato di bovini e di equidi (primo e secondo contingente) e di ovini e caprini (terzo contingente) a titolo dei quali le importazioni di tali prodotti sono soggette a un dazio tariffario ridotto. Nel 1997 il dazio ridotto variava tra il 13,9 e il 18,5 %, mentre il dazio per le importazioni non sottoposte a contingente era del 48,8 %, quindi di livello evidentemente dissuasivo. Benché i tre contingenti siano determinati ogni anno dalla Dieta a un livello decisamente basso, essi vengono addirittura utilizzati al di sotto del loro volume, nonostante il fortissimo interesse dei conciatori comunitari per il mercato giapponese.

    (5) La Commissione ha rilevato che la gestione del sistema di licenze che consente le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari è estremamente complessa. Il volume delle assegnazioni per gli importatori tradizionali viene calcolato in funzione delle loro importazioni precedenti, mentre per i nuovi importatori viene fissato un massimale forfettario. Questo sistema è criticabile da vari punti di vista.

    (6) Anzitutto, l'assegnazione data agli importatori tradizionali non aumenta - o aumenta di poco - da un anno all'altro mentre i nuovi importatori ricevono un'assegnazione molto bassa, benché i contingenti non siano esauriti entro la fine dell'anno.

    (7) In secondo luogo, le licenze sono a volte rilasciate per quantitativi che non corrispondono a un interesse economico concreto e la durata di validità molto breve di alcune licenze, rilasciate a fine anno, non ne consente l'uso ottimale. Non è possibile prolungare la validità delle licenze inutilizzate da un anno all'altro.

    (8) Inoltre, le richieste di licenze a titolo del contingente «generale», che rappresenta il 95 % del contingente complessivo, devono essere presentate tutte alla stessa data, all'inizio dell'anno. Questa esigenza non sembra ragionevole.

    (9) Infine, alcuni elementi dell'amministrazione del sistema, fra l'altro le condizioni per essere un importatore tradizionale, tendono a scoraggiare le società straniere dall'aprire in Giappone un ufficio per l'importazione diretta del cuoio, vale a dire senza ricorrere ai servizi degli intermediari giapponesi.

    (10) Da quanto precede la Commissione conclude che il sistema di rilascio delle licenze d'importazione nel quadro dei tre contingenti tariffari aperti per il cuoio è più complesso del necessario ed è tale da costituire una protezione indiretta del cuoio nazionale giapponese.

    (11) In base a tali elementi, la Commissione conclude che può essere contestata la conformità del sistema di rilascio delle licenze d'importazione agli articoli 1, paragrafo 6 e 3, paragrafo 5, lettere g), h), i) e j), dell'accordo sulle procedure di licenze d'importazione allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC.

    b) Sovvenzioni

    (12) La Commissione ha altresì constatato che il governo giapponese concede da numerosi anni forti sovvenzioni per il miglioramento delle regioni dette «Dowa». Nel 1996 l'importo previsto è stato di 126 mrd di JPY. Tali sovvenzioni, che non sono state notificate all'OMC, possono essere considerate specifiche in quanto sono concesse soltanto ad alcune imprese stabilite sul territorio sotto la giurisdizione del governo giapponese e in quanto non esiste un criterio neutro e orizzontale che determini il diritto di beneficiarne. Le parti del territorio giapponese in cui si trovano tali imprese sembrano essere precisamente quelle in cui sono tradizionalmente stabilite le concerie giapponesi.

    (13) A ciò si aggiunge un programma di sovvenzioni al settore del cuoio, notificato dal Giappone a titolo degli articoli XVI del GATT 1994 e 25 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, per un importo leggermente superiore a 300 mio di JPY nel 1996. Infine, esiste anche un fondo di garanzia dei prestiti per le industrie del cuoio, il quale produrrebbe interessi annui pari a 300 mio di JPY.

    (14) Si constata che l'importo dei vari programmi è tale da raggiungere la soglia del 5 % ad valorem delle vendite di cuoio lavorato nelle regioni Dowa, il che giustifica una presunzione di pregiudizio grave per gli interessi comunitari ai sensi degli articoli 5 e 6 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative allegato all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione conclude che può essere avviata un'azione nei confronti di tali sovvenzioni a norma dell'articolo 7 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, a causa dei loro effetti sugli interessi comunitari.

    (15) Le conclusioni della Commissione sono state elaborate in base alle informazioni disponibili. Tuttavia, potrebbero essere necessari alcuni elementi d'informazione complementari per confermare l'analisi degli effetti sfavorevoli provocati agli interessi comunitari dalle sovvenzioni rilevate. Tali elementi potrebbero essere ottenuti nel corso della procedura di composizione della vertenza mediante il ricorso all'allegato V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    c) Pratiche commerciali degli importatori giapponesi

    (16) Le pratiche commerciali restrittive degli importatori e dei commercianti giapponesi non sono state dimostrate e pertanto tale ostacolo al commercio non può essere considerato accertato.

    C. EFFETTI COMMERCIALI SFAVOREVOLI

    (17) Il sistema di gestione delle licenze d'importazione nel quadro dei contingenti tariffari è fonte d'incertezza per gli esportatori, che non possono prevedere l'andamento delle loro vendite in Giappone; tale incertezza scoraggia ogni concreta iniziativa di penetrazione del mercato. Inoltre, esso incrementa notevolmente per le concerie comunitarie i costi di esportazione, i quali sono in ogni caso anormalmente elevati.

    (18) Le sovvenzioni concesse all'industria giapponese mantengono artificialmente la competitività dei conciatori giapponesi all'interno di un mercato che fra l'altro è già molto protetto. Ne risulta un ulteriore aumento delle difficoltà di penetrazione sul mercato giapponese da parte dei conciatori comunitari.

    (19) Ne risulta che le esportazioni comunitarie di cuoio lavorato in Giappone sono inferiori a quanto ci si potrebbe ragionevolmente attendere su un mercato di tali dimensioni. Infatti, soltanto l'1,7 % circa delle esportazioni comunitarie, in volume o in valore, del cuoio e delle pelli interessati dalla denuncia è destinato al Giappone. Le difficoltà di accesso al mercato giapponese provocano consistenti ripercussioni commerciali sfavorevoli a un'industria comunitaria molto dipendente dalle esportazioni nei paesi industrializzati, che sono gli unici mercati in grado di acquistare quantitativi rilevanti di cuoio di lusso.

    D. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (20) È nell'interesse comunitario agire, a causa degli effetti commerciali sfavorevoli sopra descritti subiti dai conciatori di alcuni Stati membri.

    (21) Inoltre, dopo l'adozione nel 1984 del rapporto del panel del GATT sulle misure applicate dal Giappone alle importazioni di cuoio (4), la Comunità attendeva dal Giappone condizioni per un reale miglioramento dell'accesso a tale mercato. Dato che tale obiettivo non è stato pienamente raggiunto, pare nell'interesse comunitario agire per rimediare a questo stato di fatto.

    E. CONCLUSIONI E MISURE DA PRENDERE

    (22) L'inchiesta ha stabilito che l'attuale regime giapponese non consente un aumento significativo delle esportazioni comunitarie di cuoio in Giappone. Un sensibile miglioramento delle condizioni di accesso a tale mercato richiederebbe l'introduzione di notevoli modifiche al sistema di gestione delle licenze e ai programmi di sovvenzioni.

    (23) Dalle varie risposte delle autorità giapponesi risulta che esse non hanno l'intenzione di introdurre i cambiamenti auspicati. Pertanto, il ricorso alle procedure di composizione delle vertenze, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, rappresenta l'unico mezzo per la Comunità di far valere i propri diritti.

    (24) La Commissione chiederà pertanto al Giappone di partecipare a una procedura internazionale di consultazione nel quadro della composizione delle vertenze dell'OMC, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo sulle procedure di licenze d'importazione e degli articoli 7 e 30 dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. La gestione dei tre contingenti tariffari aperti per l'importazione del cuoio in Giappone e gli effetti sugli interessi comunitari delle sovvenzioni concesse all'industria giapponese del cuoio da parte del governo del Giappone costituiscono «ostacoli al commercio» ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio.

    2. La Commissione europea avvia un'azione nei confronti del Giappone in virtù del memorandum d'accordo sulle norme e le procedure relative alla composizione delle vertenze nonché di qualsiasi altra disposizione pertinente dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nei confronti degli ostacoli al commercio di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a partire dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.

    (2) GU L 41 del 23. 2. 1995, pag. 3.

    (3) GU C 110 del 9. 4. 1997, pag. 2.

    (4) Panel sulle misure applicate dal Giappone alle importazioni di cuoio, rapporto del panel adottato il 15/16 maggio 1984 (L/5623).

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