Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R2601

    Regolamento (CE) n. 2601/97 della Commissione del 17 dicembre 1997 che istituisce una riserva per risolvere casi estremi in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per il 1998

    GU L 351 del 23.12.1997, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2601/oj

    31997R2601

    Regolamento (CE) n. 2601/97 della Commissione del 17 dicembre 1997 che istituisce una riserva per risolvere casi estremi in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per il 1998

    Gazzetta ufficiale n. L 351 del 23/12/1997 pag. 0019 - 0019


    REGOLAMENTO (CE) N. 2601/97 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1997 che istituisce una riserva per risolvere casi estremi in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per il 1998

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare gli articoli 18 e 30,

    considerando che, nella sentenza resa il 26 novembre 1996 nella causa C 68/65, la Corte di giustizia ha statuito che: «L'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 dà facoltà alla Commissione - e, a seconda dei casi, le impone - di disciplinare i casi estremi in cui gli importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente estremamente ridotto, commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in considerazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento, qualora tali difficoltà siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento all'organizzazione comune dei mercati e non siano dovute a mancanza di diligenza degli operatori interessati.»;

    considerando che, a seguito di tale sentenza, una serie di operatori ha presentato alla Commissione domande di assegnazione di quantità complementari, appellandosi ai surrichiamati casi estremi; che, per permettere di dare un seguito favorevole alle domande che risultino giustificate alla luce dei principi sanciti dalla Corte di giustizia, è opportuno creare una riserva che sarà ulteriormente imputata al volume del contingente tariffario di importazione di banane dai paesi terzi e non tradizionali ACP, disponibile in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 per il 1998; che, in base alle domande presentate alla Commissione, appare giustificato stabilire una riserva pari a un quantitativo di 20 000 tonnellate;

    considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È costituita una riserva di 20 000 tonnellate per permettere l'adozione di provvedimenti specifici, in applicazione dell'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, destinati a risolvere casi estremi incontrati da alcuni operatori in seguito all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Tale riserva è da imputarsi al volume del contingente tariffario di importazione di banane dai paesi terzi e non tradizionali ACP, disponibile per l'anno 1998, in applicazione dell'articolo 18 del citato regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

    (2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

    Top