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Document 31998D0022

98/22/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

GU L 8 del 14.1.1998, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/22(1)/oj

31998D0022

98/22/CE: Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1998 pag. 0020 - 0023


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1997 che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (98/22/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

considerando che l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 in questo settore ha consentito di giungere progressivamente ad una cooperazione tra gli Stati membri; che le risoluzioni adottate dal 1987 (5) in poi costituiscono la base di tale cooperazione;

considerando che la cooperazione comunitaria in materia di protezione civile contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del trattato promuovendo la solidarietà tra gli Stati membri, migliorando la qualità della vita e partecipando alla salvaguardia e alla protezione dell'ambiente;

considerando che il programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (6) presentato dalla Commissione prevede che la Comunità attribuisca maggiore importanza alla protezione civile e alle situazioni di emergenza ecologica;

considerando che la creazione di un programma d'azione comunitario implicante misure di sostegno contribuirà a sviluppare in modo ancora più efficace la cooperazione in questo settore; che un tale programma deve tener conto in ampia misura delle esperienze acquisite in questo settore;

considerando l'importanza delle azioni destinate a preparare i responsabili e le persone implicate nella protezione civile negli Stati membri per perfezionare il loro grado di preparazione;

considerando che si devono intraprendere anche azioni rivolte ai cittadini europei per migliorare il loro livello di autotutela;

considerando che la rete permanente dei corrispondenti nazionali in materia di protezione civile continua a svolgere un ruolo attivo per i problemi di protezione civile;

considerando che sarà istituito un comitato di rappresentanti degli Stati membri incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione della presente decisione;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la cooperazione comunitaria sostiene e completa le politiche nazionali in materia di protezione civile per aumentare l'efficacia; che gli scambi di esperienze e l'assistenza reciproca permetteranno di contribuire a limitare le perdite di vite umane, le lesioni e i danni economici ed ecologici nell'insieme della Comunità;

considerando che è opportuno prestare particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche ed isolate della Comunità a causa delle loro caratteristiche;

considerando che la durata del programma dovrebbe essere limitata a due anni (1998, 1999);

considerando che l'importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, è inserito nella presente decisione per l'intera durata del programma, senza per questo influire sui poteri dell'autorità di bilancio come definiti dal trattato;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, altri poteri di azione al di fuori di quello dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stabilito un programma d'azione comunitario (qui di seguito denominato «programma») a favore della protezione civile, al fine di contribuire a migliorare la protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni in caso di catastrofe naturale o tecnologica, fatta salva la divisione delle competenze a livello nazionale.

Il programma è diretto a sostenere e completare gli sforzi degli Stati membri nel quadro della loro azione nazionale, regionale e locale di protezione civile, nonché a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore.

Questo programma esclude misure volte all'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti degli Stati membri o dell'organizzazione della preparazione a livello nazionale.

Articolo 2

1. Il programma inizia il 1° gennaio 1998 e si conclude il 31 dicembre del 1999.

2. Il programma è attuato secondo un piano di due anni, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 4 e sulla base, fra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione, con revisione annuale.

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del programma è di 3 milioni di ecu.

Lo stanziamento annuale è stabilito dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. Le azioni che rientrano nel programma, le modalità di finanziamento e l'assegnazione indicativa delle risorse sono riportate nell'allegato.

Articolo 3

1. Il piano per l'attuazione del programma comprende le singole azioni da intraprendere.

2. La scelta delle azioni specifiche è basata in particolare sui seguenti criteri:

a) contributo a ridurre i rischi ed i danni alle persone, all'ambiente ed ai beni in caso di catastrofe naturale o tecnologica;

b) contributo a migliorare il livello di preparazione delle persone implicate nella protezione civile negli Stati membri per aumentare il potenziale di intervento;

c) contributo a migliorare le tecniche e i metodi di intervento: progetti pilota;

d) contributo all'informazione, all'educazione e alla sensibilizzazione dei cittadini per aumentare il livello di autotutela.

3. Ciascuna azione specifica è realizzata in stretta cooperazione con le autorità competenti.

4. Ciascuna azione terrà conto dei risultati della ricerca comunitaria e di quella nazionale nei settori pertinenti.

5. La Commissione e gli Stati membri s'assicurano della coerenza del programma con altre azioni comunitarie.

Articolo 4

Per l'attuazione del programma, la Commissione è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è adottato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il Presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

a) la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere dalla comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una dichiarazione diversa entro il termine di cui alla lettera a).

Articolo 5

La Commissione procede ogni anno alla valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione del piano e presenta una relazione scritta al comitato di cui all'articolo 4.

Articolo 6

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

(1) GU C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 19, e GU C 202 del 12. 7. 1996, pag. 9.

(2) GU C 141 del 13. 5. 1996, pag. 258.

(3) GU C 301 del 13. 11. 1995, pag. 3.

(4) GU C 100 del 2. 4. 1996, pag. 111.

(5) GU C 176 del 4. 7. 1987, pag. 1; GU C 44 del 23. 2. 1989, pag. 3; GU C 315 del 14. 12. 1990, pag. 1; GU C 315 del 14. 12. 1990, pag. 3; GU C 198 del 27. 7. 1991, pag. 1; GU C 313 del 10. 11. 1994, pag. 1.

(6) GU C 138 del 17. 5. 1993, pag. 5.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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