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Document 31997R2325
Commission Regulation (EC) No 2325/97 of 24 November 1997 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 322 del 25.11.1997, p. 33–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31996R1107 | complemento | allegato | 25/11/1997 |
Regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 25/11/1997 pag. 0033 - 0035
REGOLAMENTO (CE) N. 2325/97 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 1997 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, considerando che, per alcune denominazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, sono state chieste informazioni complementari al fine di accertare la conformità di dette denominazioni al disposto degli articoli 2 e 4 del regolamento in parola; che l'esame di tali informazioni complementari ha dimostrato la conformità delle denominazioni di cui trattasi agli articoli citati; che tali denominazioni vanno quindi registrate ed inserite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1065/97 (4); considerando che, a seguito dell'adesione di tre nuovi Stati membri, il termine di sei mesi di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 decorre dalla data di adesione; che alcune denominazioni comunicate da tali Stati membri sono conformi agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento e devono dunque essere registrate; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 è completato con le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1. (2) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10. (3) GU L 148 del 21. 6. 1996, pag. 1. (4) GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 5. ALLEGATO A. PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Carni e frattaglie fresche FRANCIA >SPAZIO PER TABELLA> Formaggi GERMANIA >SPAZIO PER TABELLA> AUSTRIA >SPAZIO PER TABELLA> SVEZIA >SPAZIO PER TABELLA> Grassi GERMANIA >SPAZIO PER TABELLA> Olio di oliva ITALIA >SPAZIO PER TABELLA> Ortofrutticoli ITALIA >SPAZIO PER TABELLA> Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati GERMANIA >SPAZIO PER TABELLA> B. PRODOTTI ALIMENTARI DI CUI ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 Birre GERMANIA >SPAZIO PER TABELLA> Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria ITALIA >SPAZIO PER TABELLA> C. PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 FRANCIA >SPAZIO PER TABELLA>