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Document 31997R2467

Regolamento (CE) n. 2467/97 della Commissione dell'11 dicembre 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci

GU L 341 del 12.12.1997, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2467/oj

31997R2467

Regolamento (CE) n. 2467/97 della Commissione dell'11 dicembre 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci

Gazzetta ufficiale n. L 341 del 12/12/1997 pag. 0003 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 2467/97 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/97 del Consiglio, del 30 ottobre 1997, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noci (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che, per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2200/97, è opportuno precisare le condizioni alle quali è concesso il premio per l'estirpazione di alberi di mele, pere, pesche e pesche noci previsto da detto regolamento, in appresso denominato «premio d'estirpazione»; che a tal fine occorre definire le superfici e gli alberi da frutto che possono essere estirpati e determinare il livello del relativo premio;

considerando che, per garantire l'efficienza di detto regime e consentire la valutazione a posteriori dei relativi risultati, è indispensabile precisare le indicazioni che devono essere riportate nella domanda di premio d'estirpazione e verificare l'esattezza delle medesime; che occorre determinare gli impegni che deve assumere il richiedente in ordine all'impianto di alberi di mele, pesche e pesche noci nella propria azienda dopo l'estirpazione; che devono essere precisate le informazioni che gli Stati membri devono fornire alla Commissione dopo le operazioni di estirpazione; che tali informazioni devono essere distinte secondo le varietà e le zone di produzione di cui agli allegati II e III della decisione 77/144/CEE della Commissione del 22 dicembre 1976, che stabilisce il codice standard e le norme per la trascrizione in una forma che si presti alla lettura meccanografica dei risultati delle indagini sulle piantagioni di certe specie di alberi da frutto, nonché le delimitazioni delle zone di produzione per queste indagini (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/689/CEE (3);

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/97, è opportuno determinare a quali condizioni la Commissione può modificare il riparto tra gli Stati membri contemplato nel medesimo articolo, nonché le condizioni per la determinazione, da parte degli Stati membri, delle superfici che possono beneficiare del premio di estirpazione;

considerando che, per evitare il rischio di reimpianto degli alberi estirpati, è opportuno prescrivere che vengano resi inadatti a tale utilizzazione;

considerando che, prima di procedere al versamento del premio d'estirpazione, occorre constatare che l'estirpazione sia realmente avvenuta;

considerando che si devono prendere tutte le disposizioni necessarie a garantire l'osservanza degli impegni assunti dal beneficiario del premio d'estirpazione, nonché prevedere le sanzioni da comminare in caso d'inadempimento di tali impegni;

considerando che il fatto generatore del tasso di conversione è fissato al 1° gennaio dell'anno con riferimento al quale è adottata la decisione di erogazione dell'aiuto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/97, vengono presi in considerazione come alberi di mele, pere, pesche e pesche noci unicamente gli alberi sani atti a fornire una produzione normale di mele, di pere, di pesche e di pesche noci, ad esclusione degli alberi di mele e di pere da sidro.

2. L'estirpazione deve essere effettuata su particelle intere e, ove è necessario per ottemperare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 2200/97, su una superficie continua di un'unica particella.

Articolo 2

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, l'importo del premio d'estirpazione è fissato a 5 000 ECU per ettaro se viene estirpata la totalità del frutteto del prodotto in causa, ovvero a 4 000 ECU per ettaro negli altri casi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il frutteto è quello coltivato dal richiedente alla data del 30 ottobre 1997.

Articolo 3

1. La domanda del premio d'estirpazione deve essere presentata alle autorità competenti degli Stati membri prima dell'inizio delle operazioni d'estirpazione e non oltre il 15 febbraio 1998. Gli Stati membri possono fissare una data limite anteriore per tale presentazione. La domanda deve contenere almeno le informazioni seguenti:

a) nome e indirizzo del richiedente;

b) eventualmente, denominazione e indirizzo dell'azienda interessata;

c) per ogni particella contenente alberi di mele, pere, pesche o pesche noci, la superficie totale effettivamente piantata con tali alberi, distinta per specie, nonché gli estremi, amministrativi, catastali e/o grafici, atti a identificare e localizzare le particelle e le superfici piantate;

d) per ciascuna delle particelle oggetto d'estirpazione, per le quali sia richiesto il relativo premio, il numero totale di alberi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, distinto per specie, nonché la suddivisione per varietà delle superfici piantate;

e) se del caso, gli estremi amministrativi, catastali e/o grafici atti a identificare e localizzare le particelle che hanno subito un'operazione di estirpazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1200/90, del Consiglio (6), relativamente agli alberi di mele, o ai sensi del regolamento (CE) n. 2505/95, del Consiglio (7), relativamente agli alberi di pesche e pesche noci.

2. La domanda deve essere corredata:

a) dell'impegno scritto del richiedente a rinunciare, per 15 anni, a qualsiasi impianto di alberi di mele diverse dalle mele da sidro, di pere diverse dalle pere da sidro, di pesche e/o di pesche noci sulle superfici estirpate della sua azienda, nonché di rinunciare ad estendere le altre superfici della sua azienda piantate a mele diverse dalle mele da sidro, a pere diverse dalle pere da sidro, a pesche o a pesche noci;

b) secondo le modalità stabilite dalla legislazione nazionale, dell'accordo scritto del proprietario o dei proprietari delle particelle piantate con alberi di mele, pere, pesche o pesche noci, in merito all'estirpazione; con tale accordo il proprietario o i proprietari si impegnano a trasferire gli obblighi di cui alla lettera a) ad eventuali nuovi conduttori, in caso di vendita, locazione o qualsiasi altro tipo di cessione delle suddette particelle nel periodo di cui alla lettera a).

Articolo 4

1. Non appena ricevuta una domanda di premio d'estirpazione, l'organismo competente verifica i dati ivi contenuti con sopralluoghi. Esso registra l'impegno di cui all'articolo 3 e constata, se del caso, che la domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/97, a quelle del presente regolamento e alle disposizioni adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2200/97.

2. Entro e non oltre il 31 marzo 1998, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un sommario delle domande riconosciute conformi ai sensi del paragrafo 1, indicante il totale delle superfici per le quali è stato chiesto il premio d'estirpazione, distinto per specie.

3. Sulla base dei sommari di cui al paragrafo 2 e alle condizioni prescritte all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 2200/97, la Commissione modifica, se necessario, il riparto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma del suddetto regolamento.

Articolo 5

1. Qualora l'autorità competente constati che l'insieme delle domande riconosciute conformi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 totalizza, per una data categoria di prodotti, una superficie inferiore o uguale a quella prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/97, l'accettazione delle domande viene immediatamente notificata ai richiedenti.

2. Qualora l'autorità competente constati che l'insieme delle domande riconosciute conformi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento totalizza, per una data categoria di prodotti, una superficie superiore a quella prevista all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2200/97, eventualmente modificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del presente regolamento, lo Stato membro determina, con una o più decisioni, in base ai criteri da esso definiti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2200/97, le superfici che possono beneficiare del premio di estirpazione. Esso notifica immediatamente tali superfici ai richiedenti.

Articolo 6

1. L'estirpazione deve essere eseguita entro due mesi dalla notifica di cui all'articolo 5, al massimo entro il 30 giugno 1998.

2. Gli alberi estirpati devono essere resi inadatti al reimpianto.

3. L'interessato notifica per iscritto all'autorità competente la data prevista per le operazioni di estirpazione. Entro i tre mesi successivi a tale data, l'autorità in parola accerta, con visite effettuate su ciascuna particella, che le operazioni stesse abbiano avuto luogo in conformità al presente regolamento e attesta il momento in cui sono eseguite.

4. Il premio d'estirpazione viene versato al massimo quattro mesi dopo l'accertamento di cui al paragrafo 3.

Articolo 7

1. Gli Stati membri controllano se l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è regolarmente adempiuto, effettuando periodicamente verifiche in loco in modo che ogni azienda sia controllata almeno una volta ogni cinque anni.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1.

3. Qualora accertino che l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 non è stato adempiuto, gli Stati membri:

- procedono al recupero del premio d'estirpazione versato, maggiorato degli interessi maturati durante il periodo decorso tra il pagamento del premio e il rimborso dello stesso da parte del beneficiario e

- impongono al conduttore inadempiente il pagamento di una somma della stessa entità del premio d'estirpazione versato.

Gli interessi di cui al primo trattino sono calcolati al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo alle proprie operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, valido il giorno del pagamento indebito e maggiorato di tre punti di percentuale.

4. Gli importi recuperati e gli interessi vengono versati all'organismo pagatore competente, il quale li detrae dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 8

1. Entro e non oltre il 30 novembre 1998, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ripartite per specie, varietà e zone di produzione:

a) le superfici per le quali sono state presentate domande di premio d'estirpazione;

b) le superfici per le quali sono state presentate domande di premio d'estirpazione dichiarate ricevibili ai sensi dell'articolo 5;

c) le superfici effettivamente sottoposte a estirpazione per le quali è stato concesso il premio.

2. Entro e non oltre il 30 novembre 1998, gli Stati membri comunicano alla Commissione, distinte per specie e per ciascuna delle zone di produzione in cui è stato concesso un premio d'estirpazione:

a) una stima della superficie piantata ad alberi di mele, pere, pesche e/o pesche noci prima dell'estirpazione;

b) la produzione e i ritiri delle ultime cinque campagne, nonché

c) la resa media o la produzione delle ultime cinque campagne per l'insieme delle superfici effettivamente sottoposte ad estirpazione e per le quali è stato concesso il premio di estirpazione.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

a) le varietà e le zone di produzione sono quelle indicate negli allegati II e III della decisione 77/144/CEE;

b) per «ultime cinque campagne» s'intendono le campagne 1992/1993 e 1996/1997 per le mele e le pere e le campagne dal 1993 al 1997 per le pesche e le pesche noci.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 3.

(2) GU L 47 del 18. 2. 1977, pag. 52.

(3) GU L 318 del 7. 12. 1996, pag. 14.

(4) GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(5) GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

(6) GU L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63.

(7) GU L 258 del 28. 10. 1995, pag. 1.

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