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Document 31998D0147
98/147/EC: Commission Decision of 13 February 1998 laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Bangladesh (Text with EEA relevance)
98/147/CE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/147/CE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 46 del 17.2.1998, p. 13–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogato da 32006R1664
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repeal | 31997D0513 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32006R1664 |
98/147/CE: Decisione della Commissione del 13 febbraio 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 046 del 17/02/1998 pag. 0013 - 0017
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1998 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/147/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/71/CE (2), in particolare l'articolo 11, vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (4), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7, considerando che una missione della Commissione si è recata in Bangladesh per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità; considerando che le disposizioni della legislazione del Bangladesh in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE; considerando che in Bangladesh il «Department of Fisheries - Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente; considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua o delle lingue in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza; considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti riconosciuti; che detto elenco dev'essere compilato sulla base di una comunicazione del DF-FIQC alla Commissione; che il DF-FIQC è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE; considerando che il DF-FIQC il 31 dicembre 1997 ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento degli stabilimenti; considerando che occorre abrogare la decisione 97/513/CE della Commissione, del 1° agosto 1997, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca, originari del Bangladesh (5); considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il «Department of Fisheries - Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock» è l'autorità competente in Bangladesh per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE. Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Bangladesh devono rispondere alle seguenti condizioni: 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente compilato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A; 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti riconosciuti, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B; 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «BANGLADESH» e il numero di riconoscimento dello stabilimento di provenienza; 4) i prodotti della pesca devono essere stati preparati e imballati dopo il 31 dicembre 1997. Articolo 3 1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo. 2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del DF-FIQC, nonché il timbro ufficiale del DF-FIQC, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato. Articolo 4 La decisione 97/513/CE è abrogata. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15. (2) GU L 332 del 30. 12. 1995, pag. 40. (3) GU L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1. (5) GU L 214 del 6. 8. 1997, pag. 46. ALLEGATO A >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti della pesca/dell'acquacoltura, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma, originari del Bangladesh e destinati alla Comunità europea N. di riferimento: Paese speditore:BANGLADESH Autorità competente:Department of Fisheries - Fish Inspection and Quality Control (DF-FIQC) of Ministry of Fisheries and Livestock I. Identificazione dei prodotti della pesca Descrizione del prodotto: della pesca o dell'acquacoltura (1) - specie (nome scientifico): - stato e tipo di trattamento (2): Numero di codice (eventuale): Tipo d'imballaggio: Numero di colli: Peso netto: Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto: II. Origine dei prodotti Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), riconosciuto(i) dal DF-FIQC per l'esportazione verso la CE: III. Destinazione dei prodotti I prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono spediti da: (Luogo di spedizione) a: (Paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: Nome e indirizzo dello speditore: Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione: (1) Depennare la menzione inutile. (2) Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc. IV. Attestato di sanità - L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati: 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE; 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE; 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine; 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione. - Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 98/147/CE. Fatto a , (Luogo)il (Data) Timbro ufficiale (1) Firma dell'ispettore ufficiale (1) (Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario) (1) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nell'attestato. >FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO B ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI >SPAZIO PER TABELLA>