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Document 31997R1500

Regolamento (CE) n. 1500/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

GU L 202 del 30.7.1997, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1500/oj

31997R1500

Regolamento (CE) n. 1500/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0044 - 0044


REGOLAMENTO (CE) N. 1500/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 recante sesta modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 414/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1294/97 (4);

considerando che occorre adattare l'aiuto concesso alla consegna di suinetti per tener conto dell'attuale situazione del mercato, caratterizzata da una flessione dei prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 414/97, gli importi «71 ECU» e «60 ECU» sono sostituiti da «66 ECU» e «56 ECU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 29.

(4) GU n. L 176 del 4. 7. 1997, pag. 25.

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