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Document 31998D0104
98/104/EC: Commission Decision of 28 January 1998 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany (Text with EEA relevance)
98/104/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1998 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)
98/104/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1998 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 25 del 31.1.1998, p. 98–100
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1998; abrogato da 399D0038
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 31998D0413 | aggiunta | articolo 1.3 | ||
Modified by | 31998D0413 | sostituzione | articolo 1.2 | ||
Modified by | 31998D0413 | aggiunta | articolo 1.4 | ||
Modified by | 31998D0413 | aggiunta | articolo 1.5 | ||
Repealed by | 31999D0038 |
98/104/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1998 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1998 pag. 0098 - 0100
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1998 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/104/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, considerando che in Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica; considerando che esistono prove che la peste suina classica in Germania si è diffusa dalla popolazione infetta di suini selvatici agli allevamenti di suini domestici; considerando che tali focolai e l'infezione della popolazione di suini selvatici possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi, sperma, embrioni e ovuli; considerando che la Germania ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; considerando che la situazione epidemiologica non è completamente chiara; che sono pertanto necessarie misure speciali per controllare i movimenti degli animali; considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi; considerando tuttavia che la Germania dovrebbe introdurre idonee misure di livello equivalente per prevenire la diffusione della malattia in altre parti del proprio territorio; considerando che, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione (1), della direttiva 90/425/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (5), gli ovuli e gli embrioni di suini sono soggetti alle stesse restrizioni previste per i suini vivi e che i relativi trasporti dalla Germania verso altri Stati membri sono pertanto soggetti a talune misure protettive; considerando che con la decisione 96/552/CE della Commissione (6), il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale è stato approvato dalla Commissione; considerando che il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia è stato esaminato dal comitato veterinario permanente il 4 e 5 novembre 1997; considerando che si ritiene necessario applicare misure addizionali per prevenire la diffusione della peste suina classica dalle zone della Germania dove la malattia è presente nella popolazione di suini selvatici; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Germania non spedisce suini in altri Stati membri, a meno che gli animali provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato. 2. La Germania non spedisce suini dalle zone elencate nell'allegato verso altre parti del proprio territorio, a meno che gli animali siano destinati alla macellazione diretta e vengano abbattuti in macelli della Germania designati dalla competente autorità veterinaria. I mezzi di trasporto devono essere ufficialmente sigillati. Articolo 2 La Germania non spedisce sperma suino in altri Stati membri, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (7) situato al di fuori delle zone di cui all'allegato. Articolo 3 1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (8), che scorta le spedizioni di suini provenienti dalle zone della Germania non indicate nell'allegato, deve essere completato come segue: «Animali conformi alla decisione della Commissione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania.» 2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino proveniente dalla Germania deve essere completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania.» Articolo 4 La Germania provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta. Articolo 5 1. La Germania presenta alla Commissione, prima del 14 febbraio 1998, i programmi modificati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nel Brandeburgo. 2. Le modifiche dei suddetti programmi riguarderanno: - l'individuazione di zone di sorveglianza circostanti le zone definite infette; - la restrizione dei movimenti di suini dalle aziende situate nelle zone definite infette e in quelle soggette a sorveglianza a ogni altra destinazione. 3. I programmi modificati saranno esaminati dalla Commissione e dal laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica e saranno presentati per approvazione al comitato veterinario permanente nella riunione prevista per il 17 e 18 febbraio 1998. Articolo 6 La presente decisione è sottoposta a riesame prima del 20 febbraio 1998. Articolo 7 Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49. (3) GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11. (4) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (5) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 23. (6) GU L 240 del 20. 9. 1996, pag. 13. (7) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62. (8) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA KREISE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN) Nordwestmecklenburg Parchim Bad Doberan Güstrow Müritz Nordvorpommern Demmin Mecklenburg-Strelitz KREISFREIE STÄDTE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN) Neubrandenburg, Stadt Rostock, Hansestadt Schwerin, Landeshauptstadt Stralsund, Hansestadt Wismar, Hansestadt