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Document 31998D0104

    98/104/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1998 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 25 del 31.1.1998, p. 98–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1998; abrogato da 399D0038

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/104(1)/oj

    31998D0104

    98/104/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1998 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 025 del 31/01/1998 pag. 0098 - 0100


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1998 recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/104/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando che in Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica;

    considerando che esistono prove che la peste suina classica in Germania si è diffusa dalla popolazione infetta di suini selvatici agli allevamenti di suini domestici;

    considerando che tali focolai e l'infezione della popolazione di suini selvatici possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi, sperma, embrioni e ovuli;

    considerando che la Germania ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

    considerando che la situazione epidemiologica non è completamente chiara; che sono pertanto necessarie misure speciali per controllare i movimenti degli animali;

    considerando che le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi;

    considerando tuttavia che la Germania dovrebbe introdurre idonee misure di livello equivalente per prevenire la diffusione della malattia in altre parti del proprio territorio;

    considerando che, conformemente alle disposizioni dell'allegato IV della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione (1), della direttiva 90/425/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (5), gli ovuli e gli embrioni di suini sono soggetti alle stesse restrizioni previste per i suini vivi e che i relativi trasporti dalla Germania verso altri Stati membri sono pertanto soggetti a talune misure protettive;

    considerando che con la decisione 96/552/CE della Commissione (6), il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Brandeburgo e nel Meclemburgo-Pomerania occidentale è stato approvato dalla Commissione;

    considerando che il piano presentato dalla Germania per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nella Bassa Sassonia è stato esaminato dal comitato veterinario permanente il 4 e 5 novembre 1997;

    considerando che si ritiene necessario applicare misure addizionali per prevenire la diffusione della peste suina classica dalle zone della Germania dove la malattia è presente nella popolazione di suini selvatici;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La Germania non spedisce suini in altri Stati membri, a meno che gli animali provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato.

    2. La Germania non spedisce suini dalle zone elencate nell'allegato verso altre parti del proprio territorio, a meno che gli animali siano destinati alla macellazione diretta e vengano abbattuti in macelli della Germania designati dalla competente autorità veterinaria. I mezzi di trasporto devono essere ufficialmente sigillati.

    Articolo 2

    La Germania non spedisce sperma suino in altri Stati membri, a meno che esso provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio (7) situato al di fuori delle zone di cui all'allegato.

    Articolo 3

    1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio (8), che scorta le spedizioni di suini provenienti dalle zone della Germania non indicate nell'allegato, deve essere completato come segue:

    «Animali conformi alla decisione della Commissione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania.»

    2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che scorta lo sperma suino proveniente dalla Germania deve essere completato come segue:

    «Sperma conforme alla decisione 98/104/CE della Commissione, del 28 gennaio 1998, recante talune misure protettive contro la peste suina classica in Germania.»

    Articolo 4

    La Germania provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto di suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

    Articolo 5

    1. La Germania presenta alla Commissione, prima del 14 febbraio 1998, i programmi modificati per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nel Meclemburgo-Pomerania occidentale, nella Bassa Sassonia e nel Brandeburgo.

    2. Le modifiche dei suddetti programmi riguarderanno:

    - l'individuazione di zone di sorveglianza circostanti le zone definite infette;

    - la restrizione dei movimenti di suini dalle aziende situate nelle zone definite infette e in quelle soggette a sorveglianza a ogni altra destinazione.

    3. I programmi modificati saranno esaminati dalla Commissione e dal laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica e saranno presentati per approvazione al comitato veterinario permanente nella riunione prevista per il 17 e 18 febbraio 1998.

    Articolo 6

    La presente decisione è sottoposta a riesame prima del 20 febbraio 1998.

    Articolo 7

    Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (3) GU L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

    (4) GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

    (5) GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 23.

    (6) GU L 240 del 20. 9. 1996, pag. 13.

    (7) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62.

    (8) GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

    ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

    KREISE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN)

    Nordwestmecklenburg

    Parchim

    Bad Doberan

    Güstrow

    Müritz

    Nordvorpommern

    Demmin

    Mecklenburg-Strelitz

    KREISFREIE STÄDTE (LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN)

    Neubrandenburg, Stadt

    Rostock, Hansestadt

    Schwerin, Landeshauptstadt

    Stralsund, Hansestadt

    Wismar, Hansestadt

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