Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1497

Regolamento (CE) n. 1497/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

GU L 202 del 30.7.1997, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1497/oj

31997R1497

Regolamento (CE) n. 1497/97 della Commissione del 29 luglio 1997 recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 30/07/1997 pag. 0038 - 0039


REGOLAMENTO (CE) N. 1497/97 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1997 recante quarta modifica del regolamento (CE) n. 581/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni frontaliere dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in Belgio con il regolamento (CE) n. 581/97 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1066/97 (4);

considerando che, in seguito all'insorgenza della peste suina classica in diverse zone di produzione del Belgio e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità belghe, occorre estendere a nuove zone le misure eccezionali di sostegno del mercato; che è pertanto necessario aumentare il numero dei suini all'ingrasso e di suinetti che possono essere acquistati dall'organismo d'intervento e sostituire l'allegato II che stabilisce le zone ammissibili con un nuovo allegato;

considerando che un'applicazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno del mercato rappresenta uno dei mezzi più adeguati per contrastare la diffusione della peste suina classica, che è pertanto giustificata l'applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento a partire dal 16 luglio 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 581/97 è modificato come segue:

1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 11.

(4) GU n. L 156 del 13. 6. 1997, pag. 7.

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Numero massimo totale di animali a partire dal 18 marzo 1997:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Le zone di protezione e sorveglianza quali definite all'articolo 2 del decreto ministeriale del 5 luglio 1997.»

Top